AleAlessia

Membro Junior
Privato Cittadino
Stavo giusto cercando la risoluzione, GRAZIE:ok: ........è solo il mio pc oppure anche voi avete problemi con il sito dell'Agenzia delle Entrate oggi???
 

Lucy78

Membro Junior
Agente Immobiliare
qualcuno mi può dire se è corretto quello che ho capito???
"Con particolare riferimento agli allegati, il comma 7 del predetto articolo
11 stabilisce che la richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad
esso allegati, ma non importa applicazione dell’imposta se si tratta:
- di documenti che costituiscono parte integrante dell’atto;
- di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili;
- di atti non soggetti a registrazione"
quindi se io allego una planimetria ad un contratto preliminare quest'ultima non è soggetta all'imposta di bollo????
 

linda251

Membro Attivo
Privato Cittadino
Scusate ma io non ho capito una cosa.... Se il contratto si registra telematicamente (ok nn si pagano più i bolli x ace) ma bisogna comunque portare la certificazione con copia della registrazione agli uffici dell ade?
 

mosca

Membro Assiduo
Scusate ma io non ho capito una cosa.... Se il contratto si registra telematicamente (ok nn si pagano più i bolli x ace) ma bisogna comunque portare la certificazione con copia della registrazione agli uffici dell ade?
No......la copia dell'ACE lo deve ricevere solo l'inquilino !!
Al limite sul contratto si mettono gli estermi del documento e la parte conduttrice dichara di averne ricevuto una copia. Se cio non accadesse, ovvero il Locatore affitta un immobile senza consegnare una copia dell'APE, rischia una multa di 500 €....ma il contratto resta comunque valido !
 

linda251

Membro Attivo
Privato Cittadino
Al riguardo, appare, inoltre, utile ricordare che per i contratti di locazione
registrati telematicamente, mediante le applicazioni “Locazioni web” “SIRIA” e
“IRIS” non è prevista la possibilità di trasmettere gli allegati.
Con la risoluzione n. 52 del 20 febbraio 2002, questa Agenzia ha precisato
che “questi ultimi possono essere presentati, insieme all’attestazione di avvenuta
registrazione del contratto restituita dal servizio telematico utilizzato dall’utente,
in forma cartacea”. Verificandosi tale evenienza, i contribuenti che producono,
in forma cartacea presso l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate, l’attestato di
prestazione energetica allegato ad un contratto di locazione registrato
telematicamente, non sono tenuti alla corresponsione dell’imposta di registro.
 

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