andrea boschini

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Dal 2012 obbligatoria la classe energetica negli annunci immobiliari

Il Decreto Rinnovabili introduce l'obbligo di indicare l'indice di prestazione energetica negli annunci commerciali di vendita

certificato_aceLa prima regione italiana a dare l'esempio è stata la Lombardia, che ha introdotto l'obbligo di indicare la classe energetica degli edifici negli annunci commerciali per le vendite e le locazioni (leggi qui).

La legge regionale n. 3/2011 (Collegato ordinamentale 2011), entrata in vigore l'11 marzo scorso, stabilisce infatti all'articolo 17 che la Giunta regionale detta disposizioni per “rendere obbligatoria la dichiarazione della classe e dell'indice di prestazione energetica dell'edificio o della singola unità abitativa in tutti gli annunci commerciali finalizzati alla relativa vendita o anche locazione”. Per il titolare dell'annuncio commerciale che non rispetta questo obbligo è prevista una “sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro, che compete, con il relativo introito, al comune nel quale è ubicato l'edificio”.

Direttiva 2010/31/CE

Con questa misura la Lombardia recepisce quando indicato dalla recente Direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 18 giugno 2010. Questa direttiva, sostitutiva della direttiva 2002/91/CE che sarà abrogata dal 1° febbraio 2012, stabilisce che in caso di offerta in vendita o in locazione di edifici o unità immobiliari aventi un certificato di prestazione energetica, l'indicatore di prestazione energetica che figura nell'attestato deve essere riportato in tutti gli annunci commerciali.

Legge comunitaria 2010

Il recepimento in Italia della Direttiva 2010/31/CE è previsto tra l'altro dalla Legge comunitaria 2010 (“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee”), approvata in prima lettura dal Senato nel febbraio scorso.

Decreto Rinnovabili

L'obbligo, previsto nella direttiva europea, di indicare la classe energetica degli edifici negli annunci immobiliari è stato ora ripreso e reso più chiaro (leggi qui) nel decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle fonti rinnovabili. Questo decreto, di prossima entrata in vigore, introduce due nuovi commi, il il 2-ter e il 2-quater all'art. 6 del D.Lgs. 192/2005.

Certificato energetico nei rogiti

Il nuovo comma 2-ter prevede l'inserimento, nei contratti di compravendita o di locazione di singole unità immobiliari, di "apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici". Per i contratti di locazione la disposizione si applica solo se gli edifici o i singoli enti immobiliari sono già dotati dell'Attestato di Certificazione Energetica - ACE (trattasi di immobili oggetto di recente costruzione o compravendita o di interventi per i quali si è usufruito delle detrazioni fiscali del 55%).

Indice di prestazione energetica negli annunci immobiliari

Il comma 2-quater dispone invece che a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita di edifici o singole unità immobiliari riportino l'indice di prestazione energetica contenuto nell'ACE. Si supererà così la cifra di oltre 1 milione di annunci immobiliari e di ACE: ai dati sulle compravendite di case (611.878 nel 2010 secondo le stime dell'Osservatorio del mercato immobiliare) vanno infatti aggiunti i numeri su tutte le locazioni e sugli immobili del lavoro. Il giro d'affari stimato è di quasi 300 milioni di euro (300 euro ad ACE di media) per gli immobili che sono sprovvisti dell'attestato di certificazione energetica.

Fonte Casa Clima

Nelle vostre province le varie associazioni di categoria hanno in qualche modo sensibilizzato le proprieta' immobiliari?
Mancano poco piu' di 2 mesi ma qui tutto tace:shock:
Ricordatevi che per gli aderenti al Club Premium l'ACE costa 200 euri ivato.
 

Bagudi

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Agente Immobiliare
In Emilia Romagna la norma è già in vigore dal 6 ottobre, ma senza sanzioni, per abituarci a eseguire....

Peccato che i proprietari recalcitrano e non vogliono sentire ragioni. :rabbia:

In ogni caso, nel marasma di questa crisi immobiliare, c'è una categoria vincente ! Quella dei certificatori ! :soldi::soldi::soldi: Beati loro !

Silvana
 

Manola 62

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Agente Immobiliare
In Veneto tutto tace o meglio:
- La Regione del Veneto non ha adottato una propria disciplina in materia di certificazione energetica degli edifici, pertanto nel territorio si applica la normativa nazionale, secondo quanto previsto dall’art. 18 comma 6 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115 e confermato dall’art. 3 comma 3 del D.M. 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.
- Non è necessario l’attestato di certificazione energetica per box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico.
Rimangono esclusi anche i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati e gli altri casi specifici previsti al punto 3 dell’art. 3 del D.Lgs. 192/2005.

L’attestato di certificazione energetica o l’Autodichiarazione del proprietario devono essere inviati alla Regione o alla Provincia Autonoma competenti per territorio entro 15 gg. dal rilascio (p.to n. 8 o n. 9 delle Linee Guida Nazionali D.M. 26 giugno 2009). Pur non essendo prevista sanzione in caso di non invio della documentazione in argomento all’Amministrazione competente, le disposizioni previste D.M. 26 giugno 2009 lo impongono in attuazione delle finalità indicate dalla Direttiva 2002/91/CE come recepita dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e pertanto è un obbligo di legge.
In sostanza è un obbligo non sanzionabile e figuriamoci se ci sanzionano per l'assenza della classificazione da indicare sulla pubblicità ...:disappunto: mah?
La Regione Veneto in merito alla Classificazione Energetica risponde ad altri quesiti che reputo opportuno riportare:
Se la compravendita riguarda un edificio esistente nel quale coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi) e per il quale non è tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, è obbligatorio produrre l’attestato di certificazione energetica?
R: In tale caso l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato.
Inoltre segnala che la recente Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (pubblicata nella G.U.U.E. in data 18 giugno 2010) sulla prestazione energetica nell'edilizia ha confermato il rilascio della certificazione energetica anche in caso di locazione, posticipandone l’allegazione al contratto al 31 dicembre 2015. Tale direttiva è entrata in vigore il giorno 8 luglio 2010 e dovrà essere recepita dagli stati membri con la tempistica ivi prevista.
Ma qui è possibile l'AUTOCERTIFICAZIONE, per carità certamente in classe G ma Risparmiano dei bei Soldini!!:soldi:
Nel sito istituzionale della Regione del Veneto, alla pagina web dedicata alla certificazione energetica, è
disponibile un modello per la autodichiarazione. Tale modello è redatto sulla base di quanto indicato al
punto 9 delle linee Guida nazionali (decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2009 pubblicato nella G.U. n. 158 del 10 luglio 2009).
La dichiarazione, resa in carta libera secondo quanto previsto dalla normativa vigente, deve contenere:
- la dicitura “l’edificio è di classe energetica G”;
- la dicitura “i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti”;
- i dati anagrafici del dichiarante;
- i dati catastali e l’indirizzo dell’edificio oggetto di compravendita.
Le Linee Guida nazionali stabiliscono che copia dell’autodichiarazione va consegnata all’acquirente.
La L. 6 agosto 2008 n. 133, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ha abrogato l’articolo del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” che prevedeva l’obbligo di allegare l’Attestato di Certificazione Energetica all'atto di trasferimento a titolo oneroso, in originale o copia autenticata.

In sostanza come indicazione in assenza di certificazione, basterà mettere classe G ma penso che con questo metodo ci sarà una legittima riduzione del valore di mercato ...
 

pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
In Emilia Romagna la norma è già in vigore dal 6 ottobre, ma senza sanzioni, per abituarci a eseguire....
Infatti come al solito lo stato legifera ma non fa i coperchi, non ottempera al dovere di informare per tempo, magari via TG (servizio pubico), scaricando sui cittadini le sue inadeguatezze.
Peccato che i proprietari recalcitrano e non vogliono sentire ragioni. :rabbia:

In ogni caso, nel marasma di questa crisi immobiliare, c'è una categoria vincente ! Quella dei certificatori ! :soldi::soldi::soldi: Beati loro !

Silvana
Nemmeno loro, mi pare, perché sono tanti, e si svendono, chiaramente facendo lavoro approssimato e non di valore, che probabilmente non servirà ai fini nobili che si voleva raggiungere.
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
I fini nobili li posso capire per gli immobili recentissimi, ma vorrei sapere a che serve per un immobile vecchio al Centro di Bologna, con muri da 15....
 

pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
I fini nobili li posso capire per gli immobili recentissimi, ma vorrei sapere a che serve per un immobile vecchio al Centro di Bologna, con muri da 15....
Infatti... non mi paice nulla di come viene applicato questo obbligo, in italia. La sanzione infatti doveva esser fatta non solo a chi fa l'annuncio, ma sopratutto al proprietario di quell'immobile, e ripeto, dovevano mettere l'obbligo di produrre una relazione di un tecnico PRIMA di metterlo in vendita.
 

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