Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
tra l'altro la divisione sospendeil procedimento fno a quando non viene deciso come dividere e si sia effettivamene poi fatta la divisione...
 

CheCasa!

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
ordinare la divisione. (art. 600 c.p.c.). Non si legge però che abbia la discrezionalità di vendere l'intero.

"dividere giudizialmente" credo che in questo caso significhi vendere l'intero.
La divisione della comunione, comporta, nel caso in cui non sia possibile frazionare compiutamente il bene (perdonami la terminologia) e non ci sia accordo trai comproprietari, la vendita dell'intero con la ripartizione del ricavato.

Osserva nota 4 al commento dell'art. 600 c.p.c. (link)

In tal senso mi sembra che siano orientate le casistiche ed i commenti dell'esperto presenti in questo isto (link)
 
Ultima modifica:

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Osserva nota 4 al commento dell'art. 600 c.p.c.
Si, l'avevo vista, ma conferma che la conclusione è terreno per avvocati. La nota 4, che con tutto il rispetto, è una opinione, non mi sembra dica che è possibile la vendita dell'intero bene, bensì potrà optare per la vendita della quota indivisa e per la divisione dell'intero bene
Ed a parer mio, che sono un ignorante in materia, è confermato dal secondo comma dell'art. 600 : Se la separazione non è chiesta o non è possibile (5), il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile

Comunque l'insieme delle risposte credo abbia messo sulla corretta strada i cugini comproprietari, che dovranno seguire la pratica con attenzione.
 

CheCasa!

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Si, @Bastimento , certo ci tratta di un comento alla norma. I trattati di diritto non sono altro che questo: commento alle norme.
Ti domando: che cosa si intende allora per "divisione giudiziale" dell'intero bene?

La frase corretta, bada bene, è " potrà optare per la vendita della quota indivisa o per la divisione giudiziale dell'intero bene".
Se quindi escludiamo la separazione in natura (1° caso) e la vendita della quota (2° caso), cosa si dovrebbe intendere per divisione giudiziale dell'intero bene?

In tal senso mi sembra che siano orientate le casistiche ed i commenti dell'esperto presenti anche in questo sito (link)
 
U

Utente Cancellato 52183

Ospite
Se la separazione in natura della quota non dovesse essere possibile, il giudice dell’esecuzione potrebbe decidere di vendere all’asta l’intero bene e di suddividere il ricavato tra i comproprietari, in ragione delle rispettive quote.
Questo è quanto previsto ed a discrezione del giudice, " anche " nel caso la quota frazionata non dovesse avere il valore congruo !
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Ti dico cosa avrei capito io, con la lettura letterale dell'italiano.
1° Caso: separazione in natura: mi pare si riferisca a beni materiali (frutti, mattoni, granaglie) separabili per natura. vedi il 1114 c.c.
2° caso: vendita della quota: nel caso i beni non fossero separabili, può optare per la vendita della quota ad es 1/5 della merce o dell'immobile , di proprietà dell'esecutato.
3° caso: divisione giudiziale: nel caso di comunione su un immobile, se uno dei comproprietari chiede lo scioglimento della comunione, se non si trova un accordo il giudice procede alla divisione giudiziale. Salvi i vincoli del 1112 che impediscono la divisione se con questa la cosa divisa cessa di servire all'uso.
 
U

Utente Cancellato 52183

Ospite
Se la separazione in natura della quota non dovesse essere possibile, il giudice dell’esecuzione potrebbe decidere di vendere all’asta l’intero bene e di suddividere il ricavato tra i comproprietari, in ragione delle rispettive quote.
Questo è quanto previsto ed a discrezione del giudice, " anche " nel caso la quota frazionata non dovesse avere il valore congruo !
Bastimento ciao, mi sembra comprensibile il senso della frase !:) Non vi sono altre ipotesi, salvo che i comproprietari non si facciano carico del debito ed estinguono l' ipoteca giudiziale iscritta.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Manlio, non rispondevo a te, ma a CheCasa.
La tua è una ulteriore casistica, molto probabile quando le prime 3 risultano impraticabili, ma che io non sono in grado di desumere dal codice civ, e dal cpc.

Non ho motivo di dubitare che si possa anche arrivare a tanto.
 
U

Utente Cancellato 52183

Ospite
Non ho motivo di dubitare che si possa anche arrivare a tanto.
Che la quota frazionata possa non avere il valore di mercato e che possa di riflesso inficiare la vendita pertanto procedendo con la vendita dell' intero lo ha deciso la Corte Suprema; a tal proposito vigila sull' operato del giudice dell' esecuzione ! Ripeto, nel caso, l' unica e sola alternativa per i comproprietari, affinchè non vengano " defraudati " del loro bene, e chè corrispondano per l' ammontare dell' ipoteca/che iscritte, sempre che le medesime rappresentino il reale valore di mercato della quota ipotecata ! Diversamente dovranno decidere se accettare il danno e la beffa !! Purtroppo è cosi !!
Ciao
 

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