carla vecchi

Membro Attivo
Agente Immobiliare
I nostri mandati prevedono che i clienti presentati dall'agenzia durante il loro corso rimangano dell'agenzia anche successivamente alla scadenza. Il proprietario sottoscrive e al termine dell'incarico, riceve una raccomandata con i nominativi di coloro di cui sopra.
A questo punto, se si presenta qualcuno dopo, poco cambia: gli accordi possono essere presi, le proposte raccolte (naturalmente congrue al mandato ricevuto) e, a questo punto, se non vengono accettate significa che la proprietà ha proprio intenzione di attaccar briga. Anche alla nuova agenzia può mostrare documentazione dell'impegno precedente recante data certa, e diventa difficile che abbiano a pretendere qualcosa. POi, la giustizia è misteriosa, e i giudici anche, quindi non vado oltre. Volevo solo dire che si può tentare di tutelare il proprio lavoro.
 

alessandro66

Membro Senior
Privato Cittadino
I nostri mandati prevedono che i clienti presentati dall'agenzia durante il loro corso rimangano dell'agenzia anche successivamente alla scadenza. Il proprietario sottoscrive e al termine dell'incarico, riceve una raccomandata con i nominativi di coloro di cui sopra.
A questo punto, se si presenta qualcuno dopo, poco cambia: gli accordi possono essere presi, le proposte raccolte (naturalmente congrue al mandato ricevuto) e, a questo punto, se non vengono accettate significa che la proprietà ha proprio intenzione di attaccar briga. Anche alla nuova agenzia può mostrare documentazione dell'impegno precedente recante data certa, e diventa difficile che abbiano a pretendere qualcosa. POi, la giustizia è misteriosa, e i giudici anche, quindi non vado oltre. Volevo solo dire che si può tentare di tutelare il proprio lavoro.
Non fate altro che comunicare e specificare quanto già previsto dal codice civile e confermato da varie sentenze...:ok:
 

alessandro vinci

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Mediatore si limita a far visionare l'immobile? Non ha diritto alla provvigione
Cassazione civile , sez. III, sentenza 16.09.2013 n° 21095 (Giuseppina Mattiello)

Pur non essendo necessario, ai fini del diritto del mediatore al pagamento della provvigione, che questi abbia partecipato a tutte le fasi della trattativa e sino all'accordo definitivo, è tuttavia indispensabile che la messa in relazione delle parti, ad opera del mediatore, costituisca l'antecedente necessario per pervenire alla conclusione dell'affare.
È questo il principio di diritto affermato dalla Corte d’Appello di Napoli e confermato poi dalla Cassazione nella pronuncia in commento.

Nel caso in esame, un mediatore aveva citato in giudizio gli acquirenti e l’alienante di un immobile per sentirli condannare al pagamento della provvigione dovuta per l'attività di mediazione svolta.

In particolare, deduceva di aver fatto visitare, come da mandato, l'alloggio in questione, senza che le parti gli corrispondessero poi la provvigione pattuita.

I convenuti, dal canto loro, eccepivano di avere acquistato l'immobile con la mediazione di altro soggetto, al quale era stato regolarmente corrisposto il compenso.

La Corte d’Appello di Napoli ha precisato che, nella fattispecie in esame, l’attore si è limitato esclusivamente a far visionare l'immobile e, pertanto, la conclusione della vendita è stata indipendente dal suo intervento. In sostanza, il mediatore non ha favorito alcuna relazione o messa in contatto tra le parti, né ha avviato alcuna trattativa.

Tale conclusione è stata condivisa dalla Suprema Corte nella pronuncia in esame, secondo cui la sentenza di secondo grado è incensurabile dal momento che specifica adeguatamente i motivi che hanno indotto il giudice a ritenere che l'attività dell’attore non avesse avuto alcuna efficacia causale nella conclusione dell'affare, dal momento che non risultava aver messo in contatto fra di loro le parti nè iniziato una trattativa, (attività, invece, poste in essere da altro mediatore cui fu regolarmente corrisposta la provvigione).

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