mire

Membro Junior
Agente Immobiliare
buongiorno,
un cliente vorrebbe affittare un appartamento ad uso turistico con contratto di 12 mesi
è possibile? se si con quanto preavviso possono recedere il locatore e il conduttore? e possibile concordare un preavviso nel contratto sia per quanto riguarda il locatore che il conduttore ?
grazie
Mirella
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
E' possibile, in quanto trattasi di contratto abitativo che gode della più ampia autonomia contrattuale: la misura del canone, la durata e il recesso possono essere liberamente stabilite dalle parti. La durata ha senza dubbio rilevanza ai fini fiscali, nel senso che la locazione turistica superiore ai trenta giorni deve essere obbligatoriamente registrata, resta solo da valutare se a tale tipologia di contratti siano applicabili unicamente le norme dettate dal codice civile oppure anche, in via analogica, quelle dettate dalla legge 392/1978. In assenza di un espresso richiamo alla normativa applicabile da parte del legislatore, non può sostenersi una incompatibilità tra le locazioni turistiche e le norme residue della legge 431/1998 (che ha esplicitamente introdotto per la prima volta la nozione di locazione per finalità turistiche), vale a dire a quegli articoli di legge non abrogati dall'art.14 della legge stessa. E così non vi è motivo di escludere che possa trovare applicazione l'art. 4 di tale legge che impone al conduttore di dare comunicazione del recesso al locatore almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale, pur rimanendo facoltà delle parti di concordare tempi di recesso diversi.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Correzione (fuori tempo massimo):


Quinto rigo: a quelle dettate dalla legge 392/1978 si aggiunga non abrogate dall'art. 14 della legge 431/1998

Settimo rigo: sostituire legge 392/1978 a legge 431/1998
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Tutto corretto ma aggiungo per scrupolo professionale ... fai attenzione a chi concedi l'abitazione assumendo le opportune informazioni sulla solvibilità e pretendi l'intestazione delle utenze domestiche al conduttore.
Avv. Luigi De Valeri:stretta_di_mano:
 

Manola 62

Membro Attivo
Agente Immobiliare
buongiorno,
un cliente vorrebbe affittare un appartamento ad uso turistico con contratto di 12 mesi
è possibile? se si con quanto preavviso possono recedere il locatore e il conduttore? e possibile concordare un preavviso nel contratto sia per quanto riguarda il locatore che il conduttore ?
grazie
Mirella

Non ho idea se la tua Regione abbia legiferato in materia "Turismo" come nel Veneto ma da noi non sarebbe
possibile infatti la Legge Regione Veneto n. 33/2002 nella Sez. II _Strutture ricettive extralberghiere riporta in modo chiaro quali sono e disciplina tutto il comparto con la L. Regione Veneto n. 29/2007
L. n. 33/2007 art. 25
Strutture ricettive extralberghiere:
a) gli esercizi di affittacamere;
b) le attività ricettive in esercizi di ristorazione;
c) le attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast;
d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
e) le strutture ricettive - residence;
f) le attività ricettive in residenze rurali;
g) le case per ferie;
h) gli ostelli per la gioventù;
i) le foresterie per turisti;
l) le case religiose di ospitalità;
m) i centri soggiorno studi;
n) le residenze d'epoca extralberghiere;
o) i rifugi escursionistici;
p) i rifugi alpini.
(Requisiti Allegato F)

Sempre nello stesso art. 25:

5. Sono unità abitative ammobiliate a uso turistico le case o gli appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi e che forniscono i servizi minimi previsti dall’allegato F, parte terza senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite:
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" da parte di coloro che hanno la disponibilità delle unità abitative di cui al presente articolo;
c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari ed immobiliari turistiche che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliate ad uso turistico sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta.
6. Sono strutture ricettive-residence i complessi unitari costituiti da uno o più immobili comprendenti appartamenti che forniscono i servizi minimi di cui all’allegato F, parte quarta arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, gestiti in forma imprenditoriale, dati in locazione ai turisti, con contratti aventi validità non inferiore a tre giorni e non superiore ai sei mesi.

Da quanto riportato si deduce che per poter essere considerato contratto turistico, lo stesso debba avere una durata non superiore a mesi 6 per Conduttore ma non parla di rinnovi quindi ritengo ci sia margine per redigerlo in modo corretto senza errori o sanzioni di sorta
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Manola 62;168054[/B ha scritto:
Da quanto riportato si deduce che per poter essere considerato contratto turistico, lo stesso debba avere una durata non superiore a mesi 6 per Conduttore ma non parla di rinnovi quindi ritengo ci sia margine per redigerlo in modo corretto senza errori o sanzioni di sorta
:ok:
Il punto 5 sostiene " dati in locazione ai turisti nel corso di una o più stagioni" ed a mio parere possono essere rinnovabili di altri sei mesi.
Piuttosto é importante che la residenza, nel momento in cui viene fatto il contratto, sia altrove e non nella località.
 

Manola 62

Membro Attivo
Agente Immobiliare
:ok:
Il punto 5 sostiene " dati in locazione ai turisti nel corso di una o più stagioni" ed a mio parere possono essere rinnovabili di altri sei mesi.
Nel Veneto, molti immobili delle località montane probabilmente vengono affittati di anno in anno, ma penso vengano utilizzati contratti transitori, infatti se il turistico non deve superare i sei mesi è più logico pensare forse:occhi_al_cielo: non tanto ad un rinnovo ma ad un nuovo contratto :domanda::affermazione:

Aggiunto dopo 13 minuti...

Piuttosto é importante che la residenza, nel momento in cui viene fatto il contratto, sia altrove e non nella località.
:stretta_di_mano: ma non credo sia poi così determinante, penso infatti ad uno che vive in un luogo turistico ma non nelle immediate vicinanze delle attività nautiche, sciistiche o quant'altro e solo per la stagione prende un appartamento ad uso turistico es. Venezia residenza e appartamento al Lido di Venezia domicilio stagionale:^^:
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Per la Regione Veneto, Il turistico non deve essere superiore a sei mesi consecutivi. Basta chiuderlo e aprirne un altro di sei mesi.
 

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