Valeria Morselli

Membro Attivo
Privato Cittadino
Nelle locazioni di casa vacanze tra privati sembra che sia molto di moda da parte degli inquilini inventarsi i peggiori difetti dell'immobile per chiedere rimborsi con minacce di denunce e quant'altro e usufruire così della casa "a gratis"...:disappunto:
Che voi sappiate, per i proprietari esiste un modo per difendersi da questi "furbetti"?
Grazie.
 

Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare
Mettere la casa a norma è il primo passo.
Offrire una finestra temporale di 5gg dall'ingresso per segnalare i guasti presenti.
Chiedere una cospicua caparra (dissuade i furbetti).
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Nelle locazioni di casa vacanze tra privati sembra che sia molto di moda da parte degli inquilini inventarsi i peggiori difetti dell'immobile per chiedere rimborsi con minacce di denunce e quant'altro e usufruire così della casa "a gratis"...:disappunto:
Che voi sappiate, per i proprietari esiste un modo per difendersi da questi "furbetti"?
Grazie.

Il check-up dell'immobile, ossia il verbale di consegna del bene locato (da allegarsi eventualmente al contratto di locazione): è un documento importante, spesso ignorato o sottovalutato, nel quale le parti procedono ad un sopralluogo nell'unità immobiliare e congiuntamente constatano le condizioni dell'appartamento (pavimenti, muri, infissi, impianti ecc.) nel momento in cui ha inizio il rapporto di locazione.

In ogni caso, in difetto di una specifica descrizione dell'immobile al momento in cui viene consegnato, si presume che il conduttore lo abbia ricevuto in buono stato di manutenzione. Ciò assume notevole rilevanza, se si considera che, per legge (art. 1590 c.c.), egli deve poi restituirlo nello stato in cui l'ha ricevuto. Lo stato manutentivo deve essere, quindi, tale da consentire - sia pure in misura minima - le finalità di godimento che ha indotto il conduttore a prendere in locazione l'immobile. Anche se può sembrare illegittimo, la consegna di un bene non idoneo a realizzare l'interesse del conduttore non comporta la responsabilità del locatore per violazione del dovere di consegnare il bene in buono stato manutentivo, né esonera il conduttore dall'obbligo di pagare il canone pattuito, quando risulti che egli, pur conoscendo le imperfezioni del bene locato, le abbia accettate. Nulla vieta, comunque, alle parti di stabilire che la consegna avvenga previa esecuzione di determinate riparazioni o modifiche, e, in tal caso, il locatore deve provvedervi, se non vuole essere inadempiente.
 

Valeria Morselli

Membro Attivo
Privato Cittadino
Il check-up dell'immobile, ossia il verbale di consegna del bene locato (da allegarsi eventualmente al contratto di locazione): è un documento importante, spesso ignorato o sottovalutato, nel quale le parti procedono ad un sopralluogo nell'unità immobiliare e congiuntamente constatano le condizioni dell'appartamento (pavimenti, muri, infissi, impianti ecc.) nel momento in cui ha inizio il rapporto di locazione.
In ogni caso, in difetto di una specifica descrizione dell'immobile al momento in cui viene consegnato, si presume che il conduttore lo abbia ricevuto in buono stato di manutenzione. Ciò assume notevole rilevanza, se si considera che, per legge (art. 1590 c.c.), egli deve poi restituirlo nello stato in cui l'ha ricevuto. Lo stato manutentivo deve essere, quindi, tale da consentire - sia pure in misura minima - le finalità di godimento che ha indotto il conduttore a prendere in locazione l'immobile. Anche se può sembrare illegittimo, la consegna di un bene non idoneo a realizzare l'interesse del conduttore non comporta la responsabilità del locatore per violazione del dovere di consegnare il bene in buono stato manutentivo, né esonera il conduttore dall'obbligo di pagare il canone pattuito, quando risulti che egli, pur conoscendo le imperfezioni del bene locato, le abbia accettate. Nulla vieta, comunque, alle parti di stabilire che la consegna avvenga previa esecuzione di determinate riparazioni o modifiche, e, in tal caso, il locatore deve provvedervi, se non vuole essere inadempiente.

Grazie mille!
Dunque se l'ultimo furbetto di turno si è lamentato per qualcosa di cui ci si può accorgere subito ben cinque giorni dopo aver occupato l'appartamento, nonostante che nel contratto sia scritto che eventuali difetti o problemi vanno segnalati tempestivamente, non può accampare pretese di sorta?
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Presumo che non sia stato redatto un verbale di consegna dell'appartamento: in questo caso - come precisato al #3 - si deve presumere che l'appartamento sia stato consegnato in buono stato manutentivo. Spetta, pertanto, al conduttore segnalare subito al proprio locatore l'eventuale presenza di vizi o imperfezioni nell'immobile che gli viene consegnato e pretendere che il proprietario si impegni espressamente a intervenire per eliminarli e comunque a eseguire le opere necessarie a mantenerlo in condizioni di servire all'uso pattuito. Se l'immobile - pur in presenza di vizi - viene accettato, senza alcuna riserva, il locatore è esonerato dall'intervenire per la loro eliminazione e resta impedito al conduttore di eccepirne, successivamente, la presenza.

Il conduttore deve valutare se l'immobile offertogli in locazione sia o meno idoneo a soddisfare le sue esigenze abitative e decidere, quindi, se accettarlo anche in presenza di vizi che vanno a diminuire in modo, più o meno apprezzabile, l'idoneità del bene a servire per l'uso che egli intende fare. Simili vizi, in quanto conosciuti o da lui facilmente riconoscibili e accettati al momento della consegna dell'immobile, non hanno rilevanza ai fini del rapporto contrattuale. In sostanza, quando il conduttore, in tale frangente, non abbia denunciato i difetti della cosa da lui conosciuti o da lui facilmente riconoscibili, deve ritenersi che abbia implicitamente rinunciato a farli valere, accettando la cosa nello stato in cui risultava al momento della consegna, e non può, pertanto, chiedere la riduzione del canone, la risoluzione del contratto, né il risarcimento dei danni o l'esatto adempimento, né avvalersi dell'eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ. (Cass. n°25278/2009).
 

Valeria Morselli

Membro Attivo
Privato Cittadino
Accidenti! Che precisione! Grazie grazie grazie!
Però il timore mio è che questi facciano esposti alle autorità, il che comporta solo rogne e fastidi, perché, anche se poi non ne verrà fuori niente a loro favore dato che l'immobile è a posto con le norme vigenti, mi toccherà star dietro alla cosa con perdita di tempo e di soldi. Che strazio!:disappunto:
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Purtroppo questi rischi per chi affitta, sopratutto locazioni brevi e turistiche si corrono sempre.
Ricordo che un collega che lavorava in una zona marittima, una volta, la prima della sua vita, ricevette una denuncia dall'ex conduttore turista, solo perché gli aveva inviato un fax con richiesta di risarcimento per danni all'immobile( era un fumatore e gli aveva bruciato tutto l'appartamento, non con un rogo ma a parte tutta la biancheria bucata, il divano bruciacchiato,perfino il box della doccia presentava bruciature!), sul luogo di lavoro.
Fu un escamotage del collega alla sparizione del turista che non voleva pagare i danni e nemmeno poteva fare un'azione legale incerta e priva di testimonianze, e per sopperire alla mancanza di denaro rese pubblica questa vicenda sul luogo di lavoro del ex turista.
Dopo qualche mese il tizio ritirò la denuncia......e il mio collega cambiò articolo! :sorrisone:
 

Valeria Morselli

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ultime novità: questi si sono inventati che io avrei interpretato a mio modo il contratto! Ma santa pazienza, quello che c'è scritto sul contratto è lapalissiano, non esistono interpretazioni, se c'è scritto che i reclami vanno fatti entro le prime 24 ore e tu me li fai dopo cinque giorni è forse una mia interpretazione???
 

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