ginolam1

Nuovo Iscritto
Circa 20 anni fa, mio padre delegò mia madre alla gestione del patrimonio
famigliare con documento registrato.
Siamo 5 figli ed entrambi i genitori, pur de anziani sono ancora in vita.
Come verranno ripartite le quote di legittima.
Per tradizioni di famiglia non si procede ad alcun testamento e il timore
tra fratelli e sorelle è che all'insaputa degli altri mia madre possa elargire
tutto il patrimonio ad un solo figlio.
Se così fosse, quale ripartizione resta legale?
Quale quota appartiene a mia madre pur essendo mio padre ancora in vita?
So che i genitori ancora in vita possono disporre del patrimonio come meglio ritengono
ma, fino a quale quota?
Grazie in anticipo a coloro che mi daranno risposte soddisfacenti.
Ginolam1
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
ciao girolam1
Fino a che i genitori sono in vita possono disporre del loro patrimonio come meglio vogliono.
E' poi penso consuetudine di tutti i genitori trattare allo stesso modo i propri figli nella divisione del patrimonio, ameno che non ci siano screzi tra le varie parti che contribuiscono a creare solo inasprimenti.
Al decesso di uno dei due a seconda del regime patrimoniale se in comunione o in separazione gli eredi sono il coniuge superstite ed i figli in quote a seconda della situazione sopra e della quota di proprietà del de cuius.
Di legittima se è vostra prassi non procedere a testamento non se ne può parlare perchè è un diritto che scaturisce solo quando chi fa testamento non salvaguarda tale quota agli aventi diritto per legge.
Ciao salves
 

ginolam1

Nuovo Iscritto
Grazie Salves per la risposta repentina ma, non è tutto chiaro. Pur essendo in vita, possono disporre dell'intero patrimonio a favore di uno solo? Ho cercato di aggiornarmi e mi è parso di capire che nonostante tutto, mia madre può solo avvalersi della sua quota e farne ciò che ritiene opportuno. Cioè 1/3. Può quindi offrire la sua quota+la quota di legittima del figlio beneficiario. Le restanti quote (mi pare sempre di capire), non possono essere considerate proprie in quanto esistono altri figli legittimari. Mi sbaglio?
 

frvanel

Membro Attivo
Professionista
vorrei dire che quando si eredita tra coniugi non centra niente il fatto di essere in comunione o in separazione dei beni

il regime del matrimonio serve solo ad attribuire le proprietà acquistate durante il matrimonio=di entrambi i coniugi, se sono in comunione dei beni, oppure del solo coniuge intestatario del bene, se in separazione dei beni

se nessun testamento verrà fatto, quando un coniuge muore 1/3 và al coniuge superstite, e 2/3 in parti uguali ai figli

quando muore il secondo genitore, l'eredità si divide in parti uguali tra i figli

in vita un genitore può fare tutto ciò che vuole del suo patrimonio, anche donarlo ad un solo figlio

è solo dopo la morte del genitore che i figli danneggiati dalla donazione possono impugnarla per avere la loro quota legittima

però esiste anche la quota disponibile, ossia quella quota che è libera, e che quindi si può donare a chi si vuole

quando muore il primo genitore, la quota disponibile è del 25 %, quando muore il secondo è del 33,3%...i figli danneggiati da donazioni possono solo reclamare la loro quota legittima, e non certo quella disponibile, che rimarrà di proprietà di chi l'ha ricevuta
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Di legittima se è vostra prassi non procedere a testamento non se ne può parlare perchè è un diritto che scaturisce solo quando chi fa testamento non salvaguarda tale quota agli aventi diritto per legge.
Ciao carissimo: posso consigliarti di interpretare a volte le domande? Non tutti usano un linguaggio giuridico corretto, sia perchè non tutti siamo avvocati, sia perchè lo stesso linguaggio tecnico non aiuta...

Purtroppo noi comuni mortali assimiliamo due cose distinte, ma che in fondo nascono da un solo principio: appunto la quota indisponibile, e la quota dovuta agli eredi legittimari. Spesso uusiamo chiamarle entrambe la legittima ;)
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
Fino a che i genitori sono in vita possono disporre del loro patrimonio come meglio vogliono.
E' poi penso consuetudine di tutti i genitori trattare allo stesso modo i propri figli nella divisione del patrimonio, ameno che non ci siano screzi tra le varie parti che contribuiscono a creare solo inasprimenti.
Al decesso di uno dei due a seconda del regime patrimoniale se in comunione o in separazione gli eredi sono il coniuge superstite ed i figli in quote a seconda della situazione sopra e della quota di proprietà del de cuius.
Di legittima se è vostra prassi non procedere a testamento non se ne può parlare perchè è un diritto che scaturisce solo quando chi fa testamento non salvaguarda tale quota agli aventi diritto per legge.
Ciao salves
Bastimento mi pare che nella mia risposta abbia dato una spiegazione e cioè i genitori possono disporre come vogliono del loro attuale patrimonio, ho detto in generale, su come viene diviso, in caso di decesso senza testamento e a seconda della situazione patrimoniale in comunione o separazione e poi ho scritto in poche parole cosa si intende per legittima.


vorrei dire che quando si eredita tra coniugi non centra niente il fatto di essere in comunione o in separazione dei beni
Questo mi pare che non sia esatto mi spiego:
1) Il sig A acquista prima del matrimonio un immobile nel 1960;
2) lo stesso sig A acquista un'altro immobile dopo il matrimonio intervenendo da solo al rogito nel 1977;
3) il sig A e la coniuge sono in comunione dei beni.
4) il si A contrae matrimonio nel 1966

al decesso del sig. A;
il bene al punto 1) va in successione 1/1;
il bene al punto 2) va in successione 1/2;
Il tutto si ripartisce 1/3 al coniuge e 2/3 in parti uguali ai figli

Se invece sono in separazione sia il bene al punto 1) e 2) vanno 1/1, rimanendo invariata la ripartizione.;)
Ciao salves
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Bastimento mi pare che nella mia risposta abbia dato una spiegazione ...

Certo, ed era sicuramente corretta. Credo di doverti una spiegazione.

Mi permettevo solo di sorridere, ricordando che non sempre una risposta puntualmente corretta diventa chiara per chi non è esperto a priori, come possiamo dirci io ed il ns interlocutore: la tua precisazione che di legittima non se ne può parlare se non esiste testamento, sarà tecnicamente corretta, ma credo che il ns interlocutore volesse richiamare i diritti riservati agli eredi legittimari (con o senza testamento) ed in presenza di successioni legittime. Almeno così mi è parso.
Credevo di chiarire ulteriormente, non complicare le cose: forse non sempre si riesce.

Però è interessante constatare come in una comunicazione per forza di cose monodirezionale (almeno temporalmente) la percezione può essere diversa dalle intenzioni di chi trasmette, e generare in qualche misura degli equivoci e malintesi.
 

Alessandraa

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
Bastimento mi pare che nella mia risposta abbia dato una spiegazione e cioè i genitori possono disporre come vogliono del loro attuale patrimonio, ho detto in generale, su come viene diviso, in caso di decesso senza testamento e a seconda della situazione patrimoniale in comunione o separazione e poi ho scritto in poche parole cosa si intende per legittima.



Questo mi pare che non sia esatto mi spiego:
1) Il sig A acquista prima del matrimonio un immobile nel 1960;
2) lo stesso sig A acquista un'altro immobile dopo il matrimonio intervenendo da solo al rogito nel 1977;
3) il sig A e la coniuge sono in comunione dei beni.
4) il si A contrae matrimonio nel 1966

al decesso del sig. A;
il bene al punto 1) va in successione 1/1;
il bene al punto 2) va in successione 1/2;
Il tutto si ripartisce 1/3 al coniuge e 2/3 in parti uguali ai figli

Se invece sono in separazione sia il bene al punto 1) e 2) vanno 1/1, rimanendo invariata la ripartizione.;)
Ciao salves

Salves ciao ma anch'io dissento da questa differenza tra comunione o meno...Una volta morto il coniuge si apre la successione in favore di coniuge e figli(sempre se esistenti come categoria) senza distinzione di sorta alcuna.
Quello che importa è qualora vi sia uno scioglimento della comunione in vita o qualora vi siano da compiere atti di amministrazione in vita...ma alla morte il coniuge superstite eredita sempre pro-quota con i restanti legittimari...tutto quanto presente nel patrimonio del de cuius.
La comunione legale a differenza di quella ordinaria è una comunione per quote ideali...
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
ma anch'io dissento da questa differenza tra comunione o meno...

.. vedo che salves non è in linea per risponderti. Credo ci sia un particolare che a volte sfugge.

lla morte il coniuge superstite eredita sempre pro-quota con i restanti legittimari...tutto quanto presente nel patrimonio del de cuius.

Questo è certamente vero, e salves non mi pare abbia detto il contrario.

Il punto è proprio la definizione del patrimonio del de cuius: ci dimentichiamo spesso, o non ci è stato sufficientemente spiegato, che una volta dichiarata la comunione dei beni, anche se un coniuge compra successivamente da solo un immobile senza specificazioni ed esplicita dichiarazione del coniuge, automaticamente la proprietà viene considerata al 50% anche del coniuge in comunione; a volte in prima battuta ciò pare non sia esplicitato a catasto, salvo l'annotazione che l'acquisto è avvenuto in regime di comunione, che tradotto significa che la metà appartiene fin dal momento del rogito al coniuge.

Sinteticamente l'esempio finale di salves illustra proprio questa situazione. Ti darà sicuramente spiegazioni più chiare, ma credo in sostanza sia come ho detto.

ps: te lo spiega meglio il link sottostante
Acquisto di un immobile da parte di un coniuge in regime di comunione legale: non è sufficiente la partecipazione all’atto dell’altro coniuge ad escludere il bene dalla comunione « Blog Consulenza legale
 

Alessandraa

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
.. vedo che salves non è in linea per risponderti. Credo ci sia un particolare che a volte sfugge.



Questo è certamente vero, e salves non mi pare abbia detto il contrario.

Il punto è proprio la definizione del patrimonio del de cuius: ci dimentichiamo spesso, o non ci è stato sufficientemente spiegato, che una volta dichiarata la comunione dei beni, anche se un coniuge compra successivamente da solo un immobile senza specificazioni ed esplicita dichiarazione del coniuge, automaticamente la proprietà viene considerata al 50% anche del coniuge in comunione; a volte in prima battuta ciò pare non sia esplicitato a catasto, salvo l'annotazione che l'acquisto è avvenuto in regime di comunione, che tradotto significa che la metà appartiene fin dal momento del rogito al coniuge.

Sinteticamente l'esempio finale di salves illustra proprio questa situazione. Ti darà sicuramente spiegazioni più chiare, ma credo in sostanza sia come ho detto.

ps: te lo spiega meglio il link sottostante
Acquisto di un immobile da parte di un coniuge in regime di comunione legale: non è sufficiente la partecipazione all’atto dell’altro coniuge ad escludere il bene dalla comunione « Blog Consulenza legale
Ciao bastimento il discorso non fa una grinza e già ero a conoscenza di ciò.
Il punto è solo uno. Ai fini successori non cè distinzione di regime di comunione o meno.Il coniuge eredita nella sua quota l'intero patrimonio del de cuius, sia o meno in regime di c.l. o separazione dei beni!
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto