topcasa

Membro Storico
ottima notizia Enzo6
Fonte Attico.
L’acquirente ha diritto alle detrazioni di legge anche se la compra in sede di vendita forzata.

In base alla sentenza n. 9569 della Corte di Cassazione depositata il 19 aprile 2013, il contribuente che acquista la prima casa in sede di vendita forzata ha diritto agli stessi benefici fiscali, relativi alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di chi acquista in libero mercato. Tuttavia, il contribuente stesso deve manifestare la volontà di fruire delle agevolazioni “prima casa”, nelle forme dovute, prima della registrazione del decreto di trasferimento da parte del giudice dell’esecuzione. La Corte di Cassazione ha fissato, quindi, al momento della registrazione del decreto di trasferimento da parte del giudice dell’esecuzione il termine entro il quale il contribuente può richiedere l’applicazione delle agevolazioni “prima casa”.
IL CASO
Il base al decreto del giudice dell’esecuzione di un tribunale pugliese, un immobile veniva trasferito a un contribuente, il quale chiedeva all’ufficio finanziario competente il rimborso delle imposte di registro, ipotecarie e catastali versate in eccesso, poiché riteneva che gli spettassero i benefici “prima casa”, per ottenere i quali aveva presentato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In seguito al rifiuto dell’ufficio finanziario, il contribuente si era rivolto alle Commissioni tributarie competenti, che accoglievano la richiesta del contribuente, ritenendo che la sua dichiarazione avesse rispettato i termini di legge e fosse stata, quindi, presentata tempestivamente.
L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione, ritenendo che la pronuncia della Ctr della Puglia non aveva considerato che il termine ultimo, entro il quale il contribuente doveva dichiarare di possedere i requisiti previsti per la disciplina agevolativa, doveva coincidere con l’atto di registrazione nel caso in cui l’immobile fosse stato trasferito con provvedimento del giudice.
La Cassazione accoglie la tesi dell’ufficio, ricordando che, per fruire dei benefici fiscali “prima casa”, il contribuente-acquirente deve necessariamente manifestare, al momento del rogito, le dichiarazioni previste dalla nota II-bis della Tariffa allegata al Dpr 131/1986. In particolare, l’acquirente deve dichiarare:
- di volersi trasferire nel Comune in cui si trova l’immobile
- di non godere di altri diritti reali su immobili situati nello stesso Comune
- di non aver già fruito degli stessi benefici per altri immobili.
 
E

enzo6

Ospite
ottima notizia Enzo6
Fonte Attico.
L’acquirente ha diritto alle detrazioni di legge anche se la compra in sede di vendita forzata.

In base alla sentenza n. 9569 della Corte di Cassazione depositata il 19 aprile 2013, il contribuente che acquista la prima casa in sede di vendita forzata ha diritto agli stessi benefici fiscali, relativi alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di chi acquista in libero mercato. Tuttavia, il contribuente stesso deve manifestare la volontà di fruire delle agevolazioni “prima casa”, nelle forme dovute, prima della registrazione del decreto di trasferimento da parte del giudice dell’esecuzione. La Corte di Cassazione ha fissato, quindi, al momento della registrazione del decreto di trasferimento da parte del giudice dell’esecuzione il termine entro il quale il contribuente può richiedere l’applicazione delle agevolazioni “prima casa”.
IL CASO
Il base al decreto del giudice dell’esecuzione di un tribunale pugliese, un immobile veniva trasferito a un contribuente, il quale chiedeva all’ufficio finanziario competente il rimborso delle imposte di registro, ipotecarie e catastali versate in eccesso, poiché riteneva che gli spettassero i benefici “prima casa”, per ottenere i quali aveva presentato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In seguito al rifiuto dell’ufficio finanziario, il contribuente si era rivolto alle Commissioni tributarie competenti, che accoglievano la richiesta del contribuente, ritenendo che la sua dichiarazione avesse rispettato i termini di legge e fosse stata, quindi, presentata tempestivamente.
L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione, ritenendo che la pronuncia della Ctr della Puglia non aveva considerato che il termine ultimo, entro il quale il contribuente doveva dichiarare di possedere i requisiti previsti per la disciplina agevolativa, doveva coincidere con l’atto di registrazione nel caso in cui l’immobile fosse stato trasferito con provvedimento del giudice.
La Cassazione accoglie la tesi dell’ufficio, ricordando che, per fruire dei benefici fiscali “prima casa”, il contribuente-acquirente deve necessariamente manifestare, al momento del rogito, le dichiarazioni previste dalla nota II-bis della Tariffa allegata al Dpr 131/1986. In particolare, l’acquirente deve dichiarare:
- di volersi trasferire nel Comune in cui si trova l’immobile
- di non godere di altri diritti reali su immobili situati nello stesso Comune
- di non aver già fruito degli stessi benefici per altri immobili.

purtroppo per forse non è quello che credevo:
in passato tranne sporadici casi esisteva il beneficio prima casa con acquisto in asta ma l'imponibile era il valore acquisto e non il valore catastale.
Questo articolo non conferma che IR sia anche in asta su valore catastale
 

topcasa

Membro Storico
dunque tu pensi sia il valore catastale? ma scusa anche senza asta è il valore catastale perchè ci dovrebbe essere differenza[DOUBLEPOST=1370704046,1370704037][/DOUBLEPOST]dunque tu pensi sia il valore catastale? ma scusa anche senza asta è il valore catastale perchè ci dovrebbe essere differenza
 
E

enzo6

Ospite
dunque tu pensi sia il valore catastale? ma scusa anche senza asta è il valore catastale perchè ci dovrebbe essere differenza[DOUBLEPOST=1370704046,1370704037][/DOUBLEPOST]dunque tu pensi sia il valore catastale? ma scusa anche senza asta è il valore catastale perchè ci dovrebbe essere differenza

Fino ad oggi se qualcosa non è cambiato chi compra all'asta paga IR sul valore acquisto, quindi paga di piu' che nella trattativa tra privati.
 
U

Utente Cancellato 50408

Ospite
scusate se mi intrometto ma avrei bisogno di chiarimenti. in un' asta fallimentare ,in caso di vendita di immobile della società fallita, si dovrebbe pagare IVA 4% su prezzo di acquisto non IR, o sbaglio?
 
E

enzo6

Ospite
scusate se mi intrometto ma avrei bisogno di chiarimenti. in un' asta fallimentare ,in caso di vendita di immobile della società fallita, si dovrebbe pagare IVA 4% su prezzo di acquisto non IR, o sbaglio?

Non è assolutamente detto, anzi spese accade il contrario.
Non mi chiedere il perchè, non l'ho ancora capito.
 

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