agenzialeonardo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Con l'opzione CEDOLARE SECCA + CANONE CONCORDATO l'IRPEF è al 10% solo a in alcuni comuni; negli altri comuni l'IRPEF è al 21%? O al 15%?

Optando per CEDOLARE SECCA + CANONE CONCORDATO ci sono agevolazioni fiscali a livello IUC (IMU/Tasi/Tari) o altro?

Ci sono detrazioni o comunque vantaggi di qualche tipo???

Grazie x chi mi chiarirà le idee.

luigi
 

dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
La cedolare secca sul canone concordato è del 10% in tutti i Comuni .....d'Italia.
Ci possono essere agevolazioni fiscali per l'IMU ma non in tutti i Comuni E occorre che ti informi.
Il vantaggio se fai la cedolare secca é che non paghi l'IRPEF sulla casa che come minimo è al 23%
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Potrei risponderti citando letteralmente il DL 14/3/2011 n. 23 art. 3 comma 2. in vigore al 1 gennaio 2014

Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti e' ridotta al 15 per cento (1). Sui contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

Questo è stato successivamente emendato dal DL 47/2014 in vigore dal 29/3/2014 che all'art. 9 così recita:
Art. 9 Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato In vigore dal 29 marzo 2014
1. Per il quadriennio 2014-2017, l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e' ridotta al 10 per cento.
2. All'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata anche per le unita' immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del codice civile, purche' sublocate a studenti universitari con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione

Se non faccio errori, il combinato dei due DL porta ad applicare l'aliquota ridotta al 10%, rispetto al 19% per i contratti 3+2 generici, solo per i comuni ad alta tensione abitativa e i capoluoghi di provincia
 

Piero Leli

Membro Attivo
Privato Cittadino
Potrei risponderti citando letteralmente il DL 14/3/2011 n. 23 art. 3 comma 2. in vigore al 1 gennaio 2014



Questo è stato successivamente emendato dal DL 47/2014 in vigore dal 29/3/2014 che all'art. 9 così recita:


Se non faccio errori, il combinato dei due DL porta ad applicare l'aliquota ridotta al 10%, rispetto al 19% per i contratti 3+2 generici, solo per i comuni ad alta tensione abitativa e i capoluoghi di provincia
Condivido e faccio presente che per il comune di Bari vale anche per i contratti di durata 6+2.
 

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