linda251

Membro Attivo
Privato Cittadino
Buongiorno a tutti, vorrei chiedere un'informazione per chiarirmi ogni dubbio....
per quanto riguarda un contratto di locazione registrato con il telematico, le annualità successive si possono pagare anche in cartaceo???
se si, anche per chi possiede piu di dieci unità immobiliari?
Mi sembrava che l'obbligo del telematico fosse solo per la prima registrazione....
 
U

Utente Cancellato 52183

Ospite
si, forse però non ho espresso bene la mia domanda....
non ho trovato la risposta che cercavo
Linda, alle tue domande è stata data una risposta; se hai sino a 10 immobili devi fare obbligatoriamente la registrazione e proroghe in via telematica, se hai più di 10 immobili non sei obbligata. Più chiaro di cosi !
 

linda251

Membro Attivo
Privato Cittadino
a parte che la dicitura a me non sembra poi cos' chiara... nel senso che l'obbligo sussiste solo per le prime registrazione....
non parla di proroghe o risoluzioni obbligatoriamente da effettuare in via telematica...
cmq ammesso che vadano trasmesse queste ultime in via telematica, la mia domanda era inerente alle annualità successive....[DOUBLEPOST=1409752334,1409752111][/DOUBLEPOST]La Legge 26 aprile 2012 n.44, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012 ed entrata in vigore il 29 aprile 2012, ha convertito il Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012, che ha modificato le disposizioni in materia di registrazione telematica dei contratti di locazione, la cui norma di riferimento è l'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001 n. 404.
Di seguito si trascrive il suddetto art. 5 così come risultante dalle recenti modifiche.

Articolo 5

1. I soggetti obbligati alla registrazione ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, possono registrare i contratti di locazione per via telematica avvalendosi di soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica economica e finanziaria, ovvero incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
2. I soggetti delegati di cui al comma 1, devono essere autorizzati dall'Agenzia delle entrare con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4.
3. I soggetti obbligati alla registrazione dei contratti di locazione in possesso di almeno dieci (prima cento) unità immobiliari, sono tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica degli stessi direttamente oppure tramite i soggetti delegati o gli incaricati della trasmissione di cui al comma 1.
3-bis. Sono, altresì, tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica i soggetti di cui alla lettera dbis) dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131* (vedi box).
4. Le modalità di registrazione telematica dei contratti di locazione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

La novità introdotta dalla legge n. 44 del 2012 comporta quindi l’obbligo anche per gli agenti immobiliari di adottare unicamente la procedura di registrazione telematica dei contratti di locazione, impedendo in tal modo la possibilità di procedere alla registrazione attraverso l’accesso diretto agli uffici del registro.
I contraenti (locatore e conduttore), anche attraverso i loro delegati, potranno invece procedere tuttora alla registrazione non telematica, a meno che non possiedano più di dieci unità immobiliari.

* D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 – Art. 10: Soggetti obbligati a richiedere la registrazione.
1. Sono obbligati a richiedere la registrazione:
a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all’estero nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all’art. 4;
b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;
c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni;
d) gli impiegati dell’amministrazione finanziaria e gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare d’ufficio a norma dell’art. 15.
d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.
 

linda251

Membro Attivo
Privato Cittadino
no proroga si fa solo alla scadenza del contratto e va comunicato allADE cod. 114T.
l'annualità successiva è l'imposta che si paga tutti gli anni senza dare comunicazione all'ADE cod. 112T
 

Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare
Piccola scappatoia per i proprietari di più di 10 immobili:

visto il Testo unico del 26 aprile 1986 n. 131
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Registrare/Registrazione contratti beni immobili/Contratto di locazione 07 2013/Normativa e prassi Regime ordinario/Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986/T.U. registro.pdf
1. Sono obbligati a richiedere la registrazione le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonche' i rappresentanti delle societa' o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della societa' o ente, per le operazioni di cui all'art. 4;

Visto comma 1 dell'Art. 5 del DPR 404
http://www.progettofiducia.it/documents/DPR_404.PDF
3. I soggetti obbligati alla registrazione dei contratti di locazione in possesso di almeno cento unita' immobiliari, sono tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica degli stessi direttamente oppure tramite i soggetti delegati o gli incaricati della trasmissione di cui al comma 1

Visto l'art. 8 comma 10 bis della L. n. 44-2012
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Archivio/Normativa fiscale principale/Legge di stabilita 2012/Legge 26 aprile 2012 n.44/legge 44-2012.pdf
«10 -bis . All’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: “in possesso di almeno cento unità immobiliari” sono sostituite dalle seguenti: “in possesso di almeno dieci unità immobiliari”;

tutto questo considerato:

I proprietari di più di 10 immobili o terreni possono registrare in cartaceo un proprio contratto però facendolo registrare dal loro inquilino, anch'esso co-obbligato alla registrazione ma che si suppone abbia meno di 10 immobili, visto che quelli sopra sono i requisiti richiesti a chi registra gli atti.

Se ci va il proprietario (+ di 10 immobili) --> telematico
se ci va l'inquilino (- di 10 immobili) --> cartaceo

EDIT

I contraenti (locatore e conduttore), anche attraverso i loro delegati, potranno invece procedere tuttora alla registrazione non telematica, a meno che non possiedano più di dieci unità immobiliari.

Esatto.
stavo anche io cercando i riferimenti normativi
:stretta_di_mano:
 
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