Se la vostra intenzione è di rendere indisponibile avverso i/il creditore/i il bene immobile ( leggi sottrazione del bene ) e quindi evitare la procedura espropriativa... questo , aldilà di tutto , è inutile ed impossibile da attuarsi, in quanto l'art.492 c.p.c. , che disciplina il pignoramento e le sue forme , recita :
Il pignoramento consiste in un’ingiunzione dell’ufficiale giudiziario al debitore “di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi” percui ogni azione volta in tal senso non è giuridicamente possibile olttre che inutilemnte dannosa. Fabrizio