Bastimento

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Privato Cittadino
Grazie a tutti per le risposte, come al solito competenti e precise. Riguardo ad un eventuale decreto ingiuntivo per il recupero del credito, penso che non sia nemmeno ipotizzabile dato che sarebbe rivolto a persone meno che nullatenenti.
Lo immaginavo: ma ho allargato la domanda. In effetti sarebbe interessante sapere come verrebbero tassati e come dichiarati gli introiti ottenuti tramite decreto ingiuntivo, dopo che si è usufruito del credito d'imposta per le mensilità non percepite.
Magari @Pennylove ci fornirà qualche lume.;)
 
U

Utente Cancellato 33380

Ospite
Dopo lo sfratto esecutivo si devono pagare comunque le tasse sul canone fino alla data del rilascio dell' immobile. ..... o no!
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Dopo lo sfratto esecutivo si devono pagare comunque le tasse sul canone fino alla data del rilascio dell' immobile. ..... o no!
A fronte della convalida di sfratto, non si pagano le tasse per i canoni non percepiti, a partire dalla morosità dichiarata, Comprese le mensilità scoperte che dovessero rimanere tali dalla data di convalida alla data di rilascio effettivo.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
La somma percepita nell’ambito della procedura di pignoramento verso terzi viene tassata come imposta sostitutiva e va dichiarata nella sez. XI del quadro RM (Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva).

Credito d’imposta (quadro CR) e reddito da procedura di pignoramento (quadro RM) seguono due strade diverse.

L’art. 26 del TUIR dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è ri-conosciuto un credito d’imposta di pari ammontare da indicare nel rigo CR8 de modello UNICO 2015: in questo caso, è necessario calcolare le imposte pagate in più, relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

L’eventuale successiva riscossione (totale o parziale) dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta, comporta l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.

Nella sezione XI del quadro RM devono essere riportati i dati relativi ai redditi percepiti nell’ambito della procedura di pignoramento verso terzi. Il creditore pignoratizio, infatti, è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzo erogatore (banca, datore di lavoro ecc.) anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva (vedi gli adempimenti a carico del terzo erogatore, del creditore pignoratizio e del debitore indicati nel Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate n° 34755 del 3 marzo 2010, a pag. 2 e circolare Agenzia delle Entrate n° 8/E/2011, pagg. 16 e 17).

Le ritenute subite possono essere scomputate dall’imposta risultante dalla dichiarazione. Le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel relativo quadro di riferimento (ad es. se si tratta di redditi di lavoro dipendente e questi vanno riportati nel quadro RC).

Nel caso di redditi derivanti da TFR, altre indennità connesse e arretrati di lavoro dipendente soggetti a tassazione separata va utilizzata la sezione XII del quadro RM della dichiarazione prevista per i redditi erogati dai soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto di imposta.

Le ritenute subite da parte del terzo erogatore devono invece essere indicate nel rigo RM23 (Redditi presenti in dichiarazione), riportando il rigo della dichiarazione e l’eventuale modulo aggiuntivo nel quale è stato indicato il relativo reddito.

Se il reddito percepito nell’ambito della procedura di pignoramento presso terzi non è compreso in alcun quadro della dichiarazione dei redditi, in quanto ordinariamente non va esposto in dichiarazione ovvero non è possibile esporlo nella sezione XII del quadro RM (ad es. indennità di fine servizio) deve essere compilato il rigo RM24 (Redditi non presenti in dichiarazione), riportando tutte le informazioni necessarie per la corretta liquidazione dell’imposta dovuta.
 
U

Utente Cancellato 33380

Ospite
Le somme che percepisco, a seguito del procedimento di pignoramento, riguardano
solamente le spese da me anticipate all avvocato per le cause di sfratto ed appunto
di pignoramento. Corrispondo quindi alla somma delle fatture dell'avv. già in mio
possesso. Praticamente sono solo in "transito" sul mio conto corrente.
Credo di non dover dichiarare nulla visto che le tasse sono state già pagate,
e risultano in fattura, dall' avv.
 

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