Padolissimo

Nuovo Iscritto
Professionista
salve, la tassazione di un immobile all'asta va fatta con le norme della data di aggiudicazione o di quella del passaggio di proprietà?
 

tempozero

Membro Attivo
Agente Immobiliare
fa sempre riferimento la data del passaggio di proprietà, ma se fosse avvenuta con rogito notarile, sarebbe stato più semplice adeguare alle ultime disposizioni in materia di tassazione x acquisto all'asta. Nel tuo caso, consiglierei di sentire il delegato alla vendita
per ottenere assicurazioni sulla dovuta applicazione dei riferimenti normativi già in vigore alla data del trasferimento di proprietà.
X Chi "acquista", è prima casa?
 

Padolissimo

Nuovo Iscritto
Professionista
non è prima casa... il problema riguarda il DL 18/2016: in sede di sua conversione in legge, la tassazione fissa di 200 euro per ciascuna imposta (registro, catastale ed ipotecaria) è stata estesa a chi acquista la prima casa ma tolta a tutti gli altri, escluse "casualmente" le Banche e le Società Immobiliari....Ora un immobile aggiudicato (decreto del Tribunale) in vigenza del DL ma trasferito dopo la sua conversione per ritardo del Tribunale stesso si trova a dover pagare un imposta di registro enormemente più elevata (9% del valore anziché 200 euro)
 

Miciogatto

Membro Senior
Privato Cittadino
Confermo l'esclusione. Inizialmente il DL 18/2016 recitava così:

Art. 16
Modifica alla disciplina dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie

1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile ... [omissis] sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.


POI in gazzetta ufficiale il decreto è passato con questa modifica che metto in grassetto:


Art. 16
Modifica alla disciplina dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie

1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività di impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile ... [omissis] sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.


Inoltre viene aggiunto il comma 2bis che estende l'agevolazione a chi, pur non impresa, acquista come prima casa.

In questo ultimo caso, ovviamente, senza obbligo di rivendita entro due anni.


Il nostro amico purtroppo si trova in un limbo tra il decreto legge non definitivo e la versione definitiva divenuta legge.

So che in alcuni casi hanno risolto parlando con il giudice e chiedendo di ritardare il decreto di trasferimento per non avere dubbi sulla normativa applicabile.
 

tempozero

Membro Attivo
Agente Immobiliare
ho immediatamente sentito il notaio con il quale abbiamo applicato la normativa del decreto, giusto in tempo prima delle modifiche. Tutto valido e le modifiche non sono retroattive. Padolissimo, per il tuo caso mi dispiace;
 

Padolissimo

Nuovo Iscritto
Professionista
Confermo l'esclusione. Inizialmente il DL 18/2016 recitava così:

Art. 16
Modifica alla disciplina dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie

1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile ... [omissis] sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.


POI in gazzetta ufficiale il decreto è passato con questa modifica che metto in grassetto:


Art. 16
Modifica alla disciplina dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie

1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività di impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile ... [omissis] sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.


Inoltre viene aggiunto il comma 2bis che estende l'agevolazione a chi, pur non impresa, acquista come prima casa.

In questo ultimo caso, ovviamente, senza obbligo di rivendita entro due anni.


Il nostro amico purtroppo si trova in un limbo tra il decreto legge non definitivo e la versione definitiva divenuta legge.

So che in alcuni casi hanno risolto parlando con il giudice e chiedendo di ritardare il decreto di trasferimento per non avere dubbi sulla normativa applicabile.
Io ho tentato di risolvere chiedendo di anticipare (fino a meta' aprile era in vigore il DL 18/2016 e gia' si parlava di modifiche peggiorative...). Purtroppo non ci sono riuscito
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto