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U

Utente Cancellato 54247

Ospite
Buon giorno
Vi espongo la situazione: con delibera dell'assemblea condominiale, si è deciso di dedicare un'area del cortile a deposito /parcheggio per motorini ,moto e biciclette,dotato di sbarra ancorata al muretto perimetrale e supporto per biciclette ugualmente ancorato al muretto ,il tutto completato da segnaletica orizzontale .
Tutti i proprietari residenti e gli inquilini(tramite i rispettivi proprietari) sono stati informati e sollecitati all'uso.
Naturalmente una inquilina continua a parcheggiare il proprio motorino dove meglio crede anche dopo numerosi solleciti, creando intralcio e pericolo,in quanto il motorino abbastanza vetusto ha un equilibrio precario anche posizionato sul cavalletto ed essendoci bambini che giocano in cortile potrebbero farlo cadere.
Ora la domanda è: quali strumenti e quali azioni si possono adottare affinché venga rispettato quanto deliberato dall'assemblea??
Grazie a tutti quanti vorranno rispondere
 
U

Utente Cancellato 65257

Ospite
L' Amministratore condominiale manderá una lettera al proprietario dell'immobile in cui vive l'inquilina intimandogli di provvedere con assoluta urgenza a ribadire alla stessa di parcheggiare negli appositi spazi il motorino. Nel caso di inadempienza si provvederá alla rimozione dello stesso per intralcio e mancato godimento di tutti delle parti comuni e anche per situazione di possibile pericolo per i bambini in cortile.
 

Giuseppe Di Massa

Membro Senior
Agente Immobiliare
Buon giorno
Vi espongo la situazione: con delibera dell'assemblea condominiale, si è deciso di dedicare un'area del cortile a deposito /parcheggio per motorini ,moto e biciclette,dotato di sbarra ancorata al muretto perimetrale e supporto per biciclette ugualmente ancorato al muretto ,il tutto completato da segnaletica orizzontale .
Tutti i proprietari residenti e gli inquilini(tramite i rispettivi proprietari) sono stati informati e sollecitati all'uso.
Naturalmente una inquilina continua a parcheggiare il proprio motorino dove meglio crede anche dopo numerosi solleciti, creando intralcio e pericolo,in quanto il motorino abbastanza vetusto ha un equilibrio precario anche posizionato sul cavalletto ed essendoci bambini che giocano in cortile potrebbero farlo cadere.
Ora la domanda è: quali strumenti e quali azioni si possono adottare affinché venga rispettato quanto deliberato dall'assemblea??
Grazie a tutti quanti vorranno rispondere
L'amministratore può mandare una raccomandata in cui spiega i potenziali rischi di quel comportamento, ma nulla di concreto potrà davvero essere fatto, purtroppo il condominio ha poteri solo nel recupero di spese o danni. Ma nel tuo caso quantificare un danno teorico è impossibile, appena davvero qualcuno si farà male allora sarà diverso, ma ovviamene speriamo che la condomina si convinca prima ad essere spontaneamente civile.
 

eldic

Membro Storico
Privato Cittadino
detto francamente: poco o nulla.
io abito in un condominio di talebani (per dirne una; un mese dopo essere entrato mi è arrivato un promemoria dell'amministratore che mi ricordava che "è vietato effettuare lavaggi motore nei box"... peccato che, all'interno del MIO BOX, con una spugna bagnati, stessi dando una sommaria ripulita alla moto).

va beh, questo detto per inquadrare l'ambiente, da 2 mesi c'è un tizio che parcheggia un tandem dove non potrebbe.
ad ogni comunicazione l'amministratrice ricorda che "è vietato dal regolamento condominiale bla bla bla..." il tandem è sempre li.

vero anche che il tandem non ha un serbatoio in cui versare zucchero...
 
U

Utente Cancellato 65257

Ospite
Deve pertanto ritenersi che la condotta del condomino, consistente nella stabile occupazione – mediante il parcheggio per lunghi periodi di tempo della propria autovettura o motorino – di una porzione del cortile comune, configuri un abuso, poiché impedisce agli altri condomini di partecipare all’utilizzo dello spazio comune,ostacolandone il libero e pacifico godimento, in tal modo, alterando l’equilibrio tra le concorrenti

In questa situazione qualora gli usuali mezzi di comunicazione (telefonate, fax, etc.) non riescano a far cessare l’abuso, cosa si può fare per tutelarsi

Per iniziare si può innanzitutto, esaminare attentamente il regolamento condominiale, per verificare se preveda qualcosa in merito all’utilizzo dell’area di parcheggio, nonché se preveda sanzioni pecuniarie a carico dei trasgressori delle sue disposizioni, peraltro, aggiornate, dall’art. 14 della L. 11 dicembre 2012 n. 220, che sancisce: “per le infrazioni al regolamento del condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a € 200,00 e, in caso di recidiva, fino a € 800,00. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie”.

Qualora così non fosse, si potrebbe portare la questione in assemblea, che può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione (cfr. art. 66 Disp. Att. C.C.).
In sede di assemblea si potrà disciplinare in modo più puntuale l’utilizzo dell’area del parcheggio condominiale, qualora ciò corrisponda ad un’esigenza concreta di tutti i comunisti (vedi il caso dei turni richiamato nella precedente decisione della Cassazione per garantire a tutti di servirsi in maniera paritaria del bene comune); oppure, semplicemente, si potrà discutere dell’abuso denunciato affinchè venga valutato da tutti i condomini ai sensi dell’art. 1117 quater del Codice Civile, anch’esso introdotto dalla recente riforma del condominio e che recita: “In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L’assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136”.

Le azioni giudiziarie richiamate da tale norma che potranno essere instaurate in sede civile, dovranno essere precedute da una procedura di mediazione obbligatoria, all’esito della quale, qualora non si raggiungesse un accordo, riguardando la misura e modalità di uso dei servizi di condominio, verranno trattate da un Giudice di Pace.

Tuttavia, un’azione giudiziaria non sempre potrebbe rivelarsi efficace, per diversi ordini di ragioni da valutarsi caso per caso.

A conti fatti, dunque, in considerazione dei tempi e dei costi necessari per iniziare e portare a termine una causa, nonchè dei risultati prevedibilmente ottenibili, sarebbe certamente più utile trovare una soluzione regolando in modo puntuale con una delibera assembleare l’utilizzo dell’area di parcheggio, in modo tale da impedire espressamente tali abusi e prevedere, in caso di sua violazione, delle sanzioni pecuniarie.

Essere costretti a mettere mano al portafogli è un deterrente di grande impatto e può far scendere a miti consigli anche il bullo più incallito!!!
 

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