antonellifederico

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ai fini dell'esonero del contributo del costo di costruzione di cui all'art. 17 comma 2 del DPR 380/01 per la realizzazione di una 1^ casa, quali sono i requisiti che deve avere il proprietario?
qual'è la normativa di settore?

CONSIDERATE CHE CHI MI HA POSTO QUESTA DOMANDA E' SULLO STILE DI FURIO E MAGDA!!! :shock: - AIUTO... -
 

topcasa

Membro Storico
ai fini dell'esonero del contributo del costo di costruzione di cui all'art. 17 comma 2 del DPR 380/01 per la realizzazione di una 1^ casa, quali sono i requisiti che deve avere il proprietario?
qual'è la normativa di settore?

CONSIDERATE CHE CHI MI HA POSTO QUESTA DOMANDA E' SULLO STILE DI FURIO E MAGDA!!! :shock: - AIUTO... -
evita il maiuscolo.
 

cafelab

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si spiega da se direi

Art. 17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione.


1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall’articolo 18.

2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.

3. Il contributo di costruzione non è dovuto:

a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;(l'art. 12 della legge n. 153 del 1975 è stato abrogato dall'art. 1, comma 5, d.lgs. n. 99 del 2004; si vedano ora l'art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 99 del 2004 e l'articolo 2135 del codice civile)
b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.

4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.
 

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