Massimo Chimienti

Membro Attivo
Professionista
Ho trovato questa sentenza che risponde ad un quesito postomi qualche giorno fa.
Il TAR Puglia con la Sentenza 25 giugno - 6 ottobre 2009, n. 2364 ha affermato che:

"La corretta interpretazione dell’art. 37 comma 1 L. 47/85 porta ad affermare che l’obbligo del pagamento del contributo concessorio, se non soddisfatto dal richiedente la sanatoria, grava comunque sugli altri soggetti indicati dall’art. 31 comma 1 e 3, tra i quali è incluso anche l’avente causa dal richiedente la sanatoria."

In primo luogo, si desume dalla constatazione che il rilascio del titolo edilizio in sanatoria non viene dalla legge subordinato al preventivo pagamento del contributo concessorio, ma solo alla definitiva predeterminazione della oblazione ed al pagamento della stessa; peraltro l’art. 35 comma 16, nel far salve le previsioni di cui all’art. 37 comma 1, ha chiaramente inteso affermare che il rilascio della sanatoria non fa venir meno l’obbligo del pagamento del contributo concessorio, che comunque viene disciplinato a parte, appunto solo nell’art. 37 L. 47/85.

Il legislatore del condono, in altre parole, ha mantenuto autonomi il procedimento per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria e quello relativo alla predeterminazione del contributo concessorio: e tale constatazione costituisce un argomento logico-sistematico che conferma come non vi debba essere necessaria coincidenza tra richiedente-destinatario della sanatoria soggetto obbligato al pagamento del contributo concessorio.

In secondo luogo milita a favore della interpretazione di cui sopra anche il combinato disposto dell’art. 31 comma 3, il quale consente a qualsiasi soggetto interessato di presentare la domanda di condono facendo salva comunque la possibilità per costui di rivalersi sul “proprietario, e dell’art. 38 comma 5, a mente del quale i soggetti diversi dal proprietario che intendano fruire dei benefici penali contemplati dal medesimo articolo 38, debbono presentare al comune autonoma domanda di oblazione.

La lettura congiunta di tali disposizioni fa comprendere come il soggetto non proprietario dell’immobile abusivo in linea di massima non sia legittimato a presentare l’istanza di condono, a meno che non ne abbia la disponibilità in base ad un titolo che gli attribuisca l’obbligo o la facoltà di realizzare la costruzione, o non vanti un interesse qualificato alla sanatoria dell’immobile abusivo (ad esempio il curatore di eredità giacente, il consulente incaricato dal giudice nel corso di una espropriazione immobiliare, e casi simili); correlativamente, la facoltà di rivalsa assicurata ai soggetti da ultimo indicati, se da una parte presuppone in essi la qualità di soggetti obbligati in via principale al pagamento degli oneri derivanti dalla sanatoria – e perciò conferma che di regola gli oneri accessori alla sanatoria fanno capo in via principale sul richiedente-destinatario della sanatoria d’altra parte fa emergere come l’interesse azionato con la domanda di condono di immobile abusivo è comunque quello insito nella titolarità dell’immobile abusivo.

Proprio tale ultima considerazione giustifica che chiamato a rispondere del pagamento del contributo concessorio possa essere anche l’avente causa dal destinatario della sanatoria: la stretta connessione evidentemente sussistente tra titolarità dell’immobile ed obblighi derivanti dalla concessione rende questi ultimi assimilabili ad obbligazioni propter rem - appunto caratterizzate dal fatto che l’obbligato è individuabile in base alla titolarità di un diritto reale su un determinato bene ed implica il trasferimento di essi in concomitanza con il trasferimento del diritto reale cui accedono.

Da qui la ulteriore affermazione per cui l’acquirente dell’immobile condonato può essere chiamato a rispondere del contributo concessorio non in via sussidiaria ma quale obbligato principale.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto