sian

Nuovo Iscritto
Salve chiedo se qualcuno è in grado di darmi un aiuto in merito a dei quesiti di seguito elencati, intanto preciso che abito in un palazzo costruito negli anni trenta su tre angoli e diviso in due colonne dall’androne che porta all’accesso di quattro appartamenti ubicati su due piani.
Gli inquilini degli appartamenti del primo piano possono accedere anche da un secondo androne posto sulla strada secondaria.
L’androne posto sulla strada principale dal quale accedono gli inquilini del primo e del secondo piano è privo di ascensore ed è coperto da un lucernaio.
Attualmente il fabbricato è a uno stato di degrado aberrante in quanto non è stato eseguito alcun tipo di manutenzione dato che tutti gli altri proprietari si rifiutano di dare una rinfrescata. Solo quando si è presentato il problema della riparazione dei tetti che interessavano gli inquilini del secondo piano i lavori sono stati eseguiti senza che alcuna opposizione da parte di tutti gli altri.
Da anni sto conducendo una guerra per fare eseguire i dovuti lavori di riparazioni inerenti il terrazzo, la facciata che presenta lesioni e data la veneranda età è soggetta ad escursioni termiche, le fasce marcapiano prive di malta cementizia, i balconi, i cornicioni, il lucernaio.
Dopo anni di guerra continua sono riuscita (anche con l’intervento del mio legale nonché del Giudice di Pace) a far riparare il terrazzo, ma l’umidità rimane a causa delle fasce marcapiano malridotte e per l’escursione termica.
Dal momento che il lucernaio potrebbe essere pericoloso per lo stato in cui è ridotto, gli inquilini del secondo piano in deroga alle mie ripetute richieste, hanno deciso di sistemare il lucernaio e le relative finestre, i cornicioni, i balconi, le fasce marcapiano e per quanto concerne la facciata di procedere alla rimozione dell’intonaco ammalorato ed alla sola riparazione delle fessure senza la coibentazione della stessa e pitturazione con vernice acrilica. Ho trovato la proposta così idiota che ho preferito lasciare l’assemblea anche perché l’intonaco del secondo piano è totalmente ammalorato quindi da rimuovere, mentre il piano terra ed il primo piano presentano delle lesioni e quindi anche in questo caso i lavori verrebbero eseguiti solo per quelli del secondo piano se si conta il lucernaio e relative finestre, cornicione.
Preciso che gli altri inquilini si oppongono alla costituzione del condominio con la nomina di un Amministratore. Ho pensato di rivolgermi al mio legale per far costituire il condominio, ma chiedo se qualcuno sa con certezza se un amministratore condominiale ha il potere di far effettuare anche i lavori necessari che gli altri inquilini si rifiutano di far eseguire.
Si precisa che uno dei proprietari si rifiuta di far eseguire sulla parte della sua facciata qualsiasi tipo di lavoro e per la redazione delle tabelle millesimali non ha permesso al tecnico incaricato di prendere le opportune misure, che le tabelle millesimali sono state approvate per la maggioranza dai delegati dei proprietari che hanno firmato il verbale, presumo che le stesse dovevano essere approvate esclusivamente dal 100% dei proprietari e che una copia delle stesse doveva essere sottoscritta dai proprietari, in questo caso le tabelle così approvate sono valide oppure si possono portare ancora le dovute correzioni? Chiedo inoltre se la variazione di destinazione d’uso di due locali posti a piano terra da abitazione a garage implica automaticamente la variazione delle tabelle millesimali.
Chiedo se il proprietario di un negozio che ha acquistato un locale adiacente al suo per uso deposito se è tenuto a partecipare alle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione delle scale e androne, nonché alle spese per la pulizia e consumo energia elettrica dato che ha murato dall’interno la porta che dall’androne principale permetteva l’accesso allo stesso lasciando la porta nell’androne.
Un altro quesito concerne una porta chiusa da anni da un lucchetto che collega i due androni e cioè se i proprietari del primo piano che hanno la possibilità di accedere ai propri appartamenti da entrambi gli androni, se sono tenuti a chiedere agli altri inquilini la possibilità di togliere il lucchetto e accedere da un androne all’altro a seconda delle proprie esigenze oppure possono togliere il lucchetto senza chiedere alcun permesso. Preciso che gli inquilini del primo piano sono proprietari in parti uguali dell’androne posto sulla strada secondaria le cui scale portano solo al primo piano.
Vi prego di mandarmi chiarimenti che non cozzano con le leggi vigenti in materia condominiale.
Grazie per l’attenzione e cordiali saluti.
 

Architetto

Nuovo Iscritto
Professionista
...Vi prego di mandarmi chiarimenti che non cozzano con le leggi vigenti in materia condominiale.
:shock::shock::shock:

Le risposte ai tuoi quesiti, si trovano nel TITOLO VII DELLA COMUNIONE - CAPO I Della comunione in generale (dall'art. 1100 al 1116) e CAPO II Del condominio negli edifici (dall'art. 1101 al 1139)...
In ogni caso, nessuno può prendere diritto sulle cose di bene comune ne vietare che la cosa deperisca senza mantenerne lo stato di conservazione...
 

sian

Nuovo Iscritto
Ringrazio Architetto per aver letto i miei quesiti, ma conosco gli articoli citati riguardano un condomionio gia costituito a da costituire, purtroppo ho contro tutti gli alri inquilini per quanto concerne sia la costituzione del condominio e nomina di un Amministratore, sia per quanto concerne la manutenzione del fabbricato che si sta vviciando alla veneranda età di anni 80 senza che a qualcuno venga in mente che ogni tanto si eseguono lavori atti a tenerlo su. Dopo tante discussioni e liti sono propensi ad eseguire solo lavori atti all'incolumità delle persone circa i cornicioni, balconi, lucernaio vano scala, ma se ne fregano totalmente se nel mio appartamento posto su tre angoli è soggetto a infiltrazioni di acqua ed escursioni termiche con conseguenti ampie macchie di umidità. Non è che ci tengo a spendere inutilmente somme importanti per la riparazione dell'mmobile ma le ritengo necessarie per la salute di chi ci vive. Ripeto gli articoli citati riguardano la comunione ma oltre a questi articoli importanti per il vivere in comune cerco una risposta agli altri quesiti posti che di seguito ripropongo:
"Preciso che gli altri inquilini si oppongono alla costituzione del condominio con la nomina di un Amministratore. Ho pensato di rivolgermi al mio legale per far costituire il condominio, ma chiedo se qualcuno sa con certezza se un amministratore condominiale ha il potere di far effettuare anche i lavori necessari che gli altri inquilini si rifiutano di far eseguire.
Si precisa che uno dei proprietari si rifiuta di far eseguire sulla parte della sua facciata qualsiasi tipo di lavoro e per la redazione delle tabelle millesimali non ha permesso al tecnico incaricato di prendere le opportune misure, che le tabelle millesimali sono state approvate per la maggioranza dai delegati dei proprietari che hanno firmato il verbale, presumo che le stesse dovevano essere approvate esclusivamente dal 100% dei proprietari e che una copia delle stesse doveva essere sottoscritta dai proprietari, in questo caso le tabelle così approvate sono valide oppure si possono portare ancora le dovute correzioni? Chiedo inoltre se la variazione di destinazione d’uso di due locali posti a piano terra da abitazione a garage implica automaticamente la variazione delle tabelle millesimali.
Chiedo se il proprietario di un negozio che ha acquistato un locale adiacente al suo per uso deposito se è tenuto a partecipare alle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione delle scale e androne, nonché alle spese per la pulizia e consumo energia elettrica dato che ha murato dall’interno la porta che dall’androne principale permetteva l’accesso allo stesso lasciando la porta nell’androne.
Un altro quesito concerne una porta chiusa da anni da un lucchetto che collega i due androni e cioè se i proprietari del primo piano che hanno la possibilità di accedere ai propri appartamenti da entrambi gli androni, se sono tenuti a chiedere agli altri inquilini la possibilità di togliere il lucchetto e accedere da un androne all’altro a seconda delle proprie esigenze oppure possono togliere il lucchetto senza chiedere alcun permesso. Preciso che gli inquilini del primo piano sono proprietari in parti uguali dell’androne posto sulla strada secondaria le cui scale portano solo al primo piano."
Cordiali saluti.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Alto