Bastimento

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A fine febbraio scadrà l'attuale contratto uso foresteria di durata 18 mesi. La società ha chiesto la disponibilità al rinnovo del contratto.
Come deve essere trattato l'adempimento? Come una consueta proroga, semplicemente con RLI barrando proroga, o registrando nuovamente un nuovo contratto fotocopia?
Ricordo che il contratto presente non prevede alcun rinnovo automatico: stabilisce solo inizio e fine.
Poi si porrà la diatriba se sia oggi possibile la cedolare secca, ma non ho mai letto di una presa di posizione ufficiale della AdE a fronte delle due sentenze sfavorevoli. (ma questa è un'altra storia)
 
Ultima modifica:
Non ha una particolare disciplina e segue le regole del codice civile. Non può eccedere i trent'anni e nel caso di ctr di foresteria si parla di rinnovo. Direi tranquillamente modello rli e soliti adempimenti alla stregua di una proroga . però dato che il contratto nulla prevede forse ti conviene rifarlo inserendo la clausola apposita.
Per la cedolare come hai ben detto a seguito della giurisprudenza l'indirizzo dell'ade è stato sconfessato . Per questo chiedi alla sede dove vai a registrare che è meglio. Rifare il contratto significa mettere le solite marche in più. Ma anche fare una scrittura privata sarebbe uguale . Io farei la proroga e amen. Se vuoi stare sicuro per l'assenza della clausola rifai il ctr con la sua menzione.
 
Mi inserisco nella discussione per fare solo una domanda: contratto uso foresteria con scadenza a breve "senza necessità di disdetta ritenendosi data con la sottoscrizione del contratto" può essere stipulato ex novo con stesso locatore e conduttore? A me risulta di no ma probabilmente mi sbaglio, grazie
 
Io e xx SRL abbiamo un contratto di locazione immobile uso foresteria con scadenza 15 del mese, senza necessità di disdetta. é possibile sttipulare un nuovo contratto sempre uso foresteria tra me e XX SRL a partire dal giorno 16?
 
Perché no?
Il contratto foresteria segue solo il cc : non è soggetto alle solite due leggi.
Ma nemmeno la 392 o la 431 vietano un nuovo contratto

Solo per i contratti “transitori” ex L 431 art.5 c’è un limite di durata/proroga
 
L’ipotesi del rinnovo del contratto è compatabile anche con la figura del contratto di foresteria.

La locazione a uso foresteria è sottoposta, come la locazione turistica, alle diposizioni del codice civile, il cui art.1597 dispone che il contratto di locazione deve considerarsi rinnovato nel caso di locazione per un tempo determinato (ipotesi per la quale non è necessaria la disdetta) ove il conduttore resti o sia lascito nella detenzione della cosa.

Stesse condizioni di partenza, ma la durata della nuova locazione è quella stabilita dall’art.1574 c.c.: un anno, se si tratta di un appartamento non ammobiliato, mentre, se si tratta di locali arredati, per la durata corrispondente all’unità di tempo cui è commisurata la pigione, ossia la locazione si rinnova automaticamente per lo stesso periodo iniziale.

Pertanto, si dovrà utilizzare il modello RLI, comunicando una proroga (Adempimenti successivi: cod. “2”), indicando in “Durata” il periodo di durata precedente.
 

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