acetosella

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Buongiorno, non riesco a trovare chiaramente descritto se la detrazione mobili spetta anche al coniuge convivente di chi ha effettuato i lavori di manutenzione. I lavori in questione sono stati effettuati in un appartamento intestato ad uno dei due coniugi ma le spese le può detrarre chi ha fatto il pagamento anche se non è l'intestatario. Grazie
 
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FONTE: Bonus mobili anche ai familiari conviventi: condizioni

Può il coniuge convivente, non proprietario dell’immobile, effettuare a proprio nome ulteriori acquisti di mobili e fruire della detrazione “bonus mobili”, nel rispetto del limite della soglia onnicomprensiva di 10.000 euro?

Ha diritto alla detrazione del 50% per l’acquisto dei mobili anche il familiare convivente del possessore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado), purché sostenga le spese per i mobili, e le fatture e i bonifici siano a lui intestati, e purché la condizione di convivente sussista al momento di inizio dei lavori di ristrutturazione dell’abitazione.
In particolare, la detrazione IRPEF del 50% si applica anche in favore dei familiari conviventi (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini sino al secondo grado) in quanto detentori del fabbricato medesimo. A quest’ultimo riguardo, l’agenzia delle Entrate [1] ha precisato che il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile può essere ammesso a fruire della detrazione IRPEF, a condizione che:
– sussista la situazione di convivenza (provata, per esempio, dal certificato di stato di famiglia) sin dal momento di inizio dei lavori di ristrutturazione;
– le spese risultino effettivamente a carico del familiare convivente.
Vi dev’essere comunque coincidenza tra soggetto che sostiene le spese di ristrutturazione e soggetto che sostiene le spese per l’acquisto dell’arredo.
Nell’ipotesi in cui le spese per la ristrutturazione siano state sostenute da uno dei coniugi e le spese per l’arredo dalla medesima abitazione dall’altro, quest’ultima detrazione non può essere riconosciuta al contribuente che non si avvale della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia.
Di conseguenza, se le spese di ristrutturazione sono state sostenute dal proprietario dell’immobile, anche la detrazione del 50% per l’acquisto dell’arredamento può competere allo stesso soggetto, mentre non può essere attribuita a un altro familiare, sia pure convivente.

note

[1] Ag. Entrate, risoluzione 184/E del 12 giugno 2002
[2] Ag. Entrate, circolare 29/E del 2013.


Buongiorno, non riesco a trovare chiaramente descritto se la detrazione mobili spetta anche al coniuge convivente di chi ha effettuato i lavori di manutenzione. I lavori in questione sono stati effettuati in un appartamento intestato ad uno dei due coniugi ma le spese le può detrarre chi ha fatto il pagamento anche se non è l'intestatario. Grazie

Nel tuo caso, non mi è completamente chiaro se chi ha pagato la ristrutturazione è la stessa persona che ha pagato l'acquisto dei mobili: se sì, ok, può detrarre, altrimenti ko, non può detrarre.

Se la manutenzione è stata effettuata dal Signor Alfa, anche l'acquisto dei mobili deve essere effettuato dal Signor Alfa.

Quindi, nel tuo caso c'è poco da sbagliare. Basta controllare chi ha pagato la ristrutturazione / manutenzione: dovrà essere la stessa persona che paga i mobili nelle modalità tracciate (carta di credito / bancomat).

FONTE: Agenzia delle Entrate - Schede - Detrazione ristrutturazioni edilizie - Bonus mobili

Adempimenti
Per avere la detrazione occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.
La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento.
I documenti da conservare sono:
  • l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente)
  • le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.
Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, insieme all’indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura.
Rispettando tutte queste prescrizioni, la detrazione può essere fruita anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati all’estero.
 
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