M

mata

Ospite
Sembra che tu non ti fidi di quanto già io e diversi colleghi ti abbiamo detto:
Nel tuo caso è obbligatoria la notifica preliminare alla ASL e all'Ispettorato del Lavoro.
Come ho detto nel mio primo post, il tecnico avrebbe dovuto dirti quali erano gli adempimenti a cui eri soggetto, non tanto per la questione agevolazioni fiscali (che avrebbe comunque dovuto conoscere a prescindere per darti un buon servizio), quanto per gli obblighi in materia di sicurezza (il D.Lgs 494/96 è stato sostituito dal D.Lgs 81/08).
Tu in quanto committente e responsabile dei lavori decidi se adempiere o meno agli obblighi della Legge assumendotene tutte le conseguenze in caso di controllo da parte degli Enti preposti (ASL e Ispettorato) o in caso di controllo successivo della documentazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Di certo che non si fida Bruno, perchè gli hai detto la verità: si sarebbe fidato nel solo caso tu gli avessi assecondato quel che pensa lui.
 

bebo1972

Membro Attivo
Privato Cittadino
Mi fido molto invece.. siete professionali.. e vi ringrazio molto.. più tardi vi invio un link e gradirei avere ulteriori delucidazioni..
Grazie..
 

cafelab

Moderatore
Membro dello Staff
Professionista
non si direbbe,
qui noi diamo consulenze gratuite, per puro passatempo, se vuoi darci credito bene, altrimenti pazienza...

Quella nota dell'ASL è la trascrizione sbagliata di una parte del testo unico sulla sicurezza giò scritto male di per sè.
La nota avrebbe dovuto riguardare la nomina del Coordinatore in fase di Progettazione che in qui cantieri bla bla bla non è necessario in quanto basta il Coordinatore in fase di Esecuzione.

Una nota sull'ordine degli architetti di Roma spiega bene la cosa (link)

__________________________________________________________________________

in ogni caso il testo della legge è questo:

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Link PDF
 

Bruno Sulis

Membro Attivo
Professionista
Ho letto l'articolo sul sito, in effetti così com'è scritto potrebbe indurre in errore.
La norma nazionale è molto chiara ed una Regione non può autonomamente modificare le regole a suo piacimento.
Confermo quindi quanto scritto da Cafelab nel post precedente.
 
M

mata

Ospite
Art. 90 D.Lgs 81/2008:
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

(arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il committente o il responsabile dei lavori)
 

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