Si parla di diritto alla provvigione.
La prima parte , alla luce di recenti sentenze della Cassazione, spiega che tale diritto non è ancora maturato, se la proposta accettata è un “preliminare di preliminare”, che rimanda ad un contratto da firmare successivamente: perché sorga il diritto, serve un “vero” contratto preliminare , o l’accettazione di una proposta che preveda la firma di un nuovo contratto solo come “eventuale”, come facoltà delle parti e non come obbligo reciproco.
Salvo che sia stato previsto espressamente un impegno al pagamento della provvigione anche in caso di accettazione di proposta “preliminare di preliminare”: in questo caso, nessun dubbio, patti chiari amicizia lunga.

La seconda parte afferma che la messa in relazione delle parti non basta a far sorgere il diritto alla provvigione.
Detto così vuol dire tutto e niente, secondo me, perché sappiamo che ogni situazione fa storia a se, e le decisioni dei giudici non sempre sono univoche.

Comunque lettura utile e interessante.
 
Ultima modifica:
Il preliminare dopo la proposta accettata è una complicazione inutile nel 90% dei casi. Basta scrivere bene le proposte. Ma chi li fa per ogni pratica ama perdere tempo?
 

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