L’art. 8 legge n. 590/1965 dispone che in caso di vendita da parte del proprietario del fondo concesso in fitto a coltivatore diretto (o ad uno degli altri soggetti ivi indicati), quest'ultimo ha diritto di prelazione, alle stesse condizioni, "purchè coltivi il fondo stesso da almeno due anni"(art. 7 L. 817/71).
Soltanto nel caso di rinuncia da parte del coltivatore fittuario, il diritto di prelazione insorge in capo al proprietario del fondo confinante a condizione che anche costui sia in possesso dei requisiti richiesti dal citato art. 8 (sia, cioè, coltivatore diretto ecc. ) e che sul suo fondo non siano insediati mezzadri, coloni, fittuari ecc.
Quanto al concetto di fondo "contiguo" e di "confinante" deve trattarsi di una contiguità fisica e materiale per cui il diritto non sorge in capo al proprietario del fondo se i due fondi sono separati da una strada pubblica ( Cass. SS.UU. n.25.3.88).
Si ritiene, invece, che non si tratti di separazione se la strada è privata ed è stata creata dai due vicini per uso esclusivo; parimenti confinanti debbono considerarsi quei fondi che, originariamente contigui, siano stati artificialmente separati (specie se fraudolentemente) da una striscia incolta di dubbia utilizzazione agricola (Cass. 2781/l988), oppure che la "separazione" consista in uno ostacolo "naturale" come un fosso, un filare di alberi e simili, o in uno ostacolo che risulti in rapporto di adiacenza ed in funzione della destinazione agricola (Cass. 1548/21.2.85).
Per reperire notizie certe circa la qualifica reale dei confinanti, oltre che chiedere ai diretti interessati puoi rivolgerti alle CCIAA, alle organizzazioni sindacali, di categoria, all'INPS (per le ditte ed i pensionati coltivatori diretti). Sarà difficile nella pratica ottenere notizie certe anche in relazione alla tutella della privacy da parte di associazioni ed INPS
Soltanto nel caso di rinuncia da parte del coltivatore fittuario, il diritto di prelazione insorge in capo al proprietario del fondo confinante a condizione che anche costui sia in possesso dei requisiti richiesti dal citato art. 8 (sia, cioè, coltivatore diretto ecc. ) e che sul suo fondo non siano insediati mezzadri, coloni, fittuari ecc.
Quanto al concetto di fondo "contiguo" e di "confinante" deve trattarsi di una contiguità fisica e materiale per cui il diritto non sorge in capo al proprietario del fondo se i due fondi sono separati da una strada pubblica ( Cass. SS.UU. n.25.3.88).
Si ritiene, invece, che non si tratti di separazione se la strada è privata ed è stata creata dai due vicini per uso esclusivo; parimenti confinanti debbono considerarsi quei fondi che, originariamente contigui, siano stati artificialmente separati (specie se fraudolentemente) da una striscia incolta di dubbia utilizzazione agricola (Cass. 2781/l988), oppure che la "separazione" consista in uno ostacolo "naturale" come un fosso, un filare di alberi e simili, o in uno ostacolo che risulti in rapporto di adiacenza ed in funzione della destinazione agricola (Cass. 1548/21.2.85).
Per reperire notizie certe circa la qualifica reale dei confinanti, oltre che chiedere ai diretti interessati puoi rivolgerti alle CCIAA, alle organizzazioni sindacali, di categoria, all'INPS (per le ditte ed i pensionati coltivatori diretti). Sarà difficile nella pratica ottenere notizie certe anche in relazione alla tutella della privacy da parte di associazioni ed INPS