@Bastimento , cosa ne pensi ?
Grazie per la fiducia, ma non ho molti elementi per rispondere.
Intanto credo occorra sapere se il contratto prevedeva l'uso promiscuo (abitazione + professione) o era solo ad uso professionale. Potrebbero esserci regole diverse.
Che tipo di contratto è stato registrato? L1, S1, durata? a che riferimento legislativo è ricondotto? (L 392/78 o L 431/98?
Le domande poi sono molte e non so se ho inteso cosa si intenda riguardo alla durata trentennale.
Non credo che sia stato stipulato all'origine un contratto "trentennale", comunque l'art. 1573 cui presumo la postante faccia riferimento, recita:
Salvo diverse norme di legge [
1607,
1629], la locazione non può stipularsi per un tempo eccedente i trent'anni [
1350 n. 8,
2643 n. 8]. Se stipulata per un periodo più lungo o in perpetuo, è ridotta al termine suddetto
(1)(2).
- Non mi risulta esista un limite al numero di proroghe
- Gli accordi verbali .... sono alquanto aleatori.
- In genere sui contratti si scrive che ogni addizione del conduttore, salvo diversi accordi, rimane nella disponibilità dell'immobile senza possibilità di rivalsa.
- Quando queste supposte addizioni (caldaia, condizionatore) sono state apportate? Recentemente o sono ampiamente ammortizzate? In genere le dotazioni necessarie ad adeguare i locali all'uso fatto dal conduttore, (es. il condizionatore) sono a carico del medesimo.
- Certamente, con l'accordo del conduttore, nulla vieta di stipulare un nuovo contratto a nuove condizioni, ma non credo sia questo lo scopo della domanda
Adeguamento canone sul contratto in essere:
- - se il contratto è stato stipulato per uso promiscuo, non mi pare sia possibile la applicazione della cedolare secca. Quindi nessun vincolo agli aumenti istat.
- - se vige la cedolare, (contratto di tipo abitativo), non sono ammessi aumenti.
- - se il contratto è stato ricondotto alla L 392/78, è possibile apportare l'adeguamento del canone in base al 75% dell'indice Istat: e tecnicamente sarebbe possibile, con richiesta raccomandata anticipata rispetto alla scadenza annuale, attualizzare il canone iniziale ad oggi, senza pretendere arretrati; bisogna vedere se il risultato sia compatibile con i livelli di mercato attuali.
- - se il contratto fosse proprio di tipo commerciale, tipo 6+6, valgono le regole al p. 3 : bisogna però stare attenti alla eventualità che sussista e venga fatta valere la indennità di avviamento.
( Non credo si faccia riferimento alla L. 431/98, se la locazione è circa trentennale.)