temax

Nuovo Iscritto
Salve, ho bisogno di un supporto urgente.
Da alcuni giorni sono entrato in possesso di una casa di campagna da me acquistata all'asta.
Nella perizia del tribunale si diceva che le utenze di questa casa, luce-acqua, erano allacciate a quella attigua e, infatti, l'immobile è allacciato da decenni al pozzo del vicino poiché non ha collegamento all'acquedotto comunale.
Purtroppo oggi questo vicino mi nega l'approvigionamento all'acqua del pozzo, affermando che il pozzo è nella sua proprietà e non vuole più dvidere con me, che sono un perfetto sconosciuto, la sua acqua.
1) Può questo signore con diritto comportarsi così?
2) Esiste un diritto di attingimento a mio favore?
Non riesco a documentarmi sufficientemente anche se il tema dovrebbe competere alle "servitù prediali", ma non vorrei dire una castroneria.
Considerate infine che il solo allaccio alla rete dell'acquedotto costera circa 8/10.000 euro.
Qualcuno più competente sa dirmi qualcosa?
Grazie mille a tutti coloro che vorranno gentilmente esprimermi un parere.
Massimo
 

roberto.spalti

Membro Senior
Agente Immobiliare
Il tuo caso riguarda l'usucapione:
Della somministrazione coattiva di acqua a un edificio o a un fondo



Art. 1049 Somministrazione di acqua a un edificio

Se a una casa o alle sue dipendenze manca l'acqua necessaria per l'alimentazione degli uomini o degli animali e per gli altri usi domestici, e non è possibile procurarla senza eccessivo dispendio, il proprietario del fondo vicino deve (1032) consentire che sia dedotta l'acqua di sopravanzo nella misura indispensabile per le necessità anzidette.

Prima che siano iniziati i lavori, deve pagarsi il valore dell'acqua, che si chiede di dedurre, calcolato per un'annualità. Si devono altresì sostenere tutte le spese per le opere di presa e di derivazione. Si applicano inoltre le disposizioni del primo comma dell'art. 1038.

In mancanza di convenzione, la sentenza determina le modalità della derivazione e l'indennità dovuta (2908, 2932).

Qualora si verifichi un mutamento nelle condizioni originarie, la derivazione può essere soppressa su istanza dell'una o dell'altra parte.

Art. 1050 Somministrazione di acqua a un fondo

Le norme stabilite dall'articolo precedente si applicano anche se il proprietario di un fondo non ha acqua per irrigarlo, quando le acque del fondo vicino consentono una parziale somministrazione, dopo soddisfatto ogni bisogno domestico, agricolo o industriale.

Le disposizioni di questo articolo e del precedente non si applicano nel caso in cui delle acque si dispone in forza di concessione amministrativa.

Molto dipende anche da cosa c'è scritto nel decreto di trasferimento del bene, se si parla di servitù per il prelievo di acqua o meno.
 

temax

Nuovo Iscritto
Grazie Roberto, purtroppo nel decreto di trasferimento non si parla di alcuna servitù.
Tuttavia stando alla stato dei fatti, il mio impianto idraulico è alllacciato unicamente a quello del vicino che ha il pozzo.
Oggi ho addirittura scoperto che per accedere al mio sottotetto, non avendo nessuna botola in casa, devo passare dal sottotetto del vicino che ha un passaggio.
Tutta questa situazione si è materialmente costituita dal 1981.
Forse potrei provare con l'usucapione per costituire questa servitù, ma non so da che parte iniziare.
 

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