elena696

Membro Attivo
Privato Cittadino
Salve, se mio padre ha fatto una donazione cospicua in vita ad un figlio, ledendo la mia quota di legittima, e successivamente a distanza di mesi lascia un testamento in cui scrive che lascia la sua eredita' ai suoi figli riservando la sua quota disponibile a me ( il suo patrimonio dopo quella donazione e alla stesura del testamento è 0) , questo cosa vuol dire? Mettendo da parte le relative quote di legittima, significa che lascia a me la quota disponibile di 0 e la quota disponibile spetta all'altro figlio in quanto donata precedentemente? o la cosa è retroattiva e impugnando la donazione si rimette tutto in gioco e la quota disponibile come da testamento toccherebbe a me? Non so se si è capito cosa voglio dire, mi auguro di si.
 

elena696

Membro Attivo
Privato Cittadino
Io pero' parlavo della quota disponibile nello specifico, se è già stata data non si può in nessun modo rivalersi anche su quella?
 
U

Utente Cancellato 72152

Ospite
Tuo padre in vita può disporre come meglio crede, anche ledendo la tua legittima.

Solo alla sua morte potrai tutelare i tuoi diritti.


Azione di riduzione delle donazioni




Nel caso in cui il legittimario non abbia ricevuto quanto allo stesso spettante in forza delle predette garanzie, egli potrà quindi agire in giudizio per ottenere la quota che gli spetta.
Più precisamente, se a causa di alcune donazioni effettuate dal de cuius quando egli era ancora in vita un erede necessario sia stato leso, la donazione resterà comunque un atto valido ed efficace.

Tuttavia il soggetto che dalla stessa abbia subito una diminuzione dei suoi diritti successori potrà esperire la cd. azione di riduzione delle donazioni.
Secondo quanto previsto dall'articolo 559 del codice civile le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.
In ogni caso, ai sensi dell'articolo 555 c.c., le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento. Il che vuol dire che il legittimario che sia stato leso deve prima agire per la riduzione delle quote spettanti agli eredi e dei legati. Solo dopo, qualora risulti ancora insoddisfatto, potrà agire per la riduzione delle donazioni.
Donazioni aventi ad oggetto immobili
Il codice civile, all'articolo 560, si preoccupa di disciplinare il caso particolare in cui la donazione ha avuto ad oggetto un immobile. In tale ipotesi, infatti, se ciò può avvenire comodamente, la riduzione va fatta separando dall'immobile la parte necessaria per integrare la quota riservata.
Viceversa, se cioè la separazione non può farsi comodamente, occorre distinguere il caso in cui il donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile da quello in cui l'eccedenza sia inferiore al quarto.
Nel primo caso, infatti, egli deve lasciare l'intero bene nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile.
Nel secondo caso, invece, il donatario può ritenere l'intero immobile e compensare i legittimari in denaro.
L'articolo 560 precisa infine che il donatario che è anche legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore del bene non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario.
In ogni caso, laddove il donatario aveva ipotecato o gravato da diritti altrui l'immobile donato, il legittimario lo consegue comunque libero da pesi.
Se, invece, il donatario lo aveva addirittura alienato a titolo oneroso, il legittimario dovrà prima escutere i beni del donatario e solo in seguito potrà ottenere la restituzione dell'immobile da parte del terzo acquirente.

Quest'ultimo potrà sottrarsi alla restituzione solo pagando il valore in denaro del bene.
Termini di prescrizione
L'azione di riduzione, in ogni caso, può essere esercitata dal legittimario entro dieci anni dall'apertura della successione, normalmente coincidente con la morte del donante.
Infatti tale impugnazione è sottoposta alla prescrizione ordinaria decennale.
Donazioni ricevute dal legittimario
Occorre inoltre precisare che prima che siano ridotte le donazioni (ma anche prima che siano ridotte le quote degli eredi legittimi o le disposizioni testamentarie), il legittimario deve imputare alla quota di riserva le eventuali donazioni che a sua volta ha ricevuto in vita da parte del defunto, a meno che l'ereditando non lo abbia dispensato espressamente dal farlo.
Se il legittimario tramite donazioni ha già beneficiato di beni di valore pari alla legittima egli potrà perdere, quindi, il suo diritto alla successione.
Rinuncia all'eredità
Nell'analisi del rapporto tra donazioni ed eredità è infine interessante analizzare il caso in cui l'erede legittimo rinunci all'eredità.
In tal caso, infatti, egli può ritenere le donazioni, ma lo fa in cd. conto di legittima.
Il che vuol dire che nel calcolo della quota di riserva spettante agli altri legittimari non si tiene conto della sua rinuncia, che vale, quindi, solo come rinuncia alla disponibile.
 

cristian casabella

Membro Senior
Agente Immobiliare
In poche parole. Finchè in vita ognuno fa quello che vuole coi propri soldo e beni
comprese donazioni a terzi, anche non parenti
Alla morte, se presente un testamento, deve comunque seguire le ripartizioni minime previste dalla legge e qui entrano in gioco le legittime. Senza testamento l'eredità verrà divisa come da legge, col testamento qualcuno potrà prendere meno di quanto previsto e qualcuno di più ma rispettando le percentuali minime di legge
 

Miciogatto

Membro Senior
Privato Cittadino
Alla morte, se presente un testamento, deve comunque seguire le ripartizioni minime previste dalla legge e qui entrano in gioco le legittime.

Aggiungo per completezza che un testamento può anche ledere la legittima: se poi tutti stanno zitti, evidentemente è perchè vogliono rispettare a prescindere la volontà del de cuius.

Ovviamente è una cosa su cui però non si può fare affidamento in anticipo perchè uno magari poi al momento cambia idea...
 

Llilya

Membro Ordinario
Professionista
A me pare che nel caso di donazione di immobili, la donazione stessa si possa impugnare entro 20 anni, e non 10. Inoltre, il fatto che il de cujus abbia leso la legittima assegnando a uno (o piu') degli eredi, prima della propria dipartita, una parte cospicua del patrimonio familiare non mi sembra che sia considerato irrilevante dalla giurisprudenza. Una persona è libera di disporre come crede dei propri beni, questo è certo, ma puo', di fatto, diseredare un erede legittimo, "passando" anticipatamente tutto il proprio patrimonio a uno degli eredi, ed escludendone un altro? Credo valga la pena controllare, magari col supporto di un legale.
 

elena696

Membro Attivo
Privato Cittadino

questo è un mio post precedente dove spiego tutta la situazione nei dettagli, sicuramente sarà utile per rispondere in maniera piu precisa al mio quesito.
 

Llilya

Membro Ordinario
Professionista

questo è un mio post precedente dove spiego tutta la situazione nei dettagli, sicuramente sarà utile per rispondere in maniera piu precisa al mio quesito.
Grazie, vado subito a leggerlo.
 

Miciogatto

Membro Senior
Privato Cittadino
A me pare che nel caso di donazione di immobili, la donazione stessa si possa impugnare entro 20 anni, e non 10.

Sono 20 anni dalla donazione oppure 10 anni dalla morte del donante.


Inoltre, il fatto che il de cujus abbia leso la legittima assegnando a uno (o piu') degli eredi, prima della propria dipartita, una parte cospicua del patrimonio familiare non mi sembra che sia considerato irrilevante dalla giurisprudenza.

Come ho spiegato sopra uno può anche fare un testamento che lede la legittima.
Poi se ne parla dopo la morte del de cuius, prima non puoi fare nulla.

Anche perché nessuno ha la certezza di chi muore prima e chi dopo, quindi fino a che non si apre la successione non puoi parlare correttamente di legittima.

Una persona è libera di disporre come crede dei propri beni, questo è certo, ma puo', di fatto, diseredare un erede legittimo, "passando" anticipatamente tutto il proprio patrimonio a uno degli eredi, ed escludendone un altro?

Ripeto, sì può farlo e non si può fare nulla se non l'azione preventiva che spiego adesso.

Come dicevo i problemi della donazione vengono cancellati dopo 20 anni dall'atto di donazione: ma fino a che il donante è in vita non puoi fare cause per lesione di legittima.

Si crea il problema che se uno "campa" più di 20 anni dopo aver fatto una donazione poi quella donazione non può più essere messa in discussione da chi è stato leso.

Esiste un rimedio a tutto ciò e consiste nella trascrizione dell'opposizione alla donazione. Questa trascrizione allunga di altri 20 anni la questione. Che sempre dopo la morte del donante potrà essere affrontata ma così non rischi che il passare del tempo annulli il tuo, probabile, futuro diritto.

Devi ovviamente rivolgerti a un avvocato, anche e sopratutto per capire se ne vale la pena e a cosa vai incontro. O magari, sempre altamente consigliabile quando percorribile, trovare una via negoziale.
 
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