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Ciao ragazzi, per chi mi sa rispondere, ho un problema urgente da chiarire.
Ho presentato un progetto al comune per una sanatoria di opere interne (siamo in Provincia di Milano), dove una cucina e un soggiorno vengono uniti in un unico ambiente attraverso la modifica di alcuni tramezzi …
Gli impiegati del comune avendo qualche perplessità sui rapporti aeroilluminanti hanno detto che devono passare la pratica anche all’ufficiale sanitario, e da lì mi è venuta qualche preoccupazione (anche perché altre volte si accontentano di una semplice autocertificazione).:shock:
Per spiegarmi meglio, al comune risulta condonata la chiusura di una veranda adiacente alla cucina con degli infissi in alluminio e vetro circa venti anni fa. Quindi praticamente le aperture della cucina danno su questa veranda chiusa (chiusa però da una vetrata, quindi completamente illuminata).
Venti anni fa, all’approvazione della chiusura della suddetta veranda non è stata posta nessuna obiezione per i rapporti di aeroilluminanti.
Esiste anche un’altra apertura nel lato soggiorno, la quale da sola già soddisfa i rapporti per l’areazione secondo i regolamenti, ma per quanto riguarda l’illuminazione, se non viene data la possibilità di considerare anche l’apertura che da sulla veranda, c’è qualche problema. :basito:
Oggi, non abbiamo fatto altro che unire semplicemente i due ambienti, lasciando invariate le somme delle superfici finestrate e delle superfici di calpestio.
Voi come vi regolate in questi casi? :sorrisone: E’ possibile che una veranda chiusa con vetri “annulli” le aperture che danno in essa? In altre parole, posso far rientrare nel calcolo anche la superficie di un'apertura che da su uno spazio chiuso che poi in realtà è una veranda vetrata illuminatissima? In interventi del genere, si può mettere in discussione ciò che è già stato approvato vent’anni prima? Ancora non c’è niente di sicuro, ma quando al comune sono incerti, e ti parlano di sanzioni, e di ufficiale sanitario … Ringrazio anticipatamente per le risposte.:p
 

m.barelli

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E' un caso molto ricorrente, io andrei a parlare con l'Ufficio sanitario e con la planimetria, in cui sono riportati i dati areoilluminanti dei locali, cercherei di ribadire questi concetti:
1. il rapporto di illiminazione naturale di 1/8 non viene ridotto con la vetrata esterna e quindi rimane rispettato
2. per l'aerazione, che ha generalmente il coefficiente di 1/16 salvo diversa disposizione locale, occorre invece considerare se viene rispettato dal locale nel suo insieme cioè veranda più cucina
 

geofin.service

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E' un caso molto ricorrente, io andrei a parlare con l'Ufficio sanitario e con la planimetria, in cui sono riportati i dati areoilluminanti dei locali, cercherei di ribadire questi concetti:
1. il rapporto di illiminazione naturale di 1/8 non viene ridotto con la vetrata esterna e quindi rimane rispettato
2. per l'aerazione, che ha generalmente il coefficiente di 1/16 salvo diversa disposizione locale, occorre invece considerare se viene rispettato dal locale nel suo insieme cioè veranda più cucina

Ciao m.barelli! :p
1) Di solito qui è il comune che ha direttamente rapporti con l'ufficiale sanitario ... Tu dici di andarci comunque?
2) Per quanto riguarda il fatto di ribadire il concetto che l'illuminazione naturale non viene ridotta, secondo te di solito si accontentano? In caso di diniego di solito tu cosa fai?:confuso:
3) Per l'areazione dalle mie parti è 1/10, ma non ci sono problemi perchè è soddisfatto dall'altra apertura (questi 2/10 di differenza fanno tanto);
Grazie delle risposte
 

m.barelli

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Professionista
I termini sembrano essere i seguenti, vedi poi tu la tattica con cui muoversi entro di essi:
1. la legge 47/85 del condono all'art. 35 comma 19 indica che l'abitabilità può essere negata solo per motivi statici o di prevenzione incendi o di prevenzione infortuni. quindi con la prima sanatoria della verandina la cucina è resa abitabile anche con il rapporto aeroilluminante che aveva e può essere richiesta l'abitabilità.
2. l'Ufficiale sanitario può esprimere uno dei seguenti quatro pareri
2.1 rapporto aeroilluminante del soggiorno-cucina accettabile perchè è un insieme di tre locali soggiorno-cucina-veranda che ha nel suo insieme rapporto aeroilluminante sufficiente. E' un parere un pò superficiale che credo non diano.
2.2 rapporto aeroilluminante accettabile subordinato a prescizioni, ritengo questo il parere più probabile. Le prescrizioni potrebbero riguardare il fatto che la cucina, con o senza veranda, deve avere una propria ventilazione per la macchina del gas (a meno che non sia con i dispositivi di sicurezza) e per la cappa. Un'altra prescrizione potrebbe essere di garantire un certo illuminamento artificiale, potrebbe cioè essere richiesto una verifica di un Tecnico (anche di una Ditta che vende apparecchi illuminanti) con cui dimostra che con gli apparecchi illuminanti installati si ottiene un certo illuminamento, per esempio, ad un metro dal pavimento.
2.3 rapporto aeroilluminante non accettabile; questo parere mi sembra troppo severo, anche perchè la luce diurna c'è perchè il vetro originario della portafinestra della cucina è stato solo sostituito con un vetro più lontano dal vano porta (non hai chiarito però se cè attualmente una porta fra cucina e veranda). Inoltre probabilmente il nuovo pavimento della cucina-veranda è più riflettente di quello dell'originario terrazzino, quindi potrebbe essere che di luce diurna ce ne sia più ora in cucina che nella situazione originaria
2.4 concessione di una deroga; non mi sembra che questo sia il caso per una deroga.
Aggiungo che l'Ufficio sanitario ha un proprio orario per il pubblico nel quale uno può porre quesiti ed eventualmente preparare una relazione mirata da allegare alla pratica della nuova sanatoria, in modo che questa relazione gli pervenga con il percorso dell'istruttoria comunale.
Un saluto
 

geofin.service

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Privato Cittadino
(non hai chiarito però se cè attualmente una porta fra cucina e veranda).

La superficie dell'ambiente e di mq. 30,24 e il rapporto per l'illuminazione deve essere di un 1/8, quindi una superficie finestrata minima di mq. 3,78.
Le aperture invece sono:
1) mt. 1,80 x 2,40 => occorre detrare la fascia bassa di 0,60 da regolamento quindi 1,80 x 1,80 = mq 3,24
(questa apertura si affaccia direttamente all'esterno dell'edificio)
2) mt. 0,60 x 2,40 => occorre detrare la fascia bassa di 0,60 da regolamento quindi 0,60 x 1,80 = mq 1,08
(Quest'ultima apertura è quella che si affaccia sulla veranda chiusa a vetri)
Considerando entrambe le aperture superiamo tranquillamente il minimo indispensabile per l'illuminazione, altrimenti no; comunque la luce entra abbondantemente, perchè la veranda anche se chiusa è completamente vetrata (mt. 2,40 x 2,80).
Per l'areazione, il coefficiente locale invece è di 1/10 quindi l'apertura n°1 è già da sola sufficiente a soddisfare i requisiti.
 

m.barelli

Membro Attivo
Professionista
Un ultimo accenno volevo aggiungere riguardo un aspetto che mi sembra non sia stato chiarito: il campo di applicazione della sanatoria recentemente intrapresa, che immagino sia stata effettata sulla base di una legge regionale. Se questa ultima riprende il disposto del comma 19 dell'art. 35 della L. 47/85 allora, come già in precedenza accennato, l'agibilità può essere negata solo per motivi statici, di prevenzione incendi o prevenzione infortuni, in questo caso il rapporto aeroilluminante in sè stesso non avrebbe rilevanza. Se la legge regionale invece si regola diversamente, allora potrebbe avere rilevanza anche il rapporto aeroilluminante e quindi sussisterebbe la competenza dell'ufficio sanitario ad emettere un parere su di esso.
Un saluto
 

Rutilius

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il DM del 1975 impone due verifiche:
Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

1) l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%;
2) la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento;

Di solito la prima verifica ( che non impone il rispetto 1/8) e' meno restrittiva della seconda nel tuo caso mancando pochissimo a 1/8 sicuramente avrai FLDM maggiore del 2%;
la seconda verifica e' secca 1/8 del pavimento ma la porta che da sulla loggia puo' essere benissimo conteggiata ai soli fini di areazione.
E quindi i conti tornano!
 

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