agata1980

Nuovo Iscritto
Risulto acquirente di una bella casa, come nuda proprietaria, in cui i miei genitori vivono ed hanno l'usufrutto. Ovviamente al tempo l'ho "comprata" con il loro denaro.
Vorrei sapere come tutelarmi da eventuali future rivalse dei miei fratelli : possono avanzare pretese sulla casa? Se si, c'è qualcosa che posso fare adesso per tutelarmi, prima che essi avanzino pretese?
Chiedere una loro rinuncia al bene o altro?
Specifico che i miei fratelli hanno ricevuto entrambi una casa quando si sono sposati, sebbene di modesto valore rispetto a quella intestata a me.
Grazie.
 

Luna_

Membro Senior
Professionista
Fino all'apertura della successione nulla è possibile per evitare l'azione di riduzione.Dato che è solo una questione di differenza di valore,non penso smisurato,dovrai versare un conguaglio ai tuoi fratelli per la differenza.Altrimenti rinunciare ad un tot. di beni ereditari sino al ripristino delle quote di legittima.
In ogni caso la Donazione diventa inimpugnabile dopo 20 anni dalla trascrizione,genitori in vita.Altrimenti dopo 10 dalla morte del donante.
 
M

marcellogall

Ospite
Fino all'apertura della successione nulla è possibile per evitare l'azione di riduzione.Dato che è solo una questione di differenza di valore,non penso smisurato,dovrai versare un conguaglio ai tuoi fratelli per la differenza.Altrimenti rinunciare ad un tot. di beni ereditari sino al ripristino delle quote di legittima.
In ogni caso la Donazione diventa inimpugnabile dopo 20 anni dalla trascrizione,genitori in vita.Altrimenti dopo 10 dalla morte del donante.

Vorrei fare una precisazione: La donazione diventa inimpugnabile dopo 20 anni dalla trascrizione solo verso il terzo acquirente cioè da chi ha acquistato l'immobile dal donatario.
In parole povere l'azione di riduzione promossa da un erede legittimo leso nei suoi diritti è ammessa fino a dieci anni dalla morte del donante.
Si potrà quindi rivalere nei confronti del beneficiario della donazione senza limiti di tempo dalla donazione stessa. Non si potrà rivalere sul terzo acquirente che ha acquistato un immobile donato da più di 20 anni.
 

Kurt

Membro Attivo
Professionista
una integrazione rispetto alle ottime risposte precedenti. Poichè i tuoi genitori hanno la possibilità di devolvere una quota disponibile della loro eredità a chi vogliono controlla se la quota disponibile è capiente rispetto alla differenze di valore e nel caso falla inserire nel loro testamento (sempre che sia possibile da un punto di vista dei vostri rapporti). Una ragione potrebbe essere proprio quella di chiarire in vita in modo evitare litigi tra i propri figli quando non c'è più la possibilità di rimediare.
Ciao
Kurt
 

Sciarpa Bianca

Membro Attivo
Privato Cittadino
Vorrei fare una precisazione: La donazione diventa inimpugnabile dopo 20 anni dalla trascrizione solo verso il terzo acquirente cioè da chi ha acquistato l'immobile dal donatario.
In parole povere l'azione di riduzione promossa da un erede legittimo leso nei suoi diritti è ammessa fino a dieci anni dalla morte del donante.
Si potrà quindi rivalere nei confronti del beneficiario della donazione senza limiti di tempo dalla donazione stessa. Non si potrà rivalere sul terzo acquirente che ha acquistato un immobile donato da più di 20 anni.


Scusa Marcello....!
Se la "donazione" è fatta con dispensa da collazione.....cosa succede ???
Grazie
 

Kurt

Membro Attivo
Professionista
La collazione è istituto peculiare alla divisione ereditaria ed è l’atto con il quale i discendenti e il coniuge che accettano l’eredità conferiscono all'asse ereditario (in natura o per imputazione) quanto ricevuto dal defunto in donazione. La collazione è obbligatoria per legge salvo che il donatario ne sia dispensato dal donante nei limiti della quota disponibile (art. 737, c 1., cod. civ.)
Visto che la legittima è protetta per legge il donante può far quello che vuole solo con la quota disponibile
Kurt
 

Sciarpa Bianca

Membro Attivo
Privato Cittadino
La collazione è istituto peculiare alla divisione ereditaria ed è l’atto con il quale i discendenti e il coniuge che accettano l’eredità conferiscono all'asse ereditario (in natura o per imputazione) quanto ricevuto dal defunto in donazione. La collazione è obbligatoria per legge salvo che il donatario ne sia dispensato dal donante nei limiti della quota disponibile (art. 737, c 1., cod. civ.)
Visto che la legittima è protetta per legge il donante può far quello che vuole solo con la quota disponibile
Kurt

Vorrei spiegarmi meglio.....!

La donazione a mia Moglie dell'appartamento è stata fatta ed accettata in conto legittima e per l'eventuale supero gravante sulla disponibile del patrimonio ereditario con dispensa da collazione .
Precisamente il 02 Aprile 2013, tale atto è stato trascritto, in data 02 Aprile 2013, uno dei donanti (mio suocero) è venuto a mancare .
Abbiamo intenzione di vendere l'appartamento donato (....sono trascorsi 20 anni dalla trascrizione, senza alcuna opposizione da parte dei due fratelli ).

Ci saranno problemi con la Banca che concederà il mutuo al compratore ???

Nella Dichiarazione di successione, che faremo entro i 12 mesi dal decesso, andrà indicata la predetta "donazione con dispensa da collazione", visto che nel testamento del de cuius non ne è stata fatta menzione ???

E' conveniente, procedere prima alla vendita del suddetto appartamento, e, successivamente alla Dichiarazione di Successione ???

Grazie .
 

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