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La Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 10934 pubblicata il 18 aprile 2019 ribadisce e conferma il diritto di un condomino ad agire per la tutela dei diritti collettivi anche degli altri condomini.
Si consolida un indirizzo giurisprudenziale delle S.U. iniziato dalla sentenza n. 19663/2014 che attraverso tale assunto, in sostanza, nega il riconoscimento della personalità giuridica del condominio peraltro confermato dall'entrata in vigore della riforma di cui alla legge 220 del 2012 che ha novellato gli artt. 1117 e ss. del codice civile.
Pertanto ogni condomino ha il diritto di agire, resistere o intervenire ad adiuvandum nelle controversie riguardanti un diritto comune, ad es. la tutela dell'esteticità dell'edificio condominiale.
Nella pratica processualcivilistica dello studio questo tipo di iniziative giudiziarie del singolo sono assai rare anche perchè disincentivate dai costi richiesti dal sistema giustizia che in tal caso vengono sostenuti solo dal condomino... intraprendente.
L'esistenza di un organo rappresentativo del condominio, l'amministratore pro tempore, non priva i singoli partecipanti al condominio del potere di agire e difendere i diritti connessi alla loro partecipazione ed intervenire in un processo pendente in cui sia già costituito l'amministratore per il condominio.
 
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