L'amministratore di condominio può all'occorrenza agire in giudizio nei confronti dei singoli condomini ma quando può procedere in tal modo senza necessitare dell'autorizzazione dell'assemblea ?
Con la recente sentenza della seconda sezione civile della Cassazione n. 9583 del 13 aprile 2017 il giudice di legittimità ha precisato nuovamente che l'amministratore non ha bisogno della delibera dell'assemblea del condominio che lo autorizzi quando la domanda è finalizzata a eseguire le deliberazioni dell'assemblea e curare l'osservanza dei regolamenti di condominio; disciplinare l'uso delle cose comuni, cosi da assicurarne il miglior godimento a tutti i condomini; riscuotere dai condomini inadempienti il pagamento dei contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea e compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.
Con la recente sentenza della seconda sezione civile della Cassazione n. 9583 del 13 aprile 2017 il giudice di legittimità ha precisato nuovamente che l'amministratore non ha bisogno della delibera dell'assemblea del condominio che lo autorizzi quando la domanda è finalizzata a eseguire le deliberazioni dell'assemblea e curare l'osservanza dei regolamenti di condominio; disciplinare l'uso delle cose comuni, cosi da assicurarne il miglior godimento a tutti i condomini; riscuotere dai condomini inadempienti il pagamento dei contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea e compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.