Axel1

Membro Attivo
Privato Cittadino
Salve a tutti,
Vi espongo un problema sulle ripartizioni delle spese di PULIZIE condominiali "imposte" dall'amministratore SENZA LA MAGGIORANZA.
Il ns condominio prevede 3 tabelle condominiali:

-SCALE;
-ASCENSORE;
-GENERALI;

Richiediamo all'impresa di pulizia di aggiungere nel preventivo la % di carico lavoro impiegate nelle diverse aree condominiali con il seg. risultato:

-70%(parti comuni->porticato, androne, Portone Ingresso Condominiale, box interrato ...)

-30%(scale).

L' Amministratore durante l'assemblea di delibera propone, invece, i costi:

80% sulle SCALE e
il 20% GENERALI secondo la seguente tesi( cambiata piu' volte di fronte all'evidenza dei carichi lavoro espressi in %!!!):

1-L'Androne e il Portone di ingresso Condominiale FANNO parte delle SCALE(non mi torna, sono usati da tutti nella solita misura);

2-I millesimi delle scale sono costituiti il 50% in base altezza + il 50% in base alla PROPRIETA'( e fin qui ok...)

3-(TEORIA MACHIAVELLICA): pertanto nel 50% della proprieta' che compongono i MILLESIMALi delle SCALE deve essere imputato ANCHE il costo del 70% delle PARTI COMUNI (pulizie->box interrato, porticato...) come indicato dall'impresa.

Chiaramente la maggioranza si e' opposto a tale ripartizione scegliendo la modalita' opposta, 80% da imputare ai millesimali GENERALI.

L'amministratore non e' d'accordo menziona art. 1123 c.c.

Come dobbiamo comportarci?quale iter e' necessario seguire?

Grazie a tutti
 
U

Utente Cancellato 65257

Ospite
Delibera l'assemblea condominiale con le maggioranze art 1136 quello che decidete per la ripartizione delle spese per le pulizie viene messo a verbale e l'amministratore deve attenersi quindi se per voi la divisione consiste nel 80% millesimali generali basta che verbalizzate la vostra volontá.
 

Axel1

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ok grazie mille,
mi conferma (a differenza di quanto dichiara l'amministratore) che e' LEGGITTIMO sostenere che le spese di pulizia o di altro dell'androne(ingresso+portone...) sono da imputare ai millesimali della PROPRIETA' ("generali") secondo
art 1117 c.c.
Art. 1123 c.c. primo comma
e NON alla tabella millesimali delle "SCALE".

Grazie di nuovo
 
U

Utente Cancellato 65257

Ospite
L'androne che delimita l'ingresso alle scale e dà la possibilitá ai condomini di arrivare alle rispettive proprietá è parte comune di tutti idem l'ingresso che ha due funzioni quello di raggiungere le unitá immobiliari, sia di avere un collegamento con l'esterno anche questo è parte comune in questo caso servendo tutti i condomini ma anche terzi non si possono assolutamente quantificare le spese come per le scale il 50%per proprietà e il resto per altezza di piano infatti nelle scale i condomini che abitano in alto pagano di più per un presunto uso maggiore delle scale diversamente da un condomino al primo piano. Non esiste un controllo né veritiero né presunto dell'uso del portone d'ingresso o di altre parti condominiali dove servirebbe un controllo con telecamere che lederebbe la privacy e sarebbe comunque impossibile. quindi la ripartizione delle spese di pulizia delle parti comuni tra cui ingresso androne etc.. vanno ripartite come si ripartiscono le spese generali e non come le scale. Claudia@
 

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