Salvatore2

Membro Junior
Privato Cittadino
Salve, argomento corposo che spero di "diagrammare" al meglio possibile per far comprendere bene.

Premessa 1: in un lastricato condominiale, un ristorante facente parte del condominio si è "appropriato" dello spazio comune per aggiungere tavoli e sedie sotto una pergotenda a detta di alcuni condomini "abusiva".
Tali condomini hanno quindi intrapreso da circa un anno e mezzo un'azione legale al fine di ripristinare la situazione originaria facendo rimuovere tale artefatto.

Premessa 2: detto condominio ha un articolo del proprio regolamento che recita «Quando l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere in giudizio, i condomini dissenzienti con atto giudiziale notificato all'Amministratore, possono separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. Se dall'esito favorevole di una lite promossa dal condominio, derivino vantaggi di qualsiasi natura al dissenziente, questi è obbligato a concorrere con la quota spettategli nelle spese della lite che non sia stata possibile ripetere all'avversario.»

Premessa 3: nella prossima riunione di condominio, uno dei punti sarà "deliberare al fine di promuovere una lite (rif. suddetto articolo del regolamento) [...] ovvero di aderire alla lite già in essere (cui applicare le condizioni di cui al citato articolo) ed avviata da alcuni condomini e dalla quale potrebbero derivare vantaggi al condominio stesso.

A questo punto le domande sono:
1) laddove sul regolamento si parla della deliberante assemblea dei condomini, si intende avviare un'azione per conto del "soggetto giuridico" condominio (avente propria partita IVA)? o come va interpretato?
2) cosa si intende per "dissenzienti"? coloro che non concordano con l'azione da intraprendere dissociandosi personalmente dal soggetto giuridico?
3) come si notifica la propria posizione di dissenziente all'amministratore?
4) cosa si intende per "separare la propria responsabilità"?
5) cosa si intende per "vantaggio derivato" dall'aver vinto? rientrare in pieno possesso di una superficie - di cui si ha diritto di proprietà e che di norma dovrebbe essere già ad esclusivo utilizzo condominiale (ma che per molti mesi / anni non è stato possibile sfruttare per occupazione a tempo indeterminato) - si configura come "vantaggio" oppure rientra nel normale ordine delle cose?
6) quale sarebbe la "quota spettategli nelle spese della lite" se è stato fin da subito dissenziente? come si calcola?
7) nel punto all'ordine del giorno sarebbe meglio specificare quale sarebbe il soggetto giuridico che promuove la lite oppure meglio lasciare così come è scritto?
8) è corretto far rientrare la lite già in essere (privatamente portata avanti da una minoranza) sotto il cappello dell'articolo del regolamento condominiale, a posteriori e dunque mettendo in difficoltà tutti gli altri condomini?
9) laddove si parla di vantaggi derivanti al condominio in caso di vittoria, forse è meglio esplicitare qualche esempio o meglio lasciare così generico?
10) cosa cambia nell'esprimere voto favorevole, contrario o astenersi a questo preciso punto dell'OdG?

Grazie anticipatamente a chi vorrà cimentarsi nella risposta ad qualcuna delle mie domande.
 

Giuseppe Di Massa

Membro Senior
Agente Immobiliare
Nei limiti di quanto da te esposto:
1) condominio soggetto giuridico
2) si
3) durante l'assemblea facendolo mettere a verbale
4) pensi sia un lite inutile, dannosa e perdente e non vuoi versare la tua quota di spesa rinunciando anche ai vantaggi (ad es alla tua quota di un risarcimento)
5) se però ne trai vantaggio lo stesso (qualsiasi, ma concreto come ad esempio il recupero di un'area condominiale che torna fruibile) dopo dovrai versarla.
6) si calcola sui millesimi di ognuno, poi i dissenzienti non pagano rinunciando anche ai benefici (ma se capitano paga vedi punto 5), le quote dei dissenzienti vengono ripartite sugli altri
7) è sempre il condominio, altrimenti il singolo condomino non necessita di riunione per agire personalmente contro qualcuno
8) se è di interesse comune si
9) less is more, meno specifichi più vantaggi si potranno considerare, precisare di solito limita
10) se ti astieni accetti a priori la scelta dell'assemblea, quindi se la lite si fa paghi e partecipi indipendentemente dal tuo pensiero

Queste opzioni esistono perchè a volte una lite condominiale da vantaggi solo a pochi, pertanto l'assemblea vota, si fa, ma pagano solo gli interessati.
 

Salvatore2

Membro Junior
Privato Cittadino
Nei limiti di quanto da te esposto:
1) condominio soggetto giuridico
2) si
3) durante l'assemblea facendolo mettere a verbale
4) pensi sia un lite inutile, dannosa e perdente e non vuoi versare la tua quota di spesa rinunciando anche ai vantaggi (ad es alla tua quota di un risarcimento)
5) se però ne trai vantaggio lo stesso (qualsiasi, ma concreto come ad esempio il recupero di un'area condominiale che torna fruibile) dopo dovrai versarla.
6) si calcola sui millesimi di ognuno, poi i dissenzienti non pagano rinunciando anche ai benefici (ma se capitano paga vedi punto 5), le quote dei dissenzienti vengono ripartite sugli altri
7) è sempre il condominio, altrimenti il singolo condomino non necessita di riunione per agire personalmente contro qualcuno
8) se è di interesse comune si
9) less is more, meno specifichi più vantaggi si potranno considerare, precisare di solito limita
10) se ti astieni accetti a priori la scelta dell'assemblea, quindi se la lite si fa paghi e partecipi indipendentemente dal tuo pensiero

Queste opzioni esistono perchè a volte una lite condominiale da vantaggi solo a pochi, pertanto l'assemblea vota, si fa, ma pagano solo gli interessati.
Grazie mille.

Sul punto 5 però stiamo parlando di rientrare in possesso di un maltolto, quindi se non ci fosse stata l'azione giudicata colpevole, il condominio non avrebbe avanzato alcuna azione. Sicuri si possa parlare di "vantaggio"? Se puta caso fosse davvero un vantaggio, a quanto ammonta il beneficio che il dissenziente dovrebbe pagare, se in realtà si è tornati alla situazione iniziale.

punto 10: quindi se uno è contrario a portare avanti una lite e preferirebbe astenersi, in realtà è meglio votare contro? in questo caso, però, non si passa subito dalla parte dei dissenzienti?
 

Giuseppe Di Massa

Membro Senior
Agente Immobiliare
Grazie mille.

Sul punto 5 però stiamo parlando di rientrare in possesso di un maltolto, quindi se non ci fosse stata l'azione giudicata colpevole, il condominio non avrebbe avanzato alcuna azione. Sicuri si possa parlare di "vantaggio"? Se puta caso fosse davvero un vantaggio, a quanto ammonta il beneficio che il dissenziente dovrebbe pagare, se in realtà si è tornati alla situazione iniziale.

punto 10: quindi se uno è contrario a portare avanti una lite e preferirebbe astenersi, in realtà è meglio votare contro? in questo caso, però, non si passa subito dalla parte dei dissenzienti?
Se voti contro ma si delibera tu devi accettare la delibera, esattamente come nel caso dell'astensione, il dissenziente invece è escluso dagli effetti della delibera (nel caso delle liti) e dei relativi costi e benefici.
In merito ai benefici inevitabili per così dire, quindi diversi da somme di denaro divisibili tra chi ha partecipato, chiaramente dipende dal caso, ma li si aprono nuovi capitoli molto tecnici.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Alto