fittotutto

Membro Attivo
Professionista
Buongiorno,
scusatemi volevo sapere se posso dare in locazione un locale commerciale e/o abitazione concordando con la parte conduttrice un aumento del canone anno dopo anno.
Grazie
Cordiali Saluti
 

Irene1

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Nn è proprio così, per i contratti di locazione ad uso diverso dal l'abitazione il canone di locazione nn può essere aumentato, l'unico aumento concesso dalla legge è l'ISTAT al 75%, ricordiamo e' l'articolo 32 della legge 392/78.

Art.32. (Aggiornamento del canone).Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira. Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.


In questo caso l'aumento del canone che nn sia per istat è illegittimo.

Art.79. (Patti contrari alla legge).E' nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge. Il conduttore con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato, può ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge.

Tuttavia il canone “a scaletta” può essere fatto per i più svariati motivi (l'esecuzione di lavori effettuati dall'inquilino, piuttosto che a motivi di crisi nazionale o dell'azienda, alla risalenza del rapporto) determinando in questo modo la liceità dell'accordo, ( ma deve essere inserito nel contratto), poichè (e nella misura in cui) esplicita una "causa diversa"dall'aggiornamento del canone al potere della moneta, facendo presumere, quindi, l'effettiva pattuizione di canoni di locazione differenziati nel tempo e non un aggiornamento in violazione dell'art. 32 cit.
 

leolaz

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Tuttavia il canone “a scaletta” può essere fatto per i più svariati motivi (l'esecuzione di lavori effettuati dall'inquilino,
vero, come giustamente ha precisato la collega @Irene1 deve esserci una motivazione, spesso l'inquilino fa restauri (bagni, impianti, ecc) che in qualche modo vengono "scalati" dal canone...
 

gagarin

Membro Attivo
Amm.re Condominio
concordando con la parte conduttrice un aumento del canone anno dopo anno.
La legge 392/78 è stata superata dai contratti cosiddetti "liberi", in cui si può pattuire quasi tutto quello che si vuole (da quello che so, l'unica cosa che ancora è in forse, in forza, però, solo di alcune sentenze contraddittorie, è la divisione a metà delle spese di registrazione annuali, in caso non si opti per la cedolare secca). Sono anni che stipulo contratti 4+4 a canone "variabile" senza alcuna giustificazione sia cartacei, sia con cedolare secca e nessuno mi ha mai fatto osservazioni. Peraltro la cosa è anche prevista nella dichiarazione RLI telematica, dove il sistema non richiede alcuna "giustificazione", ma solo di allegare obbligatoriamente, in questo caso, la copia del contratto.
 

Irene1

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Mi dispiace contraddirti, ma i canoni liberi sono solo per i contratti ad uso abitativo, mentre i contratti ad uso diverso dall'abitativo sono ancora disciplinati dalla legge 392/78.
Tuttavia entrambi sono regolati dall'art 32 e 79.
 

gagarin

Membro Attivo
Amm.re Condominio
entrambi sono regolati dall'art 32 e 79
Che io sappia, forse solo quelli commerciali: quelli abitativi sicuramente no ed i miei contratti registrati ne sono la pratica dimostrazione. In ogni caso io non sono un avvocato ed ho solo riferito quello che so e quello che ho fatto e faccio tuttora; poi ognuno farà quello che ritiene più corretto in base alle sue conoscenze
 

giovanniEDC

Membro Attivo
Agente Immobiliare
aggiungo che il fatto che il contratto possa essere regolarmente registrato ed onorato non significa di per sè che rispetti tutte le prescrizioni in materia. classicamente il canone variabile se non adeguatamente giustificato diventa un problema se il contratto viene impugnato, o se diventa oggetto di disputa tra la parti.
 

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