claudio3006

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Salve a tutti !

Mia figlia vuole dare in locazione a terzi, con il mio consenso, l'appartamento dove io ho il diritto di abitazione ma in cui non abito.
Volevo sapere:
Se mia figlia da in locazione l'appartamento, io perdo il diritto di abitazione?

Grazie per la risposta!:-)
 
Chi detiene il diritto di abitazione non può affittare.
Non perdi niente, semplicemente il contratto di affitto è nullo.
Diverso invece il discorso se hai l'usufrutto, in questo caso si può disporre del bene a piacimento, ovviamente non venderlo.
 
Papillon scusami ma il diritto di abitazione c'è l'ho io, ma ad affittare l'appartamento è mia figlia che è la propietaria, quindi non affitto io che ho il diritto di abitazione, ma la propietaria.
Chiedo, anche in questo caso il contratto di affitto è nullo?
 
Anche se è tua figlia ad avere la nuda propietà non può affittare perchè il godimento è tuo.
Non penso che qualcuno (informato del diritto) accetti di prendere in affitto una casa, sapendo che tu puoi far valere il tuo diritto quando vuoi.
Se veramente volete affittare l'unica strada è rinunciare con atto notarile al tuo diritto in favore della figlia, ovviamente vanno pagate le tasse perchè la figlia avrebbe la piena proprietà.
Spero che ti risponda un avvocato perchè non ho ben capito come hai avuto il diritto di abitazione.
 
Anche se è tua figlia ad avere la nuda propietà non può affittare perchè il godimento è tuo.

Non si parla di usufrutto...quindi lei può affittre lo stesso...per il resto concordo...coesisteranno due diritti e penso che nessuno appunto prenda in affitto un ' immobile gravato da tale diritto. Solo nel caso di usufrutto il nudo proprietario ha un diritto più limitato e si rientra nel caso che dici tu....
Comunque spstando la residenza il dirittto di abitazione si perde di per sè....
Ma una cosa è un diritto sulla casa coniugale ex 540 c.c.?(diritto di abitazione del coniuge superstite?)
 
Diritto reale di abitazione


Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.





Il diritto reale di abitazione è un diritto reale minore di godimento su cosa altrui, disciplinato, insieme al diritto reale di uso dagli articoli 1021 e seguenti del Codice Civile.

Il diritto reale di abitazione è ancora più circoscritto del diritto di uso: ha per oggetto una casa e consiste nel diritto di abitarla limitatamente ai bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia.

La disciplina codicistica non consente di cedere il diritto in parola ad altri o di dare la casa gravata in locazione.

Il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza coniugale, spetta anche, in caso di morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite, ed essendo considerato un legato "ex lege", si acquisisce immediatamente al momento dell'apertura della successione ereditaria.

Nota a parte merita invece l'assegnazione della casa coniugale, a seguito di separazione dei coniugi, al coniuge affidatario della prole minore o - dopo le modifiche introdotte dalla Legge 8 febbraio 2006, n. 54 - in caso di affidamento condiviso, al coniuge con il quale la prole minore stabilisce la propria residenza abituale. Tale fattispecie, infatti, non integra in capo al coniuge assegnatario un diritto reale di abitazione, ma solo un diritto di natura personale, in quanto disposta unicamente nell'interesse della prole (Cass. Civ., Sez. V, sent. 6192/2007).
 
Che sia un diritto reale di godimento nulla quaestio,ma,come per il diritto di uso, il diritto di abitazione differisce da quello di usufrutto in termini quantitativi:è il più "limitato" dei tre diritti reali di godimento.
L'oggetto del diritto di abitazione,è necessariamente una casa che può essere abitata, dal titolare del diritto, limitatamente ai suoi bisogni e a quelli della sua famiglia.
A differenza dell'usufruttuario che ne può fare suoi i frutti , locare etc etc.....,la differenza sta quì....
E poi...è un 540 il nostro caso di specie?
 

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