Massimo Chimienti

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Corte di cassazione - Sezione I - Sentenza 14 luglio 2010 n. 16556

Pagabile l'assegno bancario anche se non è indicato il beneficiario.

Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 16556/10. La Corte ha così rivisto la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva puntualizzato come il mero possesso dei titoli cartolari privi dell'indicazione del beneficiario non fosse idoneo a identificare il debitore.

I giudici di piazza Cavour hanno, invece precisato che sulla base di quanto previsto dall'articolo 1992, comma 1, del Codice civile il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in essa indicata con la semplice presentazione del titolo purchè sia legittimato.

Quindi il possessore di un assegno bancario in cui non figuri l'indicazione del prenditore ha diritto al pagamento dello stesso in base alla semplice presentazione del titolo.
 

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