Sicuramente lo avete già scritto ma non ho tempo di verificare
Da una sentenza in Cassazione su una decisione del Ctr del Veneto
Per le agenzie immobiliari la beffa della tassa in vetrina
Cristina Giua
17/10/2014
Ennesima storia di gabelle e burocrazia all'italiana, ma questa volta si fa fatica a non pensare a una macchina kafkiana lanciata contro chi, in questo Paese, fa l'imprenditore.
A maggior ragione se si tratta di piccole attività, come spesso accade con le agenzie immobiliari.
Tutto nasce da una pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza N°21966), emessa ieri, che dice: le foto e testi con cui le agenzie immobiliari pubblicizzano in vetrina le proprietà immobiliari di cui curano la vendita (o l'affitto), con tanto di logo e indirizzo dell'agenzia stessa, ricadono sotto l'articolo 5 del decreto legislativo 507/93.
Che tradotto significa: gli annunci sono da considerarsi a tutti gli effetti messaggi pubblicitari, effettuati attraverso forme di comunicazione visiva o acustica, diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni.
Totale: sono soggetti a imposta da versare al Comune di competenza.
La vetrina dell'agenzia immobiliare che vende case non è dunque equiparabile allo scaffale di qualsiasi altro esercizio commerciale, che ha il solo scopo di scopo di mostrare la merce, secondo una linea interpretativa adottata dalla Ctr (Commissione tributaria regionale) del Veneto che aveva graziato un agente immobiliare dal pagare la tassa sugli annunci in vetrina al Comune di Verona.
Da qui la decisione del Comune di impugnare in Cassazione la decisione del Ctr che ha generato la sentenza di cui sopra.
Una via di fuga in realtà c'è, perché vale sempre l'esenzione dal pagamento della tassa sulla pubblicità per tutti quegli annunci che non superano il mezzo metro quadrato per vetrina.
Baluardo dietro cui ora, immaginiamo, si trincereranno le agenzie immobiliari sparse da Nord a Sud della Penisola.
Agenzie che già faticano a vendere le case con annunci ben visibili in vetrina, figuriamoci con dei cartelli, che per il tipo di attrattività e fruibilità che esercitano sui passanti, sono equiparabili a francobolli.
Pena il pagamento di una extra-tassa.
La sentenza di ieri merita certamente un maggiore approfondimento legale e interpretativo, ma a caldo abbiamo iniziato a raccogliere le impressioni delle associazioni di categoria, a cui abbiamo segnalato la sentenza.
“Una piega del genere – risponde Valerio Angeletti, presidente nazionale Fimaa(Federazione nazionale agenti e mediatori d'affari) - fa capire come i Comuni stiano tentando di raccogliere in tutti i modi risorse.
Per la portata delle sentenza bisognerà ora capire esattamente come verranno conteggiate le misure degli annunci”.
Una pronuncia del genere che arriva dalla Cassazione non è esattamente un fulmine a ciel sereno per Paolo Bellini, presidente di Anama (Associazione nazionale agenti mediatori d'affari): “Ce lo aspettavamo – dice - perché alcuni Comuni del Veneto, penso a Verona ma anche a Padova, si stavano muovendo in questa direzione.
Stiamo parlando di un costo aggiuntivo in tasse che per ciascuna agenzia immobiliare potrebbe incidere sui mille euro l'anno.
E' una stima a spanne, perché la tassazione in questo campo è una vera giungla, visto che ogni Comune decide e fa a modo suo”.
E poi lancia un'osservazione di fondo: “Sarà quindi tassabile anche lo schermo in vetrina dove trasmettere i video annunci a rotazione?”.
Forse quella no - viene da rispondere - ma come minimo piomberà addosso alle agenzie il canone Rai per un apparecchio con cui di certo non si guardano i programmi in palinsesto.
#################################################
[DOUBLEPOST=1413546636,1413546541][/DOUBLEPOST]trovato, è stato pubblicato qua
http://www.immobilio.it/threads/la-pubblicità-di-immobili-in-vetrina-si-paga.32578/#post-409109
se i moderatori vogliono spostare ...
Da una sentenza in Cassazione su una decisione del Ctr del Veneto
Per le agenzie immobiliari la beffa della tassa in vetrina
Cristina Giua
17/10/2014

Ennesima storia di gabelle e burocrazia all'italiana, ma questa volta si fa fatica a non pensare a una macchina kafkiana lanciata contro chi, in questo Paese, fa l'imprenditore.
A maggior ragione se si tratta di piccole attività, come spesso accade con le agenzie immobiliari.
Tutto nasce da una pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza N°21966), emessa ieri, che dice: le foto e testi con cui le agenzie immobiliari pubblicizzano in vetrina le proprietà immobiliari di cui curano la vendita (o l'affitto), con tanto di logo e indirizzo dell'agenzia stessa, ricadono sotto l'articolo 5 del decreto legislativo 507/93.
Che tradotto significa: gli annunci sono da considerarsi a tutti gli effetti messaggi pubblicitari, effettuati attraverso forme di comunicazione visiva o acustica, diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni.
Totale: sono soggetti a imposta da versare al Comune di competenza.
La vetrina dell'agenzia immobiliare che vende case non è dunque equiparabile allo scaffale di qualsiasi altro esercizio commerciale, che ha il solo scopo di scopo di mostrare la merce, secondo una linea interpretativa adottata dalla Ctr (Commissione tributaria regionale) del Veneto che aveva graziato un agente immobiliare dal pagare la tassa sugli annunci in vetrina al Comune di Verona.
Da qui la decisione del Comune di impugnare in Cassazione la decisione del Ctr che ha generato la sentenza di cui sopra.
Una via di fuga in realtà c'è, perché vale sempre l'esenzione dal pagamento della tassa sulla pubblicità per tutti quegli annunci che non superano il mezzo metro quadrato per vetrina.
Baluardo dietro cui ora, immaginiamo, si trincereranno le agenzie immobiliari sparse da Nord a Sud della Penisola.
Agenzie che già faticano a vendere le case con annunci ben visibili in vetrina, figuriamoci con dei cartelli, che per il tipo di attrattività e fruibilità che esercitano sui passanti, sono equiparabili a francobolli.
Pena il pagamento di una extra-tassa.
La sentenza di ieri merita certamente un maggiore approfondimento legale e interpretativo, ma a caldo abbiamo iniziato a raccogliere le impressioni delle associazioni di categoria, a cui abbiamo segnalato la sentenza.
“Una piega del genere – risponde Valerio Angeletti, presidente nazionale Fimaa(Federazione nazionale agenti e mediatori d'affari) - fa capire come i Comuni stiano tentando di raccogliere in tutti i modi risorse.
Per la portata delle sentenza bisognerà ora capire esattamente come verranno conteggiate le misure degli annunci”.
Una pronuncia del genere che arriva dalla Cassazione non è esattamente un fulmine a ciel sereno per Paolo Bellini, presidente di Anama (Associazione nazionale agenti mediatori d'affari): “Ce lo aspettavamo – dice - perché alcuni Comuni del Veneto, penso a Verona ma anche a Padova, si stavano muovendo in questa direzione.
Stiamo parlando di un costo aggiuntivo in tasse che per ciascuna agenzia immobiliare potrebbe incidere sui mille euro l'anno.
E' una stima a spanne, perché la tassazione in questo campo è una vera giungla, visto che ogni Comune decide e fa a modo suo”.
E poi lancia un'osservazione di fondo: “Sarà quindi tassabile anche lo schermo in vetrina dove trasmettere i video annunci a rotazione?”.
Forse quella no - viene da rispondere - ma come minimo piomberà addosso alle agenzie il canone Rai per un apparecchio con cui di certo non si guardano i programmi in palinsesto.
#################################################
[DOUBLEPOST=1413546636,1413546541][/DOUBLEPOST]trovato, è stato pubblicato qua
http://www.immobilio.it/threads/la-pubblicità-di-immobili-in-vetrina-si-paga.32578/#post-409109
se i moderatori vogliono spostare ...