ale69

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Ciao a tutti, volevo chiedere se qualcuno sa dirmi con certezza chi è il responsabile solidale per il pagamento dell'imposta di registro (2%) per le annualità successive alla prima, il locatore o entrambi?
Grazie
 

topgunfree

Membro Attivo
Privato Cittadino
So che la somma è ripartita in egual misura da entrambi, ma chiedo : cosa comporta per l'una (locatore) e per l'altra (conduttore) parte non provvedere a questo pagamento? e entro quanto bisogna pagare?
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
So che la somma è ripartita in egual misura da entrambi, ma chiedo : cosa comporta per l'una (locatore) e per l'altra (conduttore) parte non provvedere a questo pagamento?

:shock: è un mancato pagamento di un'imposta quindi a fronte di un controllo scatta il recupero coattivo.

e entro quanto bisogna pagare?
entro 30gg dalla scadenza
 

topgunfree

Membro Attivo
Privato Cittadino
ci siamo che sia evasione fiscale ma a chi "tocca" fisicamente andare? Nel senso l'onere è del padrone di casa o dell'inquilino?
 

topgunfree

Membro Attivo
Privato Cittadino
ok, solitamente ma la legge cosa dice? Io ho chiesto al mio proprietario, tramite raccomandata A.R., insieme ad altri problemi) se voleva che me ne occupassi io, ma non mi ha risposto, mi sono stufata e se la legge dice che se ne deve occupare lui, vorrei fare in questo modo, magari ditemi se sbaglio, gli faccio un bonifico separato da quello dell'affitto con causale "imposta di registro per 2° annualità sul contratto.. ecc..." poi se lui non ci va problemi suoi, certo non posso mica pregarlo di pagare le tasse....
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
E' bene ricordare che ha tuttora piena applicazione l'art. 8 della legge n°392/1978 che pone a carico del conduttore e del locatore in parti uguali le spese di registrazione del contratto, ponendo l'esecuzione di tale onere a carico solidale delle parti. Nulla vieta dunque al conduttore di provvedere lui stesso non solo alla registrazione, ma anche ai successivi adempimenti che derivano dal contratto medesimo (proroga, risoluzione ecc), addebitando poi la relativa quota al locatore, a dimostrazione del fatto che gli adempimenti fiscali imposti dalla legge non sono voluti nell'interesse primario del conduttore, ma di quello preminente dell'Amministrazione finanziaria. Ciò rileva ai fini dell'addebito di sanzioni in caso di ritardo o omesso versamento dell'imposta dovuta, da ripartirsi anch'esse tra i due contraenti in parti uguali. L'Erario può pretendere l'intero importo (e relativa sanzione) indifferentemente dall'uno o dall'altro. Naturalmente chi è costretto a pagare, potrà rivalersi sull'altro per la quota da questi dovuta.
 

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