SaulGoooodman

Membro Junior
Privato Cittadino
Buongiorno,
chiedo un parere dei più esperti circa una ristrutturazione di un bagno e le relative detrazioni spettanti.

il giorno 04/08/2022 farò l'atto di compravendita un un appartamento in cui intendo ristrutturare il solo bagno;
il lavori che mi appresterò ad eseguire sono i seguenti:
- smontaggio dei sanitari esistenti;
- demolizione di pavimento e rivestimenti esistenti;
- verifica dell'attuale impianto idraulico e sostituzione con uno nuovo;
- posa nuovo pavimento e rivestimenti;
- posa nuovi sanitari.

Dalle informazioni in mio possesso, i lavori di cui soprano ricadono, a livello fiscale, nelle opere di ristrutturazione straordinaria.
1. Prima domanda: qualcuno può cortesemente confermarmi la correttezza di quanto scritto sopra?

Viste le informazioni trovate in rete (su questo forum, nelle circolari dell'AdE e nei decreti ministeriali del Ministero delle infrastrutture, sono arrivato alla conclusione che queste attività appartengano a quelle annoverate come edilizia libera e, pertanto, non è necessaria alcuna pratica edilizia (CILA o quant'altro), nè tantomeno la presentazione di un progetto da parte di uno studio tecnico.
2. Seconda domanda: qualcuno può cortesemente confermarmi la correttezza di quanto scritto sopra?

L'impresa cui ho affidato i lavori eseguirà sia la fornitura del materiale, sia la sua posa.
Pertanto dovrò richiedere loro di emettere fattura con IVA agevolata al 10%.
3. Terza domanda: qualcuno può cortesemente confermarmi la correttezza di quanto scritto sopra?

4. Quarta domanda: Come faccio ad attestare la data di inizio e lavori e la successiva data di fine lavori?


Inoltre, essendo nell'ambito della ristrutturazione straordinaria, avrò modo di beneficiare del cd bonus mobili.
5. Quinta domanda: Quando posso iniziare ad acquistare mobili ed elettrodomestici?


Ringrazio tutti coloro i quali vorranno e potranno aiutarmi a rispondere alle mie domande.
 

Albano50

Membro Assiduo
Privato Cittadino
A mio parere gli interventi che vuoi fare sono in edilizia libera e sono riportati nel dm 2 marzo 2018, (ma vedrai che i veri tecnici non saranno daccordo.)
Pertanto dovrò richiedere loro di emettere fattura con IVA agevolata al 10%.
Per usufruire dell'IVA agevolata 10%, è necessario consegnare una dichiarazione scritta all'azienda che vende il bene o il servizio e che si occupa dei lavori. Nell'autocertificazione, si dichiara di possedere i requisiti per avere diritto all'agevolazione e che quindi l'azienda può applicare l'IVA ridotta in fattura.
4. Quarta domanda: Come faccio ad attestare la data di inizio e lavori e la successiva data di fine lavori?
Non capisco a cosa ti serva se operi in edilizia libera.
 

SaulGoooodman

Membro Junior
Privato Cittadino
A mio parere gli interventi che vuoi fare sono in edilizia libera e sono riportati nel dm 2 marzo 2018, (ma vedrai che i veri tecnici non saranno daccordo.)

Per usufruire dell'IVA agevolata 10%, è necessario consegnare una dichiarazione scritta all'azienda che vende il bene o il servizio e che si occupa dei lavori. Nell'autocertificazione, si dichiara di possedere i requisiti per avere diritto all'agevolazione e che quindi l'azienda può applicare l'IVA ridotta in fattura.

Non capisco a cosa ti serva se operi in edilizia libera.
Grazie del riscontro.
La data certa di inizio lavori mi serve per sapere quando posso iniziare ad acquistare i mobili.
Basta l'autocertificazione?

Avrei un altro parere da chiedere.

Per l'acquisto della cucina ho già pagato una fattura (esigua) al consulente che ci ha seguiti per il progetto della cucina, in quanto essendo forfettario non può fatturare solo al negozio di arredamento una parte del valore della cucina è stata scorporata e fatturatami da lui.

non avendo ancora fatto l'atto, presumo che tale spesa non possa essere portata in detrazione con il bonus mobili. è corretto?
 

crisocione

Membro Attivo
Professionista
1. FALSO. La "Ristrutturazione Straordinaria" non esiste, ti confondi con la "Manutenzione Straordinaria". In ogni caso, l'intervento di rifacimento del bagno come descritto, è una "Manutenzione Ordinaria", che oggi rientra in Edilizia Libera e non dà accesso ad alcun beneficio fiscale.

2. VERO. Si tratta infatti di un intervento di Edilizia Libera, che come tale non implica né progetto a firma di un Tecnico, né titolo autorizzativo. Ma non avrai né detrazioni né bonus fiscali. Se è Edilizia Libera non può essere "Manutenzione Straordinaria". Delle due l'una.

3. FALSO. La possibilità di chiedere l'applicazione dell'IVA agevolata al 10% è collegata alla categoria dell'intervento ed al titolo depositato. E' possibile a partire dalla "Manutenzione Straordinaria" in su, quindi solo in presenza di titolo autorizzativo (CILA o SCIA o Permesso di Costruire). Inoltre si applica con le regole valide per i cosiddetti "beni significativi" (consiglio di consultare le guide dell'AdE, troppo complicato da spiegare qui in poche parole). Nel tuo caso sanitari e rubinetterie rientrano tra questi. Tieni conto che le imprese, nei casi in cui ciò sia consentito, devono comunque acquistare con IVA ordinaria al 22% e poi rivendere a te con IVA Agevolata al 10%, andando perciò in credito IVA, quindi in questo momento ben poche saranno disponibili a farlo. In ogni caso, in Edilizia Libera, per interventi all'interno di un'abitazione privata, non si ha diritto all'IVA agevolata.

4. Come qualcuno già ti ha detto, senza titolo non puoi avere data certa né di inizio né di fine lavori.

5. Puoi acquistare quando vuoi, tanto non puoi portarli in detrazione. Idem per la cucina, la regola è la stessa.

Ti sconsiglio vivamente di produrre una falsa autocertificazione sul possesso dei requisiti per avere l'IVA agevolata, è troppo semplice per l'AdE riscontrare che non è stato depositato alcun titolo a corredo dell'intervento.

In buona sostanza, se vuoi ottenere le agevolazioni fiscali devi alzare il tiro, ovvero inserire nell'intervento almeno la realizzazione di un muretto o comunque un'opera che rientri nella "Manutenzione Straordinaria", a quel punto devi incaricare un Tecnico che rediga il progetto e che depositi la CILA e avrai titolo per chiedere all'impresa di applicare l'IVA ridotta.

Purtroppo le informazioni ricavate dai negozianti sono in molti casi imprecise quando non decisamente fuorvianti, per banali motivi di convenienza. Ripeto: sul sito dell'AdE sono presenti da anni diverse guide sulle detrazioni fiscali e i vincoli normativi sono piuttosto chiari.

Spero di averti chiarito le idee.
 

SaulGoooodman

Membro Junior
Privato Cittadino
1. FALSO. La "Ristrutturazione Straordinaria" non esiste, ti confondi con la "Manutenzione Straordinaria". In ogni caso, l'intervento di rifacimento del bagno come descritto, è una "Manutenzione Ordinaria", che oggi rientra in Edilizia Libera e non dà accesso ad alcun beneficio fiscale.

2. VERO. Si tratta infatti di un intervento di Edilizia Libera, che come tale non implica né progetto a firma di un Tecnico, né titolo autorizzativo. Ma non avrai né detrazioni né bonus fiscali. Se è Edilizia Libera non può essere "Manutenzione Straordinaria". Delle due l'una.

3. FALSO. La possibilità di chiedere l'applicazione dell'IVA agevolata al 10% è collegata alla categoria dell'intervento ed al titolo depositato. E' possibile a partire dalla "Manutenzione Straordinaria" in su, quindi solo in presenza di titolo autorizzativo (CILA o SCIA o Permesso di Costruire). Inoltre si applica con le regole valide per i cosiddetti "beni significativi" (consiglio di consultare le guide dell'AdE, troppo complicato da spiegare qui in poche parole). Nel tuo caso sanitari e rubinetterie rientrano tra questi. Tieni conto che le imprese, nei casi in cui ciò sia consentito, devono comunque acquistare con IVA ordinaria al 22% e poi rivendere a te con IVA Agevolata al 10%, andando perciò in credito IVA, quindi in questo momento ben poche saranno disponibili a farlo. In ogni caso, in Edilizia Libera, per interventi all'interno di un'abitazione privata, non si ha diritto all'IVA agevolata.

4. Come qualcuno già ti ha detto, senza titolo non puoi avere data certa né di inizio né di fine lavori.

5. Puoi acquistare quando vuoi, tanto non puoi portarli in detrazione. Idem per la cucina, la regola è la stessa.

Ti sconsiglio vivamente di produrre una falsa autocertificazione sul possesso dei requisiti per avere l'IVA agevolata, è troppo semplice per l'AdE riscontrare che non è stato depositato alcun titolo a corredo dell'intervento.

In buona sostanza, se vuoi ottenere le agevolazioni fiscali devi alzare il tiro, ovvero inserire nell'intervento almeno la realizzazione di un muretto o comunque un'opera che rientri nella "Manutenzione Straordinaria", a quel punto devi incaricare un Tecnico che rediga il progetto e che depositi la CILA e avrai titolo per chiedere all'impresa di applicare l'IVA ridotta.

Purtroppo le informazioni ricavate dai negozianti sono in molti casi imprecise quando non decisamente fuorvianti, per banali motivi di convenienza. Ripeto: sul sito dell'AdE sono presenti da anni diverse guide sulle detrazioni fiscali e i vincoli normativi sono piuttosto chiari.

Spero di averti chiarito le idee.
Grazie per le risposte ampiamente motivate.

Mi chiedo però, perchè l'AdE consideri, ai sensi dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), alla lettera b) recita il seguente testo:
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

sempre l'AdE fa ricare quel tipo di lavori in edilizia libera.

Quindi, unendo queste informazioni, mi chiedo per quale motivo tu ritenga che non si possano portare in detrazione lavori fatti in edilizia libera (mi rendo conto sia pensiero comune, ma bisogna fare attenzione a non confondere l'attribuzione delle opere che fa l'AdE ai fini fiscali, e quella delle disposizioni del T.U. in materia di edilizia).
 

crisocione

Membro Attivo
Professionista
Caro amico, le indicazioni che ti ho dato generosamente, e che do di continuo ai miei clienti, sono il frutto di numerosi anni di esperienza diretta nella professione, nonché della conoscenza della giurisprudenza di settore. Non si tratta di "pensiero comune". Mi stupisco sinceramente ( ma non è un'accusa, semmai una mesta constatazione) che a distanza di tanti anni dalla prima introduzione delle detrazioni fiscali nell'edilizia (1997 mi pare) ancora ci sia chi non sa che gli interventi più semplici e di routine, oggi definiti Edilizia Libera, diano accesso ai benefici fiscali solo se relativi alle parti comuni di un Condominio. E in pochi altri casi. Ti rivelo che effettivamente, a fine anni '90, quando nello stesso periodo nacque la DIA, non tutti i tecnici dei municipi erano concordi nel ritenere che il rifacimento di un bagno fosse Manutenzione Ordinaria, e ci sono voluti anni di dibattiti e sentenze per fissare alcune situazioni tipo ed il loro inquadramento normativo. Perché la battaglia era al contrario, nel senso che molti soggetti (tipo associazioni dei piccoli proprietari) chiedevano che le attività di ordinaria manutenzione nelle abitazioni potessero essere eseguite senza dover necessariamente incaricare e pagare un Tecnico abilitato e senza pagare la reversale al Comune. Alla fine così è stato, ma sono passati anni. Ma il discrimine per avere le detrazioni in questa fattispecie non è mai cambiato. Del resto, che qualcosa non torna te ne eri accorto da solo, quando hai chiesto come facevi a determinare le date di inizio e fine lavori. Questa indicazione è essenziale ai fini fiscali ed è possibile solo se gli interventi hanno una qualche tracciabilità, perciò solo quando è stato depositato un titolo. Qualche volta pagare un Tecnico fa risparmiare, parrà strano... Better call Saul!
 

SaulGoooodman

Membro Junior
Privato Cittadino
Caro amico, le indicazioni che ti ho dato generosamente, e che do di continuo ai miei clienti, sono il frutto di numerosi anni di esperienza diretta nella professione, nonché della conoscenza della giurisprudenza di settore. Non si tratta di "pensiero comune". Mi stupisco sinceramente ( ma non è un'accusa, semmai una mesta constatazione) che a distanza di tanti anni dalla prima introduzione delle detrazioni fiscali nell'edilizia (1997 mi pare) ancora ci sia chi non sa che gli interventi più semplici e di routine, oggi definiti Edilizia Libera, diano accesso ai benefici fiscali solo se relativi alle parti comuni di un Condominio. E in pochi altri casi. Ti rivelo che effettivamente, a fine anni '90, quando nello stesso periodo nacque la DIA, non tutti i tecnici dei municipi erano concordi nel ritenere che il rifacimento di un bagno fosse Manutenzione Ordinaria, e ci sono voluti anni di dibattiti e sentenze per fissare alcune situazioni tipo ed il loro inquadramento normativo. Perché la battaglia era al contrario, nel senso che molti soggetti (tipo associazioni dei piccoli proprietari) chiedevano che le attività di ordinaria manutenzione nelle abitazioni potessero essere eseguite senza dover necessariamente incaricare e pagare un Tecnico abilitato e senza pagare la reversale al Comune. Alla fine così è stato, ma sono passati anni. Ma il discrimine per avere le detrazioni in questa fattispecie non è mai cambiato. Del resto, che qualcosa non torna te ne eri accorto da solo, quando hai chiesto come facevi a determinare le date di inizio e fine lavori. Questa indicazione è essenziale ai fini fiscali ed è possibile solo se gli interventi hanno una qualche tracciabilità, perciò solo quando è stato depositato un titolo. Qualche volta pagare un Tecnico fa risparmiare, parrà strano... Better call Saul!
Grazie Crisocione, apprezzo davvero il tempo che stai spendendo per fornirmi spiegazioni.
Non vorrei che pensassi che non mi fido dei tuoi consigli, è che non mi trovo dopo aver letto una risposta ad interpello dell'AdE, prima del 2019 e successivamente nel 2021, circa il fatto che Se la normativa non prevede titoli abilitativi ai lavori di ristrutturazione, si deve procedere mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex articolo 47 del DPR n. 445/2000) dove l'amministrazione finanziaria chiarisce che in base alla legge sulle detrazioni (articolo 16 bis del Tuir, Dpr 917/1986) il rifacimento degli impianti idraulici si configura come manutenzione straordinaria.

Ho contattato dei tecnici, ma purtroppo ognuno di loro risponde in base alla propria esperienza personale, e quindi mi ritrovo a punto a capo con due di loro che sostengono si tratti sì di manutenzione straordinaria (per via del rifacimento impianti) ma anche di edilizia libera in quanto contemplato nel glossario dell'edilizia libera e pertanto è necessario documentare la data di inizio lavori con dichiarazione sostitutiva di atto notorio; un altro tecnico sostiene invece la necessità di pratica CILA.
 

crisocione

Membro Attivo
Professionista
Non ci sono ambiguità nella risposta dell'AdE, è che non si applica al tuo caso e questo ti mette in confusione. Infatti, il caso a cui si riferisce l'Agenzia è tipicamente quello di cui ho parlato prima, ovvero dell'intervento di manutenzione ordinaria nelle parti comuni di uno stabile condominiale. Questo intervento è in Edilizia Libera e perciò non richiede titolo (anche se è spesso consigliabile incaricare almeno un Direttore dei Lavori). Ma è ammesso ai benefici fiscali. Perciò si risolve facendo redigere all'Amministratore una dichiarazione sostitutiva (cioè un'autocertificazione) sul tipo di intervento, chi esegue i lavori e le date di riferimento del cantiere. A complicare le cose però c'è la sovrapposizione con altri ordinamenti normativi, cioè la sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs 81/08) e la conformità degli impianti (DM 37/08), che si applicano anche in determinati casi di manutenzione ordinaria o Edilizia Libera. Ad esempio, nel rifacimento integrale del tuo bagno, certamente dovrai commissionare un nuovo impianto idro-termo-sanitario e un nuovo impianto elettrico. Questi impianti dovranno essere certificati dalla ditta o dall'artigiano esecutore, perciò in questo senso, e limitatamente a questa angolazione, si tratta di un intervento di manutenzione "straordinaria". Ma non cambia l'inquadramento autorizzativo né quello fiscale. Ci possono essere dei casi specifici in cui il rifacimento di un bagno configura una manutenzione che da ordinaria diventa straordinaria (ad esempio se prevedi un gradino o un muretto o il box doccia in muratura), anzi, sovente si introduce proprio un intervento minimo di questo tipo per saltare di livello ed accedere alle detrazioni. Il Tecnico serve anche a confrontare costi/benefici delle diverse opzioni, ma è chiaro che pure scegliere il consulente può non essere facile...
 

SaulGoooodman

Membro Junior
Privato Cittadino
Non ci sono ambiguità nella risposta dell'AdE, è che non si applica al tuo caso e questo ti mette in confusione. Infatti, il caso a cui si riferisce l'Agenzia è tipicamente quello di cui ho parlato prima, ovvero dell'intervento di manutenzione ordinaria nelle parti comuni di uno stabile condominiale. Questo intervento è in Edilizia Libera e perciò non richiede titolo (anche se è spesso consigliabile incaricare almeno un Direttore dei Lavori). Ma è ammesso ai benefici fiscali. Perciò si risolve facendo redigere all'Amministratore una dichiarazione sostitutiva (cioè un'autocertificazione) sul tipo di intervento, chi esegue i lavori e le date di riferimento del cantiere. A complicare le cose però c'è la sovrapposizione con altri ordinamenti normativi, cioè la sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs 81/08) e la conformità degli impianti (DM 37/08), che si applicano anche in determinati casi di manutenzione ordinaria o Edilizia Libera. Ad esempio, nel rifacimento integrale del tuo bagno, certamente dovrai commissionare un nuovo impianto idro-termo-sanitario e un nuovo impianto elettrico. Questi impianti dovranno essere certificati dalla ditta o dall'artigiano esecutore, perciò in questo senso, e limitatamente a questa angolazione, si tratta di un intervento di manutenzione "straordinaria". Ma non cambia l'inquadramento autorizzativo né quello fiscale. Ci possono essere dei casi specifici in cui il rifacimento di un bagno configura una manutenzione che da ordinaria diventa straordinaria (ad esempio se prevedi un gradino o un muretto o il box doccia in muratura), anzi, sovente si introduce proprio un intervento minimo di questo tipo per saltare di livello ed accedere alle detrazioni. Il Tecnico serve anche a confrontare costi/benefici delle diverse opzioni, ma è chiaro che pure scegliere il consulente può non essere facile...
Però scusami, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la sostituzione degli impianti idraulici su singola unità abitativa è da considerarsi manutenzione straordinaria, e non è un'informazione che necessità di interpretazione.

Faccio copia/incolla da ''L'agenzia risponde - Luglio 2019''

link: https://www.agenziaentrate.gov.it/p...2019.pdf/3a3c355b-249d-358a-ae69-a22cff87838b


MANUTENZIONE STRAORDINARIA Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso. Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, a condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. Esempi di manutenzione straordinaria: • installazione di ascensori e scale di sicurezza • realizzazione e miglioramento dei servizi igienici • sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso • rifacimento di scale e rampe • interventi finalizzati al risparmio energetico • recinzione dell’area privata • costruzione di scale interne.
 

SaulGoooodman

Membro Junior
Privato Cittadino
I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:

  • quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In particolare, si tratta degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze
  • quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali
  • quelli necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se questi lavori non rientrano nelle categorie indicate nei precedenti punti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza
  • quelli relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune
  • quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)
  • quelli per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione IRPEF del 19%
  • quelli di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Con riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas). L’agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante). Tra le opere agevolabili rientrano l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio, l’installazione del corrimano
  • quelli relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza
  • quelli finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici
  • interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
  • le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
  • le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)
  • le spese per l’acquisto dei materiali
  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
  • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori
  • gli oneri di urbanizzazione
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono dunque ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni e la detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale.


Ne consegue che l'informazione secondo la quale i lavori in oggetto non siano agevolabili, sarebbe sbagliata!
 

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