Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
:D E vabbe’...ho capito che mi tocca. :sorrisone: Posto che la norma escludeva l’imposta di registro “dovuta sul contratto” (si veda, a tal proposito, la circolare n°26/E, Premessa, pag. 3), gli uffici locali dell’Amministrazione Finanziaria, pressocchè unanimemente, ritenevano – perlomeno fino a qualche settimana fa – che il tributo da applicarsi alle garanzie personali prestate da terzi in un contratto in cedolare fosse sempre dovuto. Qualcosa (Le misure di semplificazione fiscale introdotte dal cosiddetto Decreto Salva Italia? Un chiarimento dell’Agenzia in una circolare interna?), però, deve avere messo in crisi le certezze di alcuni capo team delle Entrate, se è vero che, da alcuni giorni – perlomeno in area tosco-emiliana - non solo l’Ade di Parma, ma anche quella di Modena (non è da escludersi che, a breve, se ne aggiungano altre) stanno veicolando il messaggio che tale fattispecie impositiva non sia più dovuta. Ora, io non so se questa sia la posizione ufficiale delle Entrate, o solo se sia una delle tante interpretazioni possibili della norma da parte di un solerte funzionario, certo è che amaro constatare che non v’è nulla di più certo dell’incertezza delle regole, in Italia. :disappunto:


L'ho trovato! :festa: L'Ade di Parma e di Modena hanno ragione. Il riferimento normativo è il Decreto Semplificazioni Fiscali DL 16/2012 convertito in legge. All'art. 4 (Fiscalità locale), 1-bis, il legislatore, riprendendo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n°23, stabilisce che "i contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati a cedolare secca, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo". :ok:
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
grazie Penny: si può aggiungere quindi che per i contratti non assoggettati a CD secca, la fidejussione è soggetta ad imposta di registro? Direi di si.

... aggiungo una notizia decisamente OT: riguarda la possibilità di trasferire on line la residenza .... art. 5 decreto semplificazioni ...........;)

E' sufficiente :shock: avere pec, firma digitale, CIE o CNS, email normale, scanner, ..:shock:

Andate a leggervi il commento di Livio Zoffoli, (ex presidente del Centro Nazionale per l'informatica nella P.A.) pubblicato sul Corriere della Sera.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Pare sia in arrivo a breve una nuova circolare di chiarimenti dei primi chiarimenti di Befera...Le solite due paginette...:sorrisone:
:spunta: Si confermerà, senza titubanze, la possibilità di un'applicazione "ritardata" - a mezzo ravvedimento operoso - per gli acconti 2011?
:spunta: Si preciserà, una buona volta, il termine di invio della raccomandata, che la legge qualifica come inderogabile, per godere dell'opzione? In altre parole, si consentirà al contribuente che non ha inviato la raccomandata l'anno passato (tardato invio) entro i termini previsti di legge, di adempiere a tale obbligo entro i termini della dichiarazione dei redditi, vale a dire entro il 1° ottobre 2012, di fatto non decadendo dal diritto dell'opzione?
:spunta: Si consentirà al comproprietario non figurante in contratto, di optare per la cedolare?
Preparatevi a delle sorprese... ;)


Che vi dicevo!? :sorrisone: Eccola là.... Il serial dei chiarimenti sulla cedolare secca si è arricchito ieri di un nuovo appassionante capitolo: un nuovo intervento interpretativo dell’Agenzia, dopo quello di cui alla circolare n°26/E del 2011, conferma la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso per quanto attiene all’omissione del versamento dell’acconto della cedolare 2011.


"Tuttavia, in caso di omesso versamento dell'acconto della cedolare secca alle date
previste, non è preclusa la possibilità di assoggettare i canoni di locazione ad imposta
sostitutiva, ricorrendo tutte le condizioni previste, se il contribuente effettua il pagamento
delle imposte dovute avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13
del d.lgs. n. 472 del 1997.

Allo stesso modo, se il contribuente ha tenuto conto del reddito derivante dalla
locazione ai fini del versamento dell’acconto IRPEF, non è preclusa la possibilità di
assoggettare i canoni di locazione ad imposta sostitutiva, sempreché ne ricorrano tutte le condizioni previste, se il contribuente presenta istanza per la correzione del codice tributo.

La medesima soluzione è adottata anche nelle ipotesi in cui l’acconto IRPEF sia stato
trattenuto nell’ambito dell’assistenza fiscale. In questo caso, il maggior versamento
dell’acconto IRPEF sarà indicato nella dichiarazione dei redditi come acconto della cedolare
secca.

Naturalmente, i chiarimenti sopra forniti trovano applicazione anche nell’ipotesi
inversa di versamento dell’acconto della cedolare secca non dovuto, e corrispondente
carente acconto IRPEF [...]".



Cfr: Circolare Agenzia delle Entrate 25 maggio 2012, n°15/E, pagg. 21 e 22
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Befera finalmente chiarisce sè stesso. Con la circolare n°20/E l'Agenzia delle Entrate affronta molte questioni rimaste aperte e i nodi più controversi:

- Revoca dell'opzione
- Lettera raccomandata (tempistica)
- Pagamento acconti 2011 (opzione ritardata)
- Pagamento acconti 2012 (metodo storico)
- Comproprietà e intestazione contratto
- Validità dell'opzione esercitata nel 2011
- Rinuncia agli aumenti in sede contrattuale (comunicazione al conduttore)
- Contratto inferiore ai 30 giorni (comunicazione al conduttore)
- Trasferimento immobile locato (compravendita, donazione, eredità ecc.)


Il testo della circolare: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9ebd14804b7eca9c928fbbf063061b90/Cir20e del 04 06 12.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9ebd14804b7eca9c928fbbf063061b90
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Befera finalmente chiarisce sè stesso. Con la circolare n°20/E l'Agenzia delle Entrate affronta molte questioni rimaste aperte e i nodi più controversi:

- Revoca dell'opzione
- Lettera raccomandata (tempistica)
- Pagamento acconti 2011 (opzione ritardata)
- Pagamento acconti 2012 (metodo storico)
- Comproprietà e intestazione contratto
- Validità dell'opzione esercitata nel 2011
- Rinuncia agli aumenti in sede contrattuale (comunicazione al conduttore)
- Contratto inferiore ai 30 giorni (comunicazione al conduttore)
- Trasferimento immobile locato (compravendita, donazione, eredità ecc.)


Il testo della circolare: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9ebd14804b7eca9c928fbbf063061b90/Cir20e del 04 06 12.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9ebd14804b7eca9c928fbbf063061b90

Immensa :confuso:
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Riparto da qui per precisare alcune cose.

1. Confermo la tua tesi. La cedolare sostituisce le imposte di registro e di bollo dovute “sul contratto di locazione” (D.Lgs. 14 marzo 2011, n°23, comma 2). Dal momento che la norma esclude tali imposte dovute sul contratto, il tributo da pagare a Cesare relativo ad altre pattuizioni private o scritture integrative è sempre dovuto (si pensi solo, ad esempio, all’imposta di bollo sulle ricevute dei versamento dei canoni in cedolare).

2. Il riferimento normativo relativo al minimo da pagare in caso di garanzie prestate da terzi è il Testo unico dell’imposta di registro, 26 aprile 1986, n°131. L’art. 41Liquidazione dell’imposta (in vigore dal 29 novembre 2006) - rimanda alla Tariffa, Parte 1, art. 11Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti pubblici e scritture private (in vigore dal 1 febbraio 2005) che recita: Atti pubblici e scritture private autenticate […] atti di ogni specie perr i quali è prevista l’applicazione dell’imposta in misura fissa ………….. euro 168,00.

3. Se il contratto di locazione - in cui sia presente una pattuizione di garanzia - invece, è in regime ordinario, occorre pagare due volte l’imposta di registro, una per la prima annualità (cod. trib. 115T) - con un minimo (solo per il primo anno) di 67,00 euro - l’altra per la garanzia (cod. trib. 109T) - con un minimo, come s'è visto, di 168,00 euro - + bolli. Se, però, l’imposta proporzionale dovuta per ciascuna disposizione è inferiore all’importo minimo di legge, ed è inferiore a detto valore anche la somma degli importi dovuti per ciascuna disposizione (ad esempio 50 euro), in questo caso, le cose cambiano, in quanto l’imposta di registro deve essere corrisposta in misura fissa una sola volta, in quanto la formalità della registrazione, alla quale va sottoposto il contratto contenente più disposizioni e per l’esecuzione della quale il legislatore ha previsto un importo minimo, è unica, vale a dire 168 euro. Pertanto, nel modello F23 occorre procedere in questo modo: il totale da pagare è 168 euro, così suddiviso:

* Registrazione contratto (prima annualità): 2% del canone annuo (cod. trib. 115T)
* Garanzia prestata da terzi: la differenza per arrivare a 168 euro (cod. trib. 109T)
Ciao Penny: non ricordandomi di questa "vecchia" discussione ti avevo posto in privato un quesito su un contratto (senza CS) che oltre a trattare la presenza di fidejussione bancaria, citava anche il rimborso delle spese condominiali quantizzate di importo XYZ. La fidejussione copriva 2 mensilità.

Ecco la risposta dello sportello da me consultato, e la indicazione data dalla AdE di Roma dove il conduttore (Una società) ha voluto fare in proprio la registrazione:

Risposta datami in un ufficio AdE di un piccolo centro piemontese dove precedentemente abitavo. :
0) Per il canone : il classico 2%
1) Per le fidejussioni bancarie non si paga nulla: ma se ci fosse un garante terzo, il minimo è 168€, da sommare al tributo 107T
2) Spese condominiali: sono caduti dalle nuvole: "ma per quelli non si paga nulla , non c'entrano."
3) Sanzioni entro 90 gg: 12%
4) Interessi : secondo tasso legale.

Questa sera ho ricevuto la mail del conduttore ( che si fa assistere da una società di gestione dei contratti, che registra pure in ritardo...!) con la copia della registrazione, effettuata a Roma, che invece mi dice:

1) Fidejiussione: versato il fisso minimo di 168 € ( di cui se ne fanno carico....:ok::ok: : tutto il contratto è scelta loro ..:ok: )
2) Tasse su spese condominiali: versato un ulteriore il fisso minimo di 168 € ( e questa è del tutto nuova ?????) ( da ripartire tra proprietario ed inquilino...:pollice_verso: :pollice_verso: )
3) Mora : del 15% (:shock: :shock:) ... a loro carico (sembra la somma di interessi e sanzioni: ma non avevano codice tributo diverso?)

Ho riportato questa storia, oltre che per un tuo commento per segnalare, se ancora fosse necessario, la difformità di comportamento e soprattutto la novità (almeno per me) della tassazione di registro sulla indicazione dell'ammontare delle spese condominiali che verranno a maturare.

Il tutto alla faccia della presunzione di non cumulo dei minimi ecc: come dici tu, è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare, ma quando questo diventa Nerone .... non resta che dar fuoco a Roma!.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Pare di si, ma un pò è anche colpa dei cittadini: io ho cominciato a frequentare il forum, proprio per reazione alla diffusa "ignoranza" : mia e degli addetti ai lavori; ecco perchè preferisco si citino i riferimenti normativi e quando posso faccio altrettanto: perchè sono stufo di subire vaghe imposizioni. E quindi cerco di documentarmi e quando posso, pretendo ragioni anche dalla AdE.
Purtroppo sulla legge imposte di Registro non ho la preparazione necessaria, e Pennylove non possiamo portarcela appresso.
 

topcasa

Membro Storico
Mi trovi d'accordo, Pennylove da come scrive, penso lavori giusto nel campo della registrazione contratti magari in un patronato tipo Sunia, e quindi è aggiornata al 100%, oggi per lavorare, devi essere aggiornato altrimenti a parte le magre figure, rischiamo perdite di denaro e di tempo, e qui siamo solo per scopo di lucro.
 

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