karuba

Membro Attivo
Agente Immobiliare
provvigione dovuta il contratto si é concluso. pero se trattasi come mi sembra di caparra confirmatoria puoi chiedere sentenza costitutiva del contratto ovvero risarcimento del danno
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Nella proposta accettata dal venditore, che non conosciamo nei contenuti, dovrebbe essere regolato il tutto per cui dopo aver diffidato il venditore in caso di inadempimento potrà agire per ottenere quanto previsto se del caso ex articoli 1385 o 1386 del codice civile.
Quanto alla provvigione se l'affare è concluso per effetto dell'intervento del mediatore da entrambe le parti il compenso pattuito è dovuto ex art. 1755.
Quanto alla solita solfa degli anni di causa ed avvocati basta risolvere tutto da soli... non c'è alcun obbligo di chiedere giustizia e farsi assistere da un avvocato.
 
M

monicaprudente

Ospite
concordo, il ruolo del mediatore termina quando le parti si accordano sul prezzo e quindi il proprietario accetta la proposta fatta! Tu in quanto parte lesa hai diritto alla restituzione della caparra raddoppiata!
 
S

SGTorino

Ospite
Il contratto è concluso quando il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione della sua proposta ex art. 1326 e non, come a volte capita di leggere, con la semplice accettazione. Detto questo, mi sembra strano, o forse ho solo letto male io, che, in sede di proposta, tu non abbia anche pattuito per iscritto l'importo della provvigione di parte acquirente. Con la conclusione dell'affare, l'agente immobiliare ha maturato il suo diritto alla provvigione e tu sei assolutamente tenuta a riconoscergliela. Parimenti, la parte adempiente avrà diritto ad essere risarcita in base alla normativa vigente. Fai molta attenzione però. Anche qui è facile fare confusione: un conto è recedere dal contratto e pretendere, nel tuo caso, il doppio della caparra, altra cosa è chiedere la traslazione in via specifica (cioè, l'esecuzione del contratto per via giudiziale) o, in alternativa, la risoluzione del contratto ed il conseguente risarcimento del danno. Il recesso è regolato dall'art. 1385 c.c., mentre la risoluzione dall'art. 1453 c.c. Come ti dicevo, nella confusione dei termini e quindi delle azioni (recesso/risoluzione), è bene chiarirsi su quale risultato si vuole perseguire. Se ritieni che il doppio della caparra sia un importo sufficiente per risarcirti dai danni subiti, ivi compreso il costo della mediazione, allora ti consiglierei di comunicare, ex art. 1385 c.c., la tua decisione di recedere dal contratto e di pretendere il doppio della caparra. Viceversa, se ritieni che i danni subiti (attenta però: devono essere dimostrati in sede di giudizio) siano superiori al doppio della caparra allora seguirai il disposto dell'art. 1453 c.c. (la risoluzione) con il rischio, però, che il giudice possa riconoscerti un risarcimento inferiore al doppio della caparra che avresti incassato con il recesso. E, per ultimo, due simpatiche sentenze:
1) Non può essere riconosciuto il diritto alla ritenzione della caparra ai sensi dell'art. 1385, comma 2, c.c., al contraente che abbia agito per la risoluzione(giudiziale o di diritto) e il risarcimento del danno. Cass. civ., Sez. II, 11/08/2011, n. 17213.
2) La domanda di risoluzione del contratto preliminare con la conseguente richiesta di condanna al risarcimento di danni specifici ed espressamente individuati è incompatibile con l'esercizio della facoltà di cui all'art. 1385, comma 2, c.c., di chiedere la restituzione del doppio della caparra versata. Trib. Milano, Sez. VIII, 08/11/2011.
 

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