lucio kappe

Nuovo Iscritto
Professionista
Buongiorno,
ho un quesito da porvi: sto per acquistare un fabbricato che rispetto alle licenze edilizie del 1951 e successivamente del 1953, presenta due sopraelevazioni per le quali non si travano titoli abilitativi. Vi è la necessità di una sanatoria oppure è acquistabile lo stesso?
grazie in anticipo delle risposte
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
Penso che il notaio non avendo un titolo abilitativo o rogito precedente dal quale certificare la provenienza del bene penso che non abbia le condizioni per la commerciabilità dello stesso, verifica comunque con un notaio e vedi cosa ti dice.
 

imported_bubù

Membro Ordinario
Senza licenza edilizia il fabricato è abusivo .L'atto dal notaio potresti anche riuscire a farlo(non è tenuto a controllare la situazione urbanistica)ma cosa te ne fai di un imm. abusivo?Ti conviene passare in comune,se l'imm.ti piace, con un tecnico esperto,e capire se ci sono le condizioni per condonare (ante 67 ecc.ecc.)

Ciao bubù
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
Allora ho capito male io ma lucio kappe non ha scritto:

sto per acquistare un fabbricato che rispetto alle licenze edilizie del 1951 e successivamente del 1953, presenta due sopraelevazioni per le quali non si travano titoli abilitativi. Vi è la necessità di una sanatoria oppure è acquistabile lo stesso?

io ho capito che l'immobile è oggetto di due licenze una del 1951 e l'altra del 1953, ma presenta due sopraelevazioni per i quali non si trovano i titoli abilitativi.

Art. 46 D.P.R.380/01 (L) -Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985 (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8)
1 Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.

Da questo secondo me se la realizzazione delle sopraelevazioni sono state realizzate dopo il 17/03/1985 come citato dall'art. 46 del D.P.R. 380/01 essendo abusive non possono essere oggetto di stipula di atti tra vivi, se invece sono antecedenti a tale data e quindi con possibilità di dichiarare ante 1967 allora il notaio potrà dire la sua quindi consigliavo di contattarne uno per tale motivo.
 

imported_bubù

Membro Ordinario
Allora ho capito male io ma lucio kappe non ha scritto:



io ho capito che l'immobile è oggetto di due licenze una del 1951 e l'altra del 1953, ma presenta due sopraelevazioni per i quali non si trovano i titoli abilitativi.

Art. 46 D.P.R.380/01 (L) -Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985 (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8)
1 Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.

Da questo secondo me se la realizzazione delle sopraelevazioni sono state realizzate dopo il 17/03/1985 come citato dall'art. 46 del D.P.R. 380/01 essendo abusive non possono essere oggetto di stipula di atti tra vivi, se invece sono antecedenti a tale data e quindi con possibilità di dichiarare ante 1967 allora il notaio potrà dire la sua quindi consigliavo di contattarne uno per tale motivo.

Esatto ma più che al notaio deve chiedere ad un tecnico (al notaio se dichiari l'ante 67 lui l'atto te lo fa)
ecco perche dico "potresti anche riuscire a farlo".
Prima di comprare lucio deve sapere cosa compra, e questo lo sa
con certezza solo controllando all'ufficio tecnico comunale.(ho avuto una esperienza se non uguale molto ma molto simile leggi mio post a riguardo Abuso edilizio su costruzione ante 1967)


Ciao bubù
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
Mi pare che stiamo dicendo la stessa cosa in parole diverse, comunque alla fine nel post che mi hai suggerito non hai rogitato, anzi sei stato fortunato a recuperare quanto anticipato senza alcuna azione legale.
Quindi dal mio punto di vista consiglio lucio a verificare gli atti dell'immobile che intende acquistare con quanto prescritto dall'art. 46 del D.P.R. 380/01 ed alla sentenza n. 17707, depositata il 29 agosto 2011 della seconda sezione civile della Corte di Cassazione.
Dopo questo sarà compito di lucio decidere in merito.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto