baccojoe

Membro Junior
Professionista
Pongo un quesito che riguarda il periodo a cavallo della nostra compravendita della I^ casa.

Dunque, nel 2008 si fa male una persona -che ci abita tuttora- a causa del mantello stradale non ottimale del nostro viale condominiale: fa causa contro al condominio (e al precedente amministratore) e ottiene -una settimana fa- un risarcimento danni (ca. 5000€.!).

Chiedo: se il danno sono tenuto a pagarlo io o il precedente proprietario, che garantisce la piena proprietà (nell’atto) dell’immobile, libero da debiti pregressi ed eventuali di cui io non sono a conoscenza.

Nel caso positivo (se sì cioè), possiamo rivalerci contro il precedente amministratore che non aveva fatto una polizza assicurativa per danni RC c/terzi, né ha informato tempestivamente il nuovo amministratore, che non si è potuto difendere nelle sedi competenti e nella maniera dovuta (assenza al processo e di testimoni di parte a favore).

Si suppone cmq. -quanto meno- una mala fede (o totale incapacità a svolgere il suo ruolo) di quest’ultimo (in combutta con il danneggiato…?!?? :shock:).

Grazie per il vostro (e senz’altro proficuo) interessamento:applauso:,
Giovanni S.
(A nome pure di altri condomini)

Cordiali saluti e complimenti per il Vs. sito.
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
Ciao baccojoe
Secondo me devi contattare il venditore in quanto il fatto è accaduto quando lui era proprietario e quindi responsabile della incolumita per danni causati dalla sua proprietà.
Vedi cosa ti dice e facci sapere
Ciao salves e auguri
 

Pame

Nuovo Iscritto
Professionista
Non credo proprio che tu debba pagare per un fatto cui eri totalmente estraneo al momento dei fatti. Risulta da data certa il tuo acquisto che e' posteriore all'evento dannoso che ha colpito il terzo quindi io ti consiglio di parlare con l'amministratore subito magari faianche una raccomandata a/r in cui spieghi i fatti ed alleghi documenti anche se l'amministratore dovrebbe essere al corrente di tutto. Non ti consiglio di pagare prima o di interpellare tu il vecchio proprietario intima l"Amministratore a farlo, il danno causato all'epoca secondo meno n si trasmette Albioni proprietario a meno che nelcontratto di acquisto non sia specificamente indicato
 

sfilasto

Membro Attivo
Agente Immobiliare
L'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile in materia di comunione e condominio, prevede che il condomino che subentra nei diritti di un altro condomino, è responsabile in solido con quest'ultimo per l'esercizio dell'anno in corso e di quello precedente. Seppure la causa di risarcimento ha avuto esito solo una settimana fa, l'evento si è verificato in epoca antecedente al tuo acquisto ed al periodo di solidarietà di cui sopra. Ritengo che tu debba richiedere all'amministratore di rivolgersi al precedente proprietario per il pagamento, fornendogliene i recapiti e le generalità. Se non dovesse ottenere il pagamento allora sarà necessario rivolgersi ad un legale per ottenere assistenza in merito.
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
Ciao sfilasto
Mi pare che quello previsto dall'art.63, a parere mio non rientri nella fattispecie, cioè se il danno è avvenuto quando baccojoe non è proprietario non è lui a contribuire al risarcimento, perchè l'articolo sopra citato contempla contributi già deliberati e non estinti, in ogni caso se nel rogito il venditore ha dichiarato che l'immobile e libero da qualsiasi debito il fatto ricade di nuovo su questi e l'art. 2043 dl c.c. indica chi paga in caso di fatto doloso o colposo.
Ho i miei dubbi sull'idoneità dell'applicazione dell'art. 63 da te citato.
 

sfilasto

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Ciao Salves,
ti riporto il testo di una cassazione alla quale, a mio avviso, è assimilabile il caso postato da baccojoe:
Il principio dell’ambulatorietà passiva ha riscontro nell’art. 63, comma secondo, att. c.c.; in virtù di esso l’acquirente di una unità immobiliare condominiale può essere chiamato a rispondere dei debiti condominiali del suo dante causa, solidalmente con lui, ma non al suo posto, ed opera nel rapporto tra il condominio ed i soggetti che si succedono nella proprietà di una singola unità immobiliare, non anche nel rapporto tra quest’ultimi. In questo secondo rapporto, salvo che non sia diversamente convenuto tra le parti, è invece operante il principio generale della personalità delle obbligazioni; l’acquirente dell’unità immobiliare risponde soltanto delle obbligazioni condominiali sorte in epoca successiva al momento in cui, acquistandola, è divenuto condomino; e se, in virtù del principio dell’ambulatorietà passiva di tali obbligazioni sia stato chiamato a rispondere delle obbligazioni condominiali sorte in epoca anteriore, ha diritto a rivalersi nei confronti del suo dante causa.
* Cass. civ., sez. II, 22 febbraio 2000, n. 1956, Martella c. Pandolfo ed altri
e ancora:
Il condominio è tenuto al pagamento dei contributi per le spese preesistenti all’approvazione del bilancio, ma fornite di forza esecutiva in quanto costituenti obbligazione nei confronti di terzi estranei.
* Cass. civ., sez. II, 16 maggio 1995, n. 5385, Sasso c. Cond. Coop. Chiara.
Combinando l'art. 2043 del codice civile da te citato e quanto previsto dall'art 63 att. c.c., ritengo che:
- baccojoe, essendo condomino all'epoca in cui l'attore ha ottenuto la sentenza di risarcimento, sia tenuto al pagamento della sua quota, con diritto di rivalsa nei confronti del precedente proprietario; per evitare di dover agire in giudizio nei confronti di quest'ultimo, potrebbe essere utile richiedergli direttamente di corrispondere la relativa quota di indennizzo. Di certo deve essere stata indicata, nell'atto definitivo, l'inesistenza di liti pendenti.
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
sfilasto
In poche parole la sentenza e quanto da te spiegato baccojoe paga lui per poi rivalersi sul venditore, in definitiva si può contattare il venditore e dirgli paghi tu per evitarti che io ti citi in giudizio giusto?
Quindi
Ciao baccojoe
Secondo me devi contattare il venditore in quanto il fatto è accaduto quando lui era proprietario e quindi responsabile della incolumita per danni causati dalla sua proprietà.
Vedi cosa ti dice e facci sapere
non è dire quasi la stessa cosa o meglio si è precisato che il venditore non può dirgli non pago dopo averlo edotto delle leggi e sentenze in materia.:ok:
Auguri e buone feste salves
 

sfilasto

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Si, infatti, è proprio quello che dovrebbe fare il nostro amico, "codici alla mano" per far capire al suo dante causa che è meglio arrivare alla soluzione subito, senza rischiare aggravi di costi per un eventuale giudizio di rivalsa dall'esito praticamente scontato. Magari parliamo di una brava persona che non si tirerà indietro di fronte alle sue responsabilità.
Buon natale.
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Pongo un quesito... Pongo :risata::risata:chi è, forse il precedente proprietario ?
Scherzi a parte a cavallo di cosa e che vuoi dire ? E' il caso di interessare il venditore ex proprietario con una comunicazione formale da parte tua se l'evento è accaduto quando non eri ancora proprietario.
La responsabilità del precedente amministratore è tutta da verificare.
Luigi De Valeri:shock:
 

baccojoe

Membro Junior
Professionista
Vi ringrazio sentitamente per il Vs. interessamento (e come volevasi dimostrare, proficuo!), nel frattempo vi comunico che il precedente proprietario non vuol saperne di corrispondere l'importo, anzi l'amministratore mi aveva anche detto ch'ero tenuto io a pagare, neanche con resposabilità in solido... figuratevi.:shock:
Anche l'avvocato mi ha dato un parere favorevole e sta cercando di mediare per evitare una causa (più lunga e dispendiosa che altro...). Vi farò sapere l'esito della vicenda.

Grazie ancora,:applauso:
Tanti saluti a tutti
 

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