Umberto Granducato

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Agente Immobiliare
Cassazione: risponde l'amministratore di condominio per le opere urgenti di manutenzione straordinaria



"L'amministratore ha facoltà di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, in caso rivestano carattere di urgenza, dovendo in seguito informare l'assemblea (art. 1135, ultimo comma, c.c.)." Questo è il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 6 settembre 2012, n. 34147. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Amministratore di condominio che si è visto condannare per il reato lesioni personali colpose ex art. 590 c.p. Nel caso di specie, l'amministratore per imperizia, imprudenza e negligenza aveva omesso di eseguire i lavori per eliminare un'avvallamento esistente tra il pavimento ed il tombino di raccolta delle acque reflue posto sul marciapiedi di accesso al piano terra del condominio.Al fine di superare l'ostacolo era stato predisposto uno scivolo a lieve pendenza costituito dal gradino tra il piano stradale e il marciapiedi antistante ad una farmacia che consentiva il passaggio che presentava evidenti elementi di rischio, come da documentazione fotografica assunta come prova. In questo scivolo un'anziana donna era inciampata riportando gravi lesioni personali, guaribili, secondo i medici, in 40 giorni. L'amministratore aveva dichiarato che "in veste di amministratore del condominio mai aveva avuto incarico dai condomini, riunitisi in assemblea, di provvedere ad eliminare una potenziale situazione di pericolo causata dalla sopravvenuta sconnessione della pavimentazione né aveva ricevuto dagli stessi o da terzi segnalazioni di una siffatta situazione interessante la proprietà condominiale tale da imporre un tempestivo intervento; donde l'insussistenza di un obbligo positivo cui adempiere. Né avrebbe potuto disporre lavori di manutenzione straordinaria se non connotati dal requisito dell'assoluta urgenza tanto più che il dislivello era assolutamente visibile di guisa che, difettando l'invisibilità imprevedibilità". La Cassazione specifica che "l'amministratore del condominio riveste una specifica posizione di garanzia, su di lui gravando l'obbligo ex art. 40 cpv. c.p. di attivarsi al fine di rimuovere, nel caso di specie, la situazione di pericolo per l'incolumità del terzi, integrata dagli accertati avvallamenti/sconnessioni della pavimentazione in prossimità del tombino predisposto ai fini dell'esercizio di fatto della servitù di scolo delle acque meteoriche a vantaggio del condominio, ciò costituendo una vera e propria insidia o trabocchetto, fonte di pericolo per i passanti ed inevitabile con l'impiego della normale diligenza; massime per una persona anziana di 75 anni di età. Né l'obbligo di attivarsi onde eliminare la riferita situazione di pericolo doveva ritenersi subordinato, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, alla preventiva deliberazione dell'assemblea condominiale ovvero ad apposita segnalazione di pericolo tale da indurre un intervento di urgenza. Il disposto dell'art. 1130 n. 4 c.c. viene invero interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che sull'amministratore grava il dovere di attivarsi a tutela dei diritti inerenti le parti comuni dell'edificio, a prescindere da specifica autorizzazione dei condomini ed a prescindere che si versi nei caso di atti cautelativi ed urgenti".
Fonte: (www.studiocataldi.it)
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Niente di nuovo sotto il sole, Granducato, con la sentenza che ricava dal sito del collega citato.
Gli amministratori sanno bene se professionisti che devono attivarsi senza indugio in questi frangenti stante il chiaro disposto dell'art. 1130 c.c. comma 4.
E con il secondo comma dell'art. 40 del codice penale che dovrebbero tenere ben a mente non si scherza.
Consiglio sempre di convocare dopo l'intervento "salva-amministratore e salva-condomini e terzi, con urgenza l'assemblea mettendo all'ordine del giorno un punto ben delineato producendo poi in tale sede tutti i documenti necessari a rappresentare la situazione e gli interventi con relative spese sostenute, facendone indicare gli estremi nel verbale.
Avv. Luigi De Valeri
 

H&F

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Niente di nuovo sotto il sole, Granducato, con la sentenza che ricava dal sito del collega citato.
Gli amministratori sanno bene se professionisti che devono attivarsi senza indugio in questi frangenti stante il chiaro disposto dell'art. 1130 c.c. comma 4.
E con il secondo comma dell'art. 40 del codice penale che dovrebbero tenere ben a mente non si scherza.
Consiglio sempre di convocare dopo l'intervento "salva-amministratore e salva-condomini e terzi, con urgenza l'assemblea mettendo all'ordine del giorno un punto ben delineato producendo poi in tale sede tutti i documenti necessari a rappresentare la situazione e gli interventi con relative spese sostenute, facendone indicare gli estremi nel verbale.
Avv. Luigi De Valeri
Quell'amministratore non lo sapeva, e non lo sapeva neanche l'avvocato che gli ha fatto fare 3 gradi di giudizio, facendolo condannare, probabilmente 3 volte, l'ultima certamente si. Povero amministratore è "caduto" male anche lui inciampando in un avvocato non "professionista".
 

H&F

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Cassazione: risponde l'amministratore di condominio per le opere urgenti di manutenzione straordinaria



"L'amministratore ha facoltà di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, in caso rivestano carattere di urgenza, dovendo in seguito informare l'assemblea (art. 1135, ultimo comma, c.c.)." Questo è il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 6 settembre 2012, n. 34147. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Amministratore di condominio che si è visto condannare per il reato lesioni personali colpose ex art. 590 c.p. Nel caso di specie, l'amministratore per imperizia, imprudenza e negligenza aveva omesso di eseguire i lavori per eliminare un'avvallamento esistente tra il pavimento ed il tombino di raccolta delle acque reflue posto sul marciapiedi di accesso al piano terra del condominio.Al fine di superare l'ostacolo era stato predisposto uno scivolo a lieve pendenza costituito dal gradino tra il piano stradale e il marciapiedi antistante ad una farmacia che consentiva il passaggio che presentava evidenti elementi di rischio, come da documentazione fotografica assunta come prova. In questo scivolo un'anziana donna era inciampata riportando gravi lesioni personali, guaribili, secondo i medici, in 40 giorni. L'amministratore aveva dichiarato che "in veste di amministratore del condominio mai aveva avuto incarico dai condomini, riunitisi in assemblea, di provvedere ad eliminare una potenziale situazione di pericolo causata dalla sopravvenuta sconnessione della pavimentazione né aveva ricevuto dagli stessi o da terzi segnalazioni di una siffatta situazione interessante la proprietà condominiale tale da imporre un tempestivo intervento; donde l'insussistenza di un obbligo positivo cui adempiere. Né avrebbe potuto disporre lavori di manutenzione straordinaria se non connotati dal requisito dell'assoluta urgenza tanto più che il dislivello era assolutamente visibile di guisa che, difettando l'invisibilità imprevedibilità". La Cassazione specifica che "l'amministratore del condominio riveste una specifica posizione di garanzia, su di lui gravando l'obbligo ex art. 40 cpv. c.p. di attivarsi al fine di rimuovere, nel caso di specie, la situazione di pericolo per l'incolumità del terzi, integrata dagli accertati avvallamenti/sconnessioni della pavimentazione in prossimità del tombino predisposto ai fini dell'esercizio di fatto della servitù di scolo delle acque meteoriche a vantaggio del condominio, ciò costituendo una vera e propria insidia o trabocchetto, fonte di pericolo per i passanti ed inevitabile con l'impiego della normale diligenza; massime per una persona anziana di 75 anni di età. Né l'obbligo di attivarsi onde eliminare la riferita situazione di pericolo doveva ritenersi subordinato, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, alla preventiva deliberazione dell'assemblea condominiale ovvero ad apposita segnalazione di pericolo tale da indurre un intervento di urgenza. Il disposto dell'art. 1130 n. 4 c.c. viene invero interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che sull'amministratore grava il dovere di attivarsi a tutela dei diritti inerenti le parti comuni dell'edificio, a prescindere da specifica autorizzazione dei condomini ed a prescindere che si versi nei caso di atti cautelativi ed urgenti".
Fonte: (www.studiocataldi.it)
E' una divulgazione, molto utile per tutti. Domani sistemo un amministratore che è anche avvocato.
Perchè oramai gli avvocati per sbarcare il lunario fanno gli amministratori di condominio.
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Sarà così dalle sue parti o in qualche vicino paesello... a Roma e nelle grandi città, ma non solo, l'avvocato assiste gli amministratori e i condomini nelle controversie ricorrenti avendo ben altro da fare ... in tal modo evita anche di essere... sistemato:risata: da qualche scienziato del diritto che passa per strada.:risata:
 

H&F

Membro Assiduo
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Sarà così dalle sue parti o in qualche vicino paesello... a Roma e nelle grandi città, ma non solo, l'avvocato assiste gli amministratori e i condomini nelle controversie ricorrenti avendo ben altro da fare ... in tal modo evita anche di essere... sistemato:risata: da qualche scienziato del diritto che passa per strada.:risata:
Premesso che vivo anche a Roma dal 1982, il mio "paesello" ( quello con l'amministratore/avvocato da sistemare e già quasi sistemato ) è una città capoluogo di una Regione di grande dimensione.
Fino a qualche anno fa non avevo sentito mai di queste figure con doppia professione.
Si faceva l'avvocato o l'Amministratore di condominio. Ora ne conosco più di uno ed in città minimo Sede di Provincia.
Se mentre si è in udienza in Tribunale, si allaga un garage o altro di urgente, si dice al Giudice: scusi devo mandare l'idraulico in un condominio che amministro, possiamo sospendere l'udienza ?
O ricevere le telefonate dei condomini mentre si riceve il cliente per un parere legale?
Quello che pure molto mi stupisce che un agente immobiliare ha incompatibilità quasi su tutto, mentre altre professioni possono spaziare.
Gli scenziati del Diritto si occupano solo di quello.
 

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