Barbara Marcos

Nuovo Iscritto
In data 14/7/2006, ho venduto la mia quota del 50% dell'appartamento in cui vivevo al mio ex convivente (che era proprietario dell'altra metà), con atto di compravendita, stipulato presso un notaio.
Alla voce "Prezzo - Ipoteca Legale" di detto atto, viene specificato il prezzo e di seguito: "che la parte venditrice (cioè io) dichiara di aver già ricevuto dalla parte acquirente (il mio ex), cui ne rilascia ampia e finale quietanza di saldo con rinuncia all'ipoteca legale".
In realtà non sono mai stata pagata (ma eravamo d'accordo così, perchè sul finire della relazione ho voluto restituirgli quanto mi aveva intestato) e nemmeno c'è stata una simulazione di giro di assegni. In seguito, non avendo le possibilità economiche, sono sempre stata in affitto. Il problema però è che io, per questo schiaffo morale che ho voluto infliggere al mio ex, mi sono ritrovata a pagare il 6% di IVA che mi era stato abbuonato dallo Stato come agevolazione sulla prima casa, di cui purtroppo non sapevo l'esistenza.....
In pratica mi sono arrivati da pagare oltre € 7.000,00 a Equitalia (concordato in rate fino al 2017). E il mio ex non ha nessuna intenzione di contribuire.
Lasciando da parte i commenti sulla mia *******eria e/o irresponsabilità e/o ignoranza, la domanda è:
visto che l'atto è stato stipulato pochi giorni dopo l'entrata in vigore del Decreto Legge 4/7/2006 n. 223(Bersani), che mi pare imponga l'obbligo proprio della tracciabilità dei pagamenti, e visto che nell'atto di compravendita in questione non si fa nemmeno lontano accenno di come sia avvenuto il pagamento, posso ora (dopo 7 anni) chiedere il riconoscimento dell'invalidità di tale atto?
Grazie, Barbara
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
In base a norme più recenti, il comportamento del notaio sarebbe censurabile.
Ma l'atto è del 2006. La normativa di allora poteve essere meno stringente.
 
S

smoker

Ospite
Il problema però è che io, per questo schiaffo morale che ho voluto infliggere al mio ex, mi sono ritrovata a pagare il 6% di IVA che mi era stato abbuonato dallo Stato come agevolazione sulla prima casa, di cui purtroppo non sapevo l'esistenza.....

Anche se avessi ricevuto i soldi della compravendita, non avendo poi acquistato nuova casa nei termini, avresti dovuto pagare la differenza rispetto alle agevolazioni fiscali in allora usufruite, oltre sanzioni ed interessi.....
Ciò detto il tuo ex non è responsabile dei tuoi guai con il fisco, però se volessi usare questo come pretesto per attaccarlo sul piano civile è meglio che ti rivolgi ad avvocato esperto della materia......

Smoker
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
Anche se avessi ricevuto i soldi della compravendita, non avendo poi acquistato nuova casa nei termini, avresti dovuto pagare la differenza rispetto alle agevolazioni fiscali in allora usufruite, oltre sanzioni ed interessi.....
Ciò detto il tuo ex non è responsabile dei tuoi guai con il fisco, però se volessi usare questo come pretesto per attaccarlo sul piano civile è meglio che ti rivolgi ad avvocato esperto della materia......

Smoker
E' chiaro che se avesse preso veramente i soldi, barbara non avrebbe sollevato il problema del pagamento ad equitalia. Paga per una cosa di cui non ha usufruito.
Il comportamento del suo ex è riprovevole : ha incontrato una persona veramente generosa che ha reso un regalo ricevuto.
E' un insegnamento per tutti e lo dico a me stesso perchè anch'io ho fatto lo stesso errore di barbara marcos con i miei fratelli e loro stanno lavorando ora a danneggiarmi finanziariamente.
 

Luna_

Membro Senior
Professionista
Aggiungo tralaltro che tale dicitura è stata inserita negli atti notarili quantomeno fino ai primi del 2008 quando ancora, non essendo trascorso molto tempo, molti notai la inserivano.Quindi per quel breve lasso di tempo il 99% dei notai inseriva tale clausola....per ovviare alle mitiche donazioni simulate o all impossibilità di stipula altrimenti facendo.
Riprovevole comunque il comportamento del tuo ex....e menomale è tale aggiungerei...
 

irma

Membro Attivo
Privato Cittadino
visto che hai venduto in data 14/7/2006, e sollevi il problema nel 2013….mi sorgono le domande:

Quando avevate comprato quell’appartamento? Non erano ancora passati 5 anni?

Quanto tempo dopo la vendita ti sono arrivati da pagare oltre € 7.000,00? Prima dei 5 anni?

Immagino che queste domande te le sei già poste prima di iniziare a pagare, però ci indichi solo la data della vendita….perchè esistono anche le prescrizioni e non sempre è detto che uno debba pagare.
 

Luna_

Membro Senior
Professionista
Con ordinanza n° 3782 dello scorso 15 Febbraio 2011, la Corte di Cassazione ha definito tempestiva e di conseguenza corretta, l'azione intrapresa dall'Agenzia delle Entrate posta in essere per recuperare la parte di imposta di registro non pagata ma dovuta a seguito della perdita delle agevolazioni relative all' "ACQUISTO PRIMA CASA" . La Corte di Cassazione infatti, interprentando l'art 76 del D.P.R. 131 del 1986 ha previsto che il conteggio dei 3 anni previsti per la decadenza dell'azione dell'accertamento legata alla perdita dei benefici delle agevolazioni prima casa a seguito della vendita dell'immobile (vendita eseguita entro il 5° anno dalla data del suo acquisto), debba partire non dall'anno dell'atto di cessione, ma dall'anno successivo alla data di registrazione dell'atto stesso.

Riporto quanto trovato in merito. Quindi tale avviso dovrebbe essere arrivato entro il 14 Luglio 2012...
In ogni caso altro che atto nullo, ,qui siamo innanzi ad un falso in atto pubblico.Essendo dichiarazione di parte e non del Notaio....traete le conclusioni...
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
Con ordinanza n° 3782 dello scorso 15 Febbraio 2011, la Corte di Cassazione ha definito tempestiva e di conseguenza corretta, l'azione intrapresa dall'Agenzia delle Entrate posta in essere per recuperare la parte di imposta di registro non pagata ma dovuta a seguito della perdita delle agevolazioni relative all' "ACQUISTO PRIMA CASA" . La Corte di Cassazione infatti, interprentando l'art 76 del D.P.R. 131 del 1986 ha previsto che il conteggio dei 3 anni previsti per la decadenza dell'azione dell'accertamento legata alla perdita dei benefici delle agevolazioni prima casa a seguito della vendita dell'immobile (vendita eseguita entro il 5° anno dalla data del suo acquisto), debba partire non dall'anno dell'atto di cessione, ma dall'anno successivo alla data di registrazione dell'atto stesso.

Riporto quanto trovato in merito. Quindi tale avviso dovrebbe essere arrivato entro il 14 Luglio 2012...
In ogni caso altro che atto nullo, ,qui siamo innanzi ad un falso in atto pubblico.Essendo dichiarazione di parte e non del Notaio....traete le conclusioni...
Condivido il tuo post. E ci sono aspetti di probabile leggerezza del notaio.
Vedo il problema ( ed i notai sono bravi nel pararsi il...), il falso è di entrambi le parti. Cosa è meglio autodenunciarsi per correità o fare dichiarare nullo l'atto ?
Barbara riavrebbe il suo 50% ( con una causa lunga ). Un penalista, ritengo, dovrebbe valutare la situazione.
 

irma

Membro Attivo
Privato Cittadino
che la parte venditrice (cioè io) dichiara di aver già ricevuto dalla parte acquirente (il mio ex), cui ne rilascia ampia e finale quietanza di saldo con rinuncia all'ipoteca legale".

Falso in atto pubblico che avrebbe fatto ..... la parte venditrice (cioè Barbara)...quindi non so se vale la pena autodenunciarsi.
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
Falso in atto pubblico che avrebbe fatto ..... la parte venditrice (cioè Barbara)...quindi non so se vale la pena autodenunciarsi.
Anche la parte acquirente : l'atto è firmato da entrambe le parti.
Il reato non è dei maggiori e forse prescritto. Ecco che serve il penalista.
La nullità dell'atto riporterebbe a Barbara la proprietà del 50%. La prospettiva potrebbe dare fastidio all'ex ed indurlo a pagare Equitalia.
Al posto di Barbara, sentito un penalista, ci proverei.
 

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