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Membro Attivo
Privato Cittadino
Dando per assodato il fatto che la coesistenza di due soggetti con ciascuno la sua attività distinta e separata, però nello stesso unico locale non comportà alcunchè fiscalmente parlando, e ipotizzando che il locale sia conforme alle norme igienico sanitarie, che misure occorre adottare per essere regolari con la privacy? E' sufficiente che ognuno abbia il proprio archivio in un armadio sottochiave? Inoltre, comporta qualcosa l'utilizzo comune degli arredi, delle stampanti e soprattutto dei computer? Nello specifico si tratta di un geometra e un agente immobiliare, che utilizzano la stessa stanza con al suo interno diverse scrivanie. Grazie
 

STUDIOMINUCCI

Membro Assiduo
Amm.re Condominio
Senza nessuna pretesa, da parte mia, di esaurire l'argomento , direi che l'unico problema potrebbe essere portato dai dati custoditi nei vari gestionali.
Ma nulla impedisce che , anche se i pc sono in rete, si abbiano password che consentano l'assoluta impenetrabilità di singoli software e relativi dati.

Soprattutto, però, io mi baso su questa idea (e spero di essere cortesemente corretta se sbaglio):
- da un lato la legge privacy punta all'evitamento di tutte quelle condotte di semplice noncuranza-trasandatezza per le quali fatti personali possono finire casualmente in pasto ad un pubblico generico ed indifferenziato (e quindi, per esempio, impone che non siano esposti alla vista di chiunque entri in un ufficio i nomi dei clienti su fascicoli o faldoni esposti);
- dall'altro, però, non è che condanni qualcuno - all'interno di un ufficio o do uno studio professionale - ad essere l'unico depositario di dati personali dei clienti (altrimenti....non sarebbe possibile neanche far trattare quei dati da tot collaboratori) , e per questo stabilisce che sia immediatamente reso noto al cliente, attraverso l'apposita informativa, chi sia il RESPONSABILE del trattamento dei dati.
Il che non significa che debba essere l'unico a trattarli. Significa solo che costui è responsabile di ogni eventuale violazione privacy dinanzi al cliente o fornitore.
 

Tommaso Badano

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Sarò fuori tema ma mi permetto di lanciare un grido di allarme. Attenzione perché, privacy a parte, a me la Camcom (SV) ha detto a suo tempo che l'agenzia immobiliare non poteva assolutamente stare nello stesso locale di una qualunque altra attività (volevo far coesistere un'agenzia di servizi e consulenza per le rinnovabili e l'immobiliare di mio padre). Unica eccezione nel caso ci fossero stati due ingressi distinti e adeguata separazione interna con sufficiente superficie per entrambi.
 

STUDIOMINUCCI

Membro Assiduo
Amm.re Condominio
Forse Tommaso l'agenzia di servizi e consulenza doveva avere l'autorizzazione tipo art. 115 del Testu Unico di Pubblica Sicurezza del 1934? (La cosiddetta "autorizzazione dellaa questura") ?

Perchè sono quelle attività a non poter essere esercitate in commistione con altre. E infatti si deve fornire alla Questura il titolo di detenzione dell'immobile e la sua planimetria. Ma sia per l'agente immobiliare che per il geometra non immagino quale possa essere la normativa di riferimento.
 

Tommaso Badano

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Niente autorizzazione PS. Camcom SV ritiene di fatto che l'AI debba essere unica attività senza "creare confusione" nell'utenza. Pensa che l'attività di consulenza era come lavoratore autonomo, senza neppure essere nel registro ditte in CCIAA. Boh. Comunque è meglio di chiedere prima per evitare problemi o incomprensioni. Ora sono AI e faccio consulenza energetica per gli immobili come unica persona e unica P.IVA e a Camcom va bene.
 

STUDIOMINUCCI

Membro Assiduo
Amm.re Condominio
Ah? :shock:
Ti ringrazio della spiegazione, però...VI PREGO, nell'interesse di CHIUNQUE: abituiamoci a chiedere , al pubblico funzionario, quale sia la NORMA in base alla quale ci dice le mi.nchiate che ci dice!!!! :amore:
 

Tommaso Badano

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Hai ragione. Ma l'amenità era trincerata nel ben noto concetto di "incompatibilità" (L. 39/1989 sulla mediazione?), che ogni bravo burocrate e ogni CCIAA interpreta ed estende a piacimento. Nessuna norma specifica quindi, ma una "saggia" adesione al principio di "non turbativa del mercato". E visto che chi interpreta è quello che poi eroga anche le sanzioni, ho preferito la strada più semplice, ovvero quella di evitare l'insorgere un casus belli.
 

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