elisabettam

Membro Senior
Agente Immobiliare
sto trattando la vendita di un c3 da privato a srl. Da quello che ho letto, sembra che l'imposizione fiscale sarà più bassa di un punto percentuale dal 1° gennaio.
Mi confermate che è così, o ho capito male?
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
sto trattando la vendita di un c3 da privato a srl. Da quello che ho letto, sembra che l'imposizione fiscale sarà più bassa di un punto percentuale dal 1° gennaio.
Mi confermate che è così, o ho capito male?
Se il D.L. 104/2013 verrà convertito l'imposizione sara' del 9,1% mentre se non venisse convertito l'imposizione sara' del 9%. Bisognera' anche vedere cosa succederà con la legge di stabilità......

Riferimenti:

Articolo 10 dlgs 23/2011


Art. 10


Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare


1 All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«

---------------------------------------------------------------
1. Atti traslativi a titolo oneroso della |
proprieta' di beni immobili in genere e |
atti traslativi o costitutivi di diritti reali |
immobiliari di godimento, compresi la rinuncia |
pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di |
espropriazione per pubblica utilita' e i trasferi- |
menti coattivi | 9 per cento
---------------------------------------------------------------
Se il trasferimento ha per oggetto case |
di abitazione, ad eccezione di quelle di |
categoria catastale A1, A8 e A9 , ove |
ricorrano le condizioni di cui alla nota |
II-bis) | 2 per cento
---------------------------------------------------------------
»


b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);

c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».

2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non puo' essere inferiore a 1.000 euro.

3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti
gli atti e le formalita' direttamente conseguenti posti in essere per
effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri
immobiliari sono esenti dall'imposta di
bollo, dalle imposte
ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse
ipotecarie.


4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014."

DL 104/2013 Art. 26

"(Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale)

1. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, e' sostituito dal seguente: "3. Gli atti assoggettati
all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalita'
direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli
adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti
dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse
ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e
catastale nella misura fissa di euro cinquanta.".
2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni
vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 e' elevato ad euro 200.
3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e,
in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o
emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per
le scritture private autenticate a partire da tale data, per le
scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la
registrazione dalla medesima data, nonche' per le formalita' di
trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le
domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data."
 

elisabettam

Membro Senior
Agente Immobiliare
Se il D.L. 104/2013 verrà convertito l'imposizione sara' del 9,1% mentre se non venisse convertito l'imposizione sara' del 9%. Bisognera' anche vedere cosa succederà con la legge di stabilità......

Riferimenti:

Articolo 10 dlgs 23/2011


Art. 10


Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare


1 All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«

---------------------------------------------------------------
1. Atti traslativi a titolo oneroso della |
proprieta' di beni immobili in genere e |
atti traslativi o costitutivi di diritti reali |
immobiliari di godimento, compresi la rinuncia |
pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di |
espropriazione per pubblica utilita' e i trasferi- |
menti coattivi | 9 per cento
---------------------------------------------------------------
Se il trasferimento ha per oggetto case |
di abitazione, ad eccezione di quelle di |
categoria catastale A1, A8 e A9 , ove |
ricorrano le condizioni di cui alla nota |
II-bis) | 2 per cento
---------------------------------------------------------------
»


b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);

c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».

2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non puo' essere inferiore a 1.000 euro.

3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti
gli atti e le formalita' direttamente conseguenti posti in essere per
effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri
immobiliari sono esenti dall'imposta di
bollo, dalle imposte
ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse
ipotecarie.


4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014."

DL 104/2013 Art. 26

"(Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale)

1. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, e' sostituito dal seguente: "3. Gli atti assoggettati
all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalita'
direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli
adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti
dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse
ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e
catastale nella misura fissa di euro cinquanta.".
2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni
vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 e' elevato ad euro 200.
3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e,
in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o
emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per
le scritture private autenticate a partire da tale data, per le
scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la
registrazione dalla medesima data, nonche' per le formalita' di
trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le
domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data."
credevo che adesso fosse al 10% e da gennaio al 9%
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
credevo che adesso fosse al 10% e da gennaio al 9%
Adesso e' al 10% se calcoli la somma di tutte le imposte. Da gennaio se il D.L. 104/2013 viene convertito sara' al 9.1% altrimenti al 9% sempre prendendo in considerazione tutti gli esborsi.Quindi conviene aspettare per risparmiare fermo restando che permane il rischio che cambino le carte in tavola con la legge di stabilità.
 

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