osammot

Membro Attivo
Agente Immobiliare
:soldi:Un felice e proficuo buongiorno a tutti.

:applauso:Eccoci arrivati al punto ... G.

Quindi: ospitalità x uso abitativo;
cessione fabbr. tradizionale per uso non abitativo.
Grazie a tutti quanti hanno partecipato.
Tommaso
P.S. ... e questo perchè alcuni colleghi ancora non lo sapevano.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Quindi: ospitalità x uso abitativo; cessione fabbr. tradizionale per uso non abitativo.

Mi spiace intervenire di nuovo, osammot, ma l’odierna disciplina della comunicazione di cessione di fabbricati non prevede, in caso di contratto di locazione a soggetto extra UE, la Dichiarazione di ospitalità per l’uso abitativo e la Comunicazione di cessione di fabbricato per l’uso diverso dall’abitativo.

Ci riprovo… A decorrere dal 21 giugno 2012, se i contratti di locazione in termine fisso (stipulati in forma scritta o verbale e di durata superiore a 30 giorni) o di comodato (stipulati in forma scritta) vengono registrati, indipendentemente dalla:

Categoria catastale: qualsiasi (A/3 – A/10 – C/1 – C/2 – C/6 ecc.)

Uso a cui risultano destinati: qualsiasi (appartamento, ufficio, negozio, magazzino ecc)

Cedente: chiunque (persona fisica o impresa)

Ora, se il Cessionario è:

a) cittadino dell’unione europea:

- NO Comunicazione di cessione di fabbricato (la comunicazione viene assorbita dalla registrazione del contratto)

b) cittadino extracomunitario o apolide:

- NO Comunicazione di cessione di fabbricato

- SI’ Dichiarazione di ospitalità (si tratta di un tipo diverso di comunicazione in cui va, comunque, indicato, nella sezione FABRICATO, l’uso dell’immobile concesso in locazione o comodato: appartamento, ufficio, negozio ecc.)


Posto quanto sopra (categoria catastale, uso, cedente), se il contratto di locazione o di comodato (stipulato verbalmente) ha una durata inferiore a 30 giorni e non viene registrato (ad es. locazione turistica):

a) se il cessionario è un cittadino dell’unione europea occorre presentare la Comunicazione di cessione di fabbricato;

b) se il cessionario è un cittadino extracomunitario, secondo il parere di alcuni uffici della Polizia di Stato, occorre presentare la Dichiarazione di ospitalità. Secondo il parere di altri uffici, se il cessionario è un soggetto extra UE e se il contratto non viene registrato, può essere presentata anche la Comunicazione di cessione di fabbricato.
 
Ultima modifica:

osammot

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Mi spiace intervenire di nuovo, osammot, ma l’odierna disciplina della comunicazione di cessione di fabbricati non prevede, in caso di contratto di locazione a soggetto extra UE, la Dichiarazione di ospitalità per l’uso abitativo e la Comunicazione di cessione di fabbricato per l’uso diverso dall’abitativo.

cara Pennylove, mi fa piacere il dialogo e lo scambio di opinioni e conoscenze ma non sei stata attenta o non hai letto tutti i post.
questo intervento andava fatto prima della mia conclusione finale
e cioè quando tale indicazione è stata fornita dal collega Fabrizio di studiopci. ti allego post:

In sintesi, la comunicazione di ospitalità è per gli stranieri e/ o apolidi a cui viene ceduto un immobile ( ad uso gratuito o meno ) ai fini abitativi. ( questa obbligatoria e non assorbita dalla registrazione del contratto )
La comunicazione di cessione fabbricato ( assorbita dall'adempimento della registrazione del contratto ) è invece da farsi obbligatoriamente per i cittadini extra Comunità Europea nel caso di cessione ad uso non residenziale.
Oggi sto pensando:
é bellissimo volersi bene e confrontarsi... è dal confronto che vengono fuori le cose migliori e soddisfacenti
Tommaso



 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
cara Pennylove, mi fa piacere il dialogo e lo scambio di opinioni e conoscenze ma non sei stata attenta o non hai letto tutti i post.
questo intervento andava fatto prima della mia conclusione finale
e cioè quando tale indicazione è stata fornita dal collega Fabrizio di studiopci. ti allego post:


Oggi sto pensando:
é bellissimo volersi bene e confrontarsi... è dal confronto che vengono fuori le cose migliori e soddisfacenti
Tommaso

Nessun problema, osammot. :) Mi era parso di capire che al # 11 fossi giunto alla conclusione sopra riportata. Evidentemente mi sbagliavo. Se fossi risultata spiacevole e malaccorta, sinceramente me ne dolgo. Buona giornata e buona vita

Penny:amore:
 

osammot

Membro Attivo
Agente Immobiliare
:fiore::fiore::ok:...era solo una constatazione di fatto.
in effetti ero giunto alla consclusione di seguito al post di Fabrizio.
non sei né spiacevole e né malaccorta...non mi permetterei mai essere così scortese.
sto pensando: la stessa cosa di prima.
Buon week-end

p.s. al Custode: help.
Com'é che non mi riesce di mettere la faccina dove ho il cursore? e la mette sempre all'inizio?
 

mwmb2

Membro Junior
Professionista
La comunicazione di cessione fabbricato resta obbligatoria ( secondo il T.U. Immigrazione ) quando il conduttore è cittadino extra comunitario

Accertati in Comune o presso l'organo competente. Nella questura sotto casa mia non le ricevono più da oltre un anno :shock: anche se l'inquilino è straniero....:confuso:
 

studiopci

Membro Storico
Accertati in Comune o presso l'organo competente. Nella questura sotto casa mia non le ricevono più da oltre un anno anche se l'inquilino è straniero....
Ti confermo che per i Cittadini extra comunitari ( quindi provenienti da Paesi fuori della Comunità Europea ) la disposizione rimane obbligatoria, ed come riprova di ciò di seguito troverai la normativa tratta dal sito della Polizia di Stato.
Purtroppo e molto spesso gli Uffici o meglio gli impiegati all'interno dell'Ufficio non sanno bene tutta la normativa e/o non ne conoscono le disposizioni esatte perché sono comandati momentaneamente a quello sportello.
" E' confermato l'obbligo di comunicazione stabilito dall'articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero.
Pertanto il proprietario dell'immobile deve presentarsi all'Autorità di P.S. di competenze (Questura/Commissariato o in Comune in caso di mancanza di questi Uffici ) a seconda dell'ubicazione dell'immobile e dichiarare la presenza dello straniero, presentando il contratto registrato all'Agenzia delle Entrate e i documenti di entrambi.
Per approfondimenti è possibile consultare l'articolo 2 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge n. 131 /2012, sulla cui base è stata emanata una circolare esplicativa.

Saluti Fabrizio
 

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