Quindi: ospitalità x uso abitativo;
cessione fabbr. tradizionale per uso non abitativo.
Grazie a tutti quanti hanno partecipato.
Tommaso
P.S. ... e questo perchè alcuni colleghi ancora non lo sapevano.
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Quindi: ospitalità x uso abitativo; cessione fabbr. tradizionale per uso non abitativo.
Mi spiace intervenire di nuovo, osammot, ma l’odierna disciplina della comunicazione di cessione di fabbricati non prevede, in caso di contratto di locazione a soggetto extra UE, la Dichiarazione di ospitalità per l’uso abitativo e la Comunicazione di cessione di fabbricato per l’uso diverso dall’abitativo.
Oggi sto pensando:In sintesi, la comunicazione di ospitalità è per gli stranieri e/ o apolidi a cui viene ceduto un immobile ( ad uso gratuito o meno ) ai fini abitativi. ( questa obbligatoria e non assorbita dalla registrazione del contratto )
La comunicazione di cessione fabbricato ( assorbita dall'adempimento della registrazione del contratto ) è invece da farsi obbligatoriamente per i cittadini extra Comunità Europea nel caso di cessione ad uso non residenziale.
cara Pennylove, mi fa piacere il dialogo e lo scambio di opinioni e conoscenze ma non sei stata attenta o non hai letto tutti i post.
questo intervento andava fatto prima della mia conclusione finale
e cioè quando tale indicazione è stata fornita dal collega Fabrizio di studiopci. ti allego post:
Oggi sto pensando:
é bellissimo volersi bene e confrontarsi... è dal confronto che vengono fuori le cose migliori e soddisfacenti
Tommaso
La comunicazione di cessione fabbricato resta obbligatoria ( secondo il T.U. Immigrazione ) quando il conduttore è cittadino extra comunitario
Ti confermo che per i Cittadini extra comunitari ( quindi provenienti da Paesi fuori della Comunità Europea ) la disposizione rimane obbligatoria, ed come riprova di ciò di seguito troverai la normativa tratta dal sito della Polizia di Stato.Accertati in Comune o presso l'organo competente. Nella questura sotto casa mia non le ricevono più da oltre un anno anche se l'inquilino è straniero....
Grazie mille per le info. Leggerò sicuramente quanto mi ha suggerito.Per approfondimenti è possibile consultare l'articolo 2 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge n. 131 /2012, sulla cui base è stata emanata una circolare esplicativa.
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