collega

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Gent.mi colleghi avrei bisogno di un Vs parere circa un problema sorto con un cliente che di seguito vi spiego: Il cliente è proprietario di 2 alloggi di cui in uno sta effettuando lavori di ristrutturazione.
Ho affittato l'appartamento con contratto 4+4 con cedolare secca l'appartamento dove non sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione. L'altro appartamento oggetto di ristrutturazione è stato affittato anch'esso da un altra agenzia con lo stesso contratto 4+4 e cedolare secca.
E' vero che per l'appartamento dove sono stati eseguiti i lavori il proprietario scegliendo l'opzione della cedolare secca non può detrarre il 55% dei lavori di ristrutturazione? Vorrei sapere da Voi come funziona e qual'è la l'iter giusto da seguire affinchè il proprietario può usufruire dell'agevolazione. Grazie anticipatamente.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
E' vero che per l'appartamento dove sono stati eseguiti i lavori il proprietario scegliendo l'opzione della cedolare secca non può detrarre il 55% dei lavori di ristrutturazione?.


Non esiste nessuna preclusione al riguardo. Dipende dalla situazione reddituale: andrà valutata la capienza fiscale del tuo cliente che dovrà tenere conto del fatto che le detrazioni non potranno essere sottratte dall’imposta dovuta sul reddito da locazione in caso di opzione per la cedolare secca: per intenderci, se il tuo cliente si trovasse ad avere €1.500 di IRPEF netta, € 4.000 di cedolare e € 3.500 di detrazione al 50% per interventi di recupero edilizio, perderebbe parte della detrazione perché non può sottrarla dalla cedolare.

L’opzione per la cedolare determina, infatti, la sottrazione dei relativi canoni dal reddito complessivo, di conseguenza l’IRPEF diminuisce, generando, in alcuni casi, incapienza (d’imposta o di reddito), ad esempio a fronte di spese di ristrutturazione o di risparmio energetico elevate, con conseguente perdita delle detrazioni fiscali da un lato e (contemporaneo) pagamento dell’imposta sostitutiva dall’altro, non essendo consentito scomputare le detrazioni medesime dalla cedolare secca: a tal riguardo, ad esempio potrebbe essere conveniente per il tuo cliente, se dispone di più alloggi affittati, “spacchettare” l’opzione, cedolarizzando uno dei due contratti in discorso, e lasciando l'altro in IRPEF).

Pertanto, prima di optare per l’applicazione della cedolare secca, è opportuno valutare se si abbia capienza d’imposta, tenendo a mente che i canoni di locazione assoggettati a cedolare secca (100%) rilevano in misura maggiore rispetto alla tassazione IRPEF ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia, lavoro dipendente/pensioni, lavoro autonomo, alcuni redditi diversi, quindi, il tuo cliente, optando per la tassa piatta, potrebbe non godere di particolari vantaggi in termini di maggiori detrazioni d’imposta (a fronte di un minor reddito complessivo), bensì vedersi ridurre (sia pure in modo contenuto) l’ammontare delle detrazioni stesse. Pertanto, occorre considerare anche tale fattore (numero familiari a carico, consistenza del reddito da lavoro dipendente ecc.) nel momento in cui si sceglie se optare o meno.

Viceversa, diversamente dalle detrazioni sopra richiamate, i canoni in cedolare non rilevano ai fini delle altre detrazioni, quali ad esempio le detrazioni del 50% per interventi di recupero edilizio ovvero del 65% per risparmio energetico, le quali restano applicabili indipendentemente dalla modalità di tassazione del reddito locativo immobiliare (regime ordinario IRPEF o cedolare secca) e possono essere fatte valere, come si è detto, solo sull’IRPEF, con le conseguenze sopra illustrate.
 
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