Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Non ho compreso bene. Un locatore persona fisica che ha un appartamento che saltuariamente è solito affittare per brevissimi periodi a turisti, deve provvedere all'inoltro telematico delle presenze dei turisti con il sistema "Alloggiati Web"? :confuso::shock:



La risposta è negativa, se l’appartamento in questione “non è una struttura ricettiva classificata ed autorizzata come tale secondo le leggi nazionali o regionali di settore” (vedi, in proposito, la risposta n°4 nelle FAQ del servizio Alloggiati web): in questo caso, il proprietario che cede a turisti stranieri (non comunitari), dietro il pagamento di un corrispettivo, il godimento di un bene immobile ovvero concede loro ospitalità, dovrà provvedere agli obblighi previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n°286/1998 (“Comunicazione di ospitalità”).

Il servizio “alloggiati web” (DM 17 gennaio 2013) è una procedura telematica dedicata a chi (in forma imprenditoriale e non imprenditoriale) gestisce “strutture ricettive”, anche extralberghiere, quali case e appartamenti per vacanze (anche all’interno di un condominio, salvo che il regolamento non ne impedisca l’uso) cedendone il godimento a qualunque tipo di cessionari, siano essi cittadini UE od extraUE (il servizio non fa distinzioni di sorta).

Qualsiasi appartamento ammobiliato può essere potenzialmente affitttato per finalità turistiche, ma la locazione di un appartamento per brevi periodi a turisti, non fa necessariamente di esso una “struttura ricettiva”. Al concetto di struttura ricettiva è legato ad es. il numero di appartamenti posseduti dal titolare/gestore ovvero il numero di camere e posti letto ovvero la continuità dell’attività in questione (vedi, al riguardo, la legge “Sviluppp e sostenibilità del turismo veneto” n°11/2013). Queste peculiarità non sembrano sussistere nel caso in cui ci si limiti, occasionalmente e senza continuità, a locare un appartamento ammobiliato ad uso abitativo-turistico per brevi periodi, tanto più se chi affitta il medesimo immobile lo fa con finalità di diversa natura nel corso dell’anno solare (ad es. Tizio stipula n° 2 contratti ad uso villeggiatura della durata complessiva di 20 giorni, tre mesi dopo ne stipula un altro di natura transitoria della durata di 6 mesi ecc.).

Diverso sarebbe se l’immobile ovvero gli immobili fossero esclusivamente locati per l’affitto ai turisti e vi fosse un’attività locativa continua, organizzata o meno, degli stessi in forma di “appartamenti per vacanza” (ad es. Caio possiede un appartamento a Venezia che loca tutto l’anno ai turisti), fattispecie nelle quali potrebbe ravvisarsi lo stato di “struttura ricettiva”, donde il conseguente obbligo di utilizzo del sistema “alloggiati web”, rispettando l’art. 109 TULPS (RD n°773/1931 e successive modificazioni) e il DM 07/01/2013.

Per uscire dall’astratto, prendiamo ad esempio la legge n°16/2004 della Regione Emilia-Romagna (“Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità”). All’art. 12 (Appartamenti ammobiliati per uso turistico), si legge: “non sono soggetti all’esercizio di case e appartamenti per vacanze i proprietari o usufruttuari che danno in locazione a turisti, case e appartamenti, in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche, con contratti aventi validità non superiori a sei mesi consecutivi, senza fornitura di servizi aggiuntivi e sempre che l’attività non sia organizzata in forma d’impresa”.

Pertanto uno o più locazioni occasionali, a titolo privato, senza affiancamento di servizi aggiuntivi, non costituiscono, quindi, attività d’impresa e non sono soggette alla disciplina regionale per le attività ricettive. Tuttavia, assodata sul campo la conoscenza superficiale della materia da parte di alcune autorità locali di P.S., posto che gli uffici hanno assunto discordi posizioni sull’uso degli alloggi locati ai turisti (ma non solo ai turisti! :occhi_al_cielo:), l’unico consiglio che, in questo momento, mi sentirei veramente di darti è: attieniti alla griglia interpretativa (spesso vaga e raffazzonata) dell’ufficio di P.S. territorialmente competente.
 

dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
Nel caso dell'Emilia Romagna però ci sono state delle modifiche, per gli appartamenti ammobiliati uso turistico e la comunicazione al Comune bisogna sempre farla, oltre le statistiche alla Provincia.
(modificato comma 2 da art. 8 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4)

Appartamenti ammobiliati per uso turistico
1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio di case e appartamenti per vacanze i proprietari o usufruttuari che danno in locazione a turisti case e appartamenti, in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche, con contratti aventi validità non superiore a sei mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.
2. Coloro che intendono dare alloggio a turisti in appartamenti o case ne danno comunicazione al Comune, di norma, entro il 31 marzo nelle località a turismo estivo, entro il 31 ottobre nelle località a turismo invernale ed entro il 31 gennaio nelle restanti località. ...
3. Gli stessi soggetti comunicano alla Provincia i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e sono soggetti alla normativa in materia di pubblica sicurezza.

E così anche per Roma:
In osservanza al D.P.R. 160/2010, la presentazione della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) per le attività ricettive di alberghi, dipendenze alberghiere, residence, affittacamere, bed&breakfast, case vacanza non imprenditoriali, case per ferie e ostelli avviene esclusivamente in VIA TELEMATICA collegandosi al portale www.suaproma.comune.roma.it.

Ma la mia preoccupazione è quella che se io faccio un contratto per un appartamento turistico non in forma imprenditoriale senza fare la comunicazione al Comune e per caso mi trovo un conduttore che non se ne va e mi contesta il contratto turistico, adducendo che avrei dovuto fargli un transitorio per esempio, con le tariffe a canone concordato e non con le tariffe libere turistiche, come la va a finire?
No problem, faccio tutte le comunicazioni che vogliono, al Comune, alla provincia e alla Questura, tanto è tutto telematico.
 
Ultima modifica:

Eddie

Membro Junior
Agente Immobiliare
La risposta è negativa, se l’appartamento in questione “non è una struttura ricettiva classificata ed autorizzata come tale secondo le leggi nazionali o regionali di settore” (vedi, in proposito, la risposta n°4 nelle FAQ del servizio Alloggiati web): in questo caso, il proprietario che cede a turisti stranieri (non comunitari), dietro il pagamento di un corrispettivo, il godimento di un bene immobile ovvero concede loro ospitalità, dovrà provvedere agli obblighi previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n°286/1998 (“Comunicazione di ospitalità”).

Il servizio “alloggiati web” (DM 17 gennaio 2013) è una procedura telematica dedicata a chi (in forma imprenditoriale e non imprenditoriale) gestisce “strutture ricettive”, anche extralberghiere, quali case e appartamenti per vacanze (anche all’interno di un condominio, salvo che il regolamento non ne impedisca l’uso) cedendone il godimento a qualunque tipo di cessionari, siano essi cittadini UE od extraUE (il servizio non fa distinzioni di sorta).

Qualsiasi appartamento ammobiliato può essere potenzialmente affitttato per finalità turistiche, ma la locazione di un appartamento per brevi periodi a turisti, non fa necessariamente di esso una “struttura ricettiva”. Al concetto di struttura ricettiva è legato ad es. il numero di appartamenti posseduti dal titolare/gestore ovvero il numero di camere e posti letto ovvero la continuità dell’attività in questione (vedi, al riguardo, la legge “Sviluppp e sostenibilità del turismo veneto” n°11/2013). Queste peculiarità non sembrano sussistere nel caso in cui ci si limiti, occasionalmente e senza continuità, a locare un appartamento ammobiliato ad uso abitativo-turistico per brevi periodi, tanto più se chi affitta il medesimo immobile lo fa con finalità di diversa natura nel corso dell’anno solare (ad es. Tizio stipula n° 2 contratti ad uso villeggiatura della durata complessiva di 20 giorni, tre mesi dopo ne stipula un altro di natura transitoria della durata di 6 mesi ecc.).

Diverso sarebbe se l’immobile ovvero gli immobili fossero esclusivamente locati per l’affitto ai turisti e vi fosse un’attività locativa continua, organizzata o meno, degli stessi in forma di “appartamenti per vacanza” (ad es. Caio possiede un appartamento a Venezia che loca tutto l’anno ai turisti), fattispecie nelle quali potrebbe ravvisarsi lo stato di “struttura ricettiva”, donde il conseguente obbligo di utilizzo del sistema “alloggiati web”, rispettando l’art. 109 TULPS (RD n°773/1931 e successive modificazioni) e il DM 07/01/2013.

Per uscire dall’astratto, prendiamo ad esempio la legge n°16/2004 della Regione Emilia-Romagna (“Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità”). All’art. 12 (Appartamenti ammobiliati per uso turistico), si legge: “non sono soggetti all’esercizio di case e appartamenti per vacanze i proprietari o usufruttuari che danno in locazione a turisti, case e appartamenti, in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche, con contratti aventi validità non superiori a sei mesi consecutivi, senza fornitura di servizi aggiuntivi e sempre che l’attività non sia organizzata in forma d’impresa”.

Pertanto uno o più locazioni occasionali, a titolo privato, senza affiancamento di servizi aggiuntivi, non costituiscono, quindi, attività d’impresa e non sono soggette alla disciplina regionale per le attività ricettive. Tuttavia, assodata sul campo la conoscenza superficiale della materia da parte di alcune autorità locali di P.S., posto che gli uffici hanno assunto discordi posizioni sull’uso degli alloggi locati ai turisti (ma non solo ai turisti! :occhi_al_cielo:), l’unico consiglio che, in questo momento, mi sentirei veramente di darti è: attieniti alla griglia interpretativa (spesso vaga e raffazzonata) dell’ufficio di P.S. territorialmente competente.

Grazie, Penny! :fiore: Adesso ho le idee un po' più chiare. Dovevamo registrare un contratto turistico a Torino della durata di 24 giorni con due soggetti non comunitari. Sono riuscito a contattare la Questura di Torino. Presentazione del modello di ospitalità, salvo che il locatore non destini la sua proprietà a casa o appartamento per vacanze: in questo caso, scatta l'obbligo dell'inoltro telematico degli alloggiati, censimento, comunicazione, ecc.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Nel caso dell'Emilia Romagna però ci sono state delle modifiche, per gli appartamenti ammobiliati uso turistico e la comunicazione al Comune bisogna sempre farla, oltre le statistiche alla Provincia.
(modificato comma 2 da art. 8 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4)

Appartamenti ammobiliati per uso turistico
1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio di case e appartamenti per vacanze i proprietari o usufruttuari che danno in locazione a turisti case e appartamenti, in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche, con contratti aventi validità non superiore a sei mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.
2. Coloro che intendono dare alloggio a turisti in appartamenti o case ne danno comunicazione al Comune, di norma, entro il 31 marzo nelle località a turismo estivo, entro il 31 ottobre nelle località a turismo invernale ed entro il 31 gennaio nelle restanti località. ...
3. Gli stessi soggetti comunicano alla Provincia i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e sono soggetti alla normativa in materia di pubblica sicurezza.

E così anche per Roma:
In osservanza al D.P.R. 160/2010, la presentazione della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) per le attività ricettive di alberghi, dipendenze alberghiere, residence, affittacamere, bed&breakfast, case vacanza non imprenditoriali, case per ferie e ostelli avviene esclusivamente in VIA TELEMATICA collegandosi al portale www.suaproma.comune.roma.it.

Ma la mia preoccupazione è quella che se io faccio un contratto per un appartamento turistico non in forma imprenditoriale senza fare la comunicazione al Comune e per caso mi trovo un conduttore che non se ne va e mi contesta il contratto turistico, adducendo che avrei dovuto fargli un transitorio per esempio, con le tariffe a canone concordato e non con le tariffe libere turistiche, come la va a finire?
No problem, faccio tutte le comunicazioni che vogliono, al Comune, alla provincia e alla Questura, tanto è tutto telematico.



Oggi è il tuo compleanno, dormiente, per cui oggi niente affitti turistici, per favore, ma solo auguri :festa:, auguri :festa:, auguri.:festa:.Ti auguro di proseguire il tuo cammino verso la meta con fiducia e senza affanno, possibilmente in buona compagnia. Vai sempre avanti e troverai le risposte che cerchi (ma non all’Agenzia delle Entrate :sorrisone:). Auguri da Penny:amore:
 

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