Kurt

Membro Attivo
Professionista
il regime di comunione è un regime che sembrerebbe imporre anche al dissenziente una quota di acquisti effettuati in vigenza di matrimonio, limitazione della sfera privata di un soggetto non autorizzata esplicitamente dalla Legge.

Opponendosi a questa limitazione, tralasciando considerazioni personali, la giurisprudenza, si veda la Sentenza 2 giugno 1989, n. 2688, ha chiarito che “in regime di comunione legale ciascuno dei coniugi può acquistare beni personali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 179 del codice civile, purché il coniuge non acquirente, presente al momento della stipula, dia il proprio consenso, che deve risultare dallo stesso atto di acquisto.
In particolare, i Giudici hanno specificato che:
Quando all'acquisto proceda uno solo dei coniugi, il consenso dato al riguardo dall'altro coniuge, purché nello stesso atto di acquisto qualora questo abbia per oggetto immobili o mobili iscritti in pubblici registri, impedisce la caduta del bene nella comunione pure fuori delle ipotesi (art. 179, comma 1 lettera c), d), f), codice civile) in ordine alle quali la legge espressamente vi ricollega siffatta conseguenza (art. 179, comma 2, codice civile)”.
In questo caso si ha quindi una deroga al regime di comunione di beni, in quanto pur essendo i due coniugi in regime di comunione, viene stipulato un atto pubblico (compravendita) che dispone diversamente.
Si conclude quindi che un immobile può essere escluso dalla comunione qualora:
· il coniuge non titolare del contratto di compravendita sia presente alla stipula dell’atto;
· nel contratto di compravendita sia riportato il consenso del coniuge.


Però trattandosi di dottrina e giurisprudenza il consiglio è di parlare con il tuo notaio che saprà aiutarti nella soluzione del problema
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
In questo caso si ha quindi una deroga al regime di comunione di beni, in quanto pur essendo i due coniugi in regime di comunione, viene stipulato un atto pubblico (compravendita) che dispone diversamente.

Si conclude quindi che un immobile può essere escluso dalla comunione qualora:

· il coniuge non titolare del contratto di compravendita sia presente alla stipula dell’atto;

· nel contratto di compravendita sia riportato il consenso del coniuge.

Queste due condizioni pero' sembrano non essere sufficienti per escluderlo dalla comunione per sempre vista la sentenza 22755 2009 della cassazione.

http://www.fondazioneforensefirenze...atrimoniali/Materiale/Cass. SU 22755-2009.pdf
 

Kurt

Membro Attivo
Professionista
come dicevo si tratta di interpretazioni di dottrina e di giurisprudenza ed è per questo che consiglio di rivolgersi al notaio rogante.

Dal mio punto di vista non è pensabile che una legge ordinaria comprima il diritto di un soggetto sino al punto d'obbligarlo a divenire proprietario di un bene contro la sua volontà. E' una compressione dei diritti costituzionali.
So che potrebbe fare sorridere il pensiero che qualcuno non voglia un bene che costituisce un suo arricchimento ma le ipotesi che potremmo fare sono molte. Pensa a una moglie che scopre d'avere sposato un delinquente dopo aver avuto dei figli da quell'uomo. Per quieto vivere magari non lo denuncia ma non vuole nulla che sia frutto di crimini, eppure la legge la obbliga.
Inoltre, proprio perché si tratta di una compressione della libera determinazione di un soggetto ci sono sentenze diametralmente opposte emanate dalle diverse sezioni.

Comunque una soluzione semplice esiste. Si fa la separazione dei beni per atto notarile poi si compra il bene intestandolo a uno solo dei coniugi.
Come tutte le convenzioni è possibile tornare alla comunione così come, in vigenza di regime di separazione, comprare un bene comune cointestandolo ad ambedue i coniugi
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Ciao, mi aggancio a questa discussione; mi è venuto il seguente dubbio: in caso di acquisto in regime di comunione dei beni, entrambi i coniugi risultano responsabili del proprio 50% oppure di tutto il 100%? Mi spiego meglio: se uno dei 2 ha dei debiti, è possibile pignorare solo il 50% o tutto l'immobile? In caso di separazione dei beni non avrei dubbi (si pignora il 50%), mentre in caso di cominione mi è venuto il dubbio, grazie.

(non mi riferisco al caso in cui venga pignorato tutto per comodità di vendita in asta)
 

CheCasa!

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
A quanto mi risulta il 100%. Nella comunione dei beni le quote sono "confuse" ed ogni coniuge è proprietario del 100%
 

Miciogatto

Membro Senior
Privato Cittadino
Ma anche se fossero in separazione. E' vero che il debitore è solo uno.

Ma il giudice può tranquillamente mettere all'asta il 100% dell'immobile, in modo che sia molto più facilmente vendibile.

In caso di aggiudicazione il coniuge non debitore riceverebbe la sua parte (circa il 50% del ricavato meno le spese).
 

Luna_

Membro Senior
Professionista
Cassazione 6230/2016.... che fa fare non prendere certi argomenti per lungo tempo...il coniuge quindi viene relegato a mero creditore.E se lo dice la Cassazione:riflessione::riflessione:
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Ma anche se fossero in separazione. E' vero che il debitore è solo uno.

Ma il giudice può tranquillamente mettere all'asta il 100% dell'immobile, in modo che sia molto più facilmente vendibile.

In caso di aggiudicazione il coniuge non debitore riceverebbe la sua parte (circa il 50% del ricavato meno le spese).

Quindi in pratica non cambia nulla tra separazione e cominione, con riferimento ad aventuali debiti! In pratica è la stessa cosa: la parte del coniuge non debitore rimane a lui. Grazie.
 

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